Il diritto penale d’impresa sta vivendo una stagione di intense riforme e di interpretazioni giurisprudenziali di particolare rilievo. L’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001 ha rappresentato una vera e propria “rivoluzione” nel sistema nazionale, che ha consentito il superamento di quel principio spesso sintetizzato nel celebre brocardo «societas delinquere non potest».
Vorremmo ora soffermarci brevemente sui reati ambientali di cui si parla in modo approfondito nel volume Gli illeciti penali nell’impresa di Michele Rossetti, edito da Maggioli Editore
I reati ambientali
Parlare di diritto ambientale al giorno d’oggi appare semplice e scontato, considerata l’attuale sensibilità diffusa in ordine all’esigenza di tutelare il mondo in cui si vive. Il concetto di ambiente, e la relativa necessità di tutela normativa, è concretamente entrato nelle coscienze dei cittadini, e nell’agenda del legislatore, solo in tempi recenti.
Fino al secolo scorso, infatti, si riteneva che il nostro pianeta fosse in grado di assorbire, sia pure in maniera differita, qualunque intervento dell’uomo; appariva più importante privilegiare il progresso urbanistico e tecnologico rispetto alla valutazione dei danni che tali attività potessero arrecare all’ambiente.
La Costituzione, fa cenno all’esigenza di tutela dell’ambiente e della salute, ma il riferimento appare più focalizzato sul concetto di ambiente come espressione di bellezza, e di salute come salute in generale, non direttamente riferita alla natura. Anche il codice penale, nella sua stesura originaria, in linea con comune sentire dell’epoca, non ha prestato particolare attenzione alla materia, prevedendo reati generici che sono stati utilizzati dalla magistratura per contrastare fenomeni che, pur avendo già assunto rilevanza nelle comuni coscienze e nel mondo scientifico, non trovavano specifica tutela in ambito penale; l’azione penale veniva esercitata sul filo dell’interpretazione estensiva, al confine dell’interpretazione analogica –vietata dal diritto penale – con tutte le conseguenti eccezioni.
Si pensi all’uso fatto per anni delle contravvenzioni di cui agli articoli 674 (getto pericoloso di cose) e 734 c.p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) per contrastare fenomeni non altrimenti puniti, nonché la contestazione, in alcuni processi, dei gravissimi reati di cui all’art. 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) e 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), concepiti per contrastare azioni aventi finalità ben diverse da quelle dell’offesa all’ambiente.
Consigliamo il volume:
Gli illeciti penali nell’impresa
ll volume si propone come un testo diretto a dare soluzioni pratiche ai casi di responsabilità dell’impresa ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, unendo l’approfondimento dei temi relativi alle materie di riferimento (diritto commerciale e fallimentare, diritto tributario, diritto dei mercati finanziari e diritto ambientale) con l’analisi della disciplina penalistica al fine di individuare le migliori soluzioni operative.Si è scelto di fornire una panoramica ragionata dei reati che interessano la vita dell’impresa, raggruppandoli per interessi tutelati, e fornendo un supporto sistematico e giurisprudenziale per l’analisi dei singoli reati.L’esposizione consente un’immediata consultazione al fine di individuare le opportune azioni da seguire per il corretto esercizio dell’attività di impresa.Michele RossettiAvvocato, già Giudice Onorario presso il Tribunale di Taranto, Docente alla Scuola di Formazione dei Consulenti del Lavoro, Docente presso la Scuola di Formazione Forense di Taranto, Responsabile della Scuola di Alta Specializzazione per Avvocati Penalisti presso la Camera Penale di Taranto.
Michele Rossetti | 2021 Maggioli Editore
39.00 € 37.05 €
Leggi speciali in materia di ambiente
La progressiva presa di coscienza dell’importanza della tutela dell’ambiente e del territorio, ha generato una molteplicità di leggi speciali, destinate a regolare singoli aspetti della tutela dell’ambiente, tutte aventi al loro interno anche sanzioni penali.
Si pensi alla legge urbanistica (l. 1150/1942), la legge sulla tutela delle acque (l. 319/1976), la legge sui rifiuti (d.lgs 22/1997), fino a giungere al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), per citare i principali interventi in materia, che hanno subìto numerosissime modificazioni nel tempo, per adeguarsi all’evolvere dei tempi ed alle direttive comunitarie. Così come anche il Governo, solo nel 1983 ha sentito l’esigenza di nominare un ministro senza portafoglio per l’ecologia, che presiedeva il Dipartimento per l’ecologia, per poi giungere all’istituzione del Ministero dell’ambiente, con la Legge 349/1986.
Nel 2008 è intervenuta la direttiva 2008/99/CE, che imponeva agli stati membri di sanzionare i reati ambientali, sia nei confronti delle persone fisiche che giuridiche, determinando la necessità di attuare un processo di riforma organica della materia.
La riforma operata con la legge 22 maggio 2015 numero 68, anche in attuazione della predetta direttiva CE, ha restituito centralità sanzionatoria al codice penale, lasciando alle leggi speciali solo le norme tecniche e le sanzioni minori, oltre che quelle amministrative.
I rapporti con il d.lgs. 231/2001
Come già illustrato, la crescente attenzione per la tutela dell’ambiente, ha coinvolto inevitabilmente il mondo dell’industria, ritenuto, a torto o a ragione, tra i principali responsabili dei reati ambientali; pertanto, la responsabilità penale non poteva restare confinata solo nei confronti delle persone fisiche, atteso che alcune violazioni sono spesso compiute per ottenere un risparmio di spesa.
Per tali motivi, diversi interventi normativi, e da ultimo la l. 22 maggio 2015, n. 68, hanno inserito nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, anche diversi reati ambientali.
Nello specifico l’art. 25 undecies del decreto prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria:
– da 250 a 600 quote per la violazione dell’art. 452 bis c.p. (inquinamento ambientale);
– da 400 a 800 quote per la violazione dell’art. 452 quater c.p. (disastro ambientale);
– da 200 a 500 quote per la violazione dell’art. 452 quinquies c.p. (inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi);
– da 300 a 1.000 quote per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452 octies c.p.;
– da 250 a 600 quote per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’art. 452 sexies c.p.
Resta esclusa la responsabilità dell’ente per il reato di impedimento del controllo ex art. 452 septies c.p., per il reato di inquinamento aggravato dalle lesioni ex 452 ter c.p. e per il delitto di omessa bonifica ex 452 terdecies c.p.
Per continuare ad approfondire la tematica, consigliamo il volume:
Gli illeciti penali nell’impresa
ll volume si propone come un testo diretto a dare soluzioni pratiche ai casi di responsabilità dell’impresa ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, unendo l’approfondimento dei temi relativi alle materie di riferimento (diritto commerciale e fallimentare, diritto tributario, diritto dei mercati finanziari e diritto ambientale) con l’analisi della disciplina penalistica al fine di individuare le migliori soluzioni operative.Si è scelto di fornire una panoramica ragionata dei reati che interessano la vita dell’impresa, raggruppandoli per interessi tutelati, e fornendo un supporto sistematico e giurisprudenziale per l’analisi dei singoli reati.L’esposizione consente un’immediata consultazione al fine di individuare le opportune azioni da seguire per il corretto esercizio dell’attività di impresa.Michele RossettiAvvocato, già Giudice Onorario presso il Tribunale di Taranto, Docente alla Scuola di Formazione dei Consulenti del Lavoro, Docente presso la Scuola di Formazione Forense di Taranto, Responsabile della Scuola di Alta Specializzazione per Avvocati Penalisti presso la Camera Penale di Taranto.
Michele Rossetti | 2021 Maggioli Editore
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