La confisca in materia di reati ambientali

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Viene chiarito a quale tipo di confisca si deve fare riferimento quando si procede per i delitti ambientali preveduti dall’art. 452-bis e ss. cod. pen
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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 22096 del 13-04-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli con riguardo ad una misura reale disposta in ordine al delitto di cui all’art. 452-terdecies c.p. (omessa bonifica).
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la difesa che deduceva, con unico motivo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione.
Premesso che il ricorrente sarebbe stato assolto dalla contestazione di cui al art. 452-quaterdecies c.p. (previa riqualificazione nella contravvenzione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3,), per il legale, il Tribunale non avrebbe potuto confermare il sequestro disposto ai sensi dell’art. 452-undecies c.p., atteso che questa norma – richiamando le fattispecie per le quali risulta possibile disporre il sequestro preventivo – non citerebbe il delitto di omessa bonifica qui contestato. L’ordinanza, peraltro, avrebbe ricondotto il vincolo non all’art. 452-undecies citato, ma al combinato disposto dell’art. 240 c.p., comma 1, art. 321 c.p.p., così, tuttavia, mutando il titolo del sequestro, pacificamente fondato proprio sulla prima norma indicata.
Il provvedimento impugnato, dunque, per l’impugnante, sarebbe stato emesso in palese violazione di legge, con riguardo ad un titolo di reato inidoneo a consentirne l’emissione, fermo restando che, in senso contrario, peraltro, non si sarebbe potuta neppure richiamare l’iscrizione a carico del ricorrente, di altre ipotesi illecite, perché neanche individuate in fatto e, comunque, oggetto di procedimento instaurato successivamente al provvedimento reale genetico.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini stigmatizzavano la linea difensiva, in quanto reputata errata, secondo la quale il sequestro per equivalente del denaro – eseguito nel caso di specie – fosse stato sì disposto in ordine al delitto di cui all’art. 452-terdecies c.p., attualmente in fase dibattimentale, ma ai sensi dell’art. 452-undecies c.p., comma 1, che – disciplinando la confisca in materia di delitti contro l’ambiente trova applicazione soltanto per le ipotesi di reato lì espressamente indicate (artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p.), tra le quali non rientra l’omessa bonifica in discussione, posto che il sequestro era stato disposto e confermato non ai sensi dell’art. 452-undecies, c.p., comma 1, ma a norma dell’art. 240, comma 1, c.p., ossia della previsione – di carattere generale per la quale, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, rilevandosi al contempo che questa conclusione si trae espressamente dal provvedimento genetico che, infatti, indica l’art. 240 c.p. tra i presupposti normativi della misura reale, con la quale è stato sequestrato il profitto dell’omessa bonifica – contestata all’indagato – nella misura del risparmio ottenuto dal non aver utilizzato le stesse somme per un’attività che gli era imposta dalla legge (pagg. 27 e ss.).
Oltre a ciò, era altresì fatto presente che il vincolo cautelare qui impugnato, peraltro, era stato applicato dal G.i.p. non in via diretta, ma per equivalente, a fronte dell’incapienza del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 452-undecies c.p., comma 2, come chiaramente indicato nell’ordinanza impugnata e ben chiarito ancora nel decreto genetico, osservandosi contestualmente come questa disposizione stabilisca che quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II (Dei delitti contro l’ambiente), sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca; tale previsione, dunque, non incontra i limiti operativi del comma 1, in tema di confisca obbligatoria, e trova pertanto applicazione con riguardo a tutti i delitti di cui al titolo citato, anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma precedente, dall’altro, che il maggiore spettro di intervento si giustifica con la differente portata delle due previsioni.
Precisato ciò, veniva inoltre rilevato che il comma 1 stabilisce una misura ablatoria obbligatoria e sottratta a valutazione discrezionale (“e’ sempre ordinata”), il cui ambito di applicazione risulta limitato – per scelta del legislatore – a specifiche fattispecie, considerate particolarmente gravi (inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo) mentre il comma 2, invece, prevede il vincolo reale per equivalente con riguardo a tutti i delitti contro l’ambiente di cui al codice penale, dunque anche per l’ipotesi in cui la confisca sia stata disposta ai sensi non del precedente comma “a numero chiuso“, ma dell’art. 240 c.p., comma 1, con portata generale; ossia, di una misura, facoltativa, applicata previa verifica di presupposti – l’accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze del secondo – di cui il provvedimento deve dar motivatamente conto, come nel caso in esame.
Tal che se ne faceva discendere che la disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti nel senso che: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p. la confisca di quanto indicato nell’art. 452-undecies c.p. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, e, per equivalente, a norma dell’art. 452-undecies c.p., comma 2.
Orbene, quanto appena esposto comportava, dunque, per la Corte di legittimità, come ulteriore conseguenza, la piena legittimità – già in astratto – del vincolo a carico del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, era rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a quale tipo di confisca si deve fare riferimento quando si procede per i delitti ambientali preveduti dall’art. 452-bis e ss. cod. pen..
Si afferma difatti in tal pronuncia che, se per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies c.p. la confisca di quanto indicato nell’art. 452-undecies c.p. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, e, per equivalente, a norma dell’art. 452-undecies c.p., comma 2.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta sia disposta la confisca, preveduta dall’art. 452-undecies cod. pen., al fine di verificare la corretta applicazione di questo precetto normativo.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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