I rapporti contrattuali e la quotidianità, la responsabilità precontrattuale

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Le persone ogni giorno intrattengono tra loro rapporti, tra questi anche i rapporti giuridici.

Un rapporto giuridico è un legame che si instaura tra due o più persone e che è disciplinato dalla legge.

Il rapporto giuridico più classico che esista è quello contrattuale, dove il contratto è un accordo tra due o più parti per regolare rapporti di natura economica (ex art. 1321 c.c.).

Non si deve credere che per stipulare un contratto si debba andare per forza da un notaio oppure sottoscrivere un documento formale.

Secondo il principio della libertà delle forme, per concludere un accordo è sufficiente un’intesa verbale, il pezzo di carta scritto è necessario se la legge lo prevede espressamente.

L’acquisto  di un pacchetto di sigarette dal tabaccaio è sufficiente a stabilire un rapporto contrattuale tra acquirente e venditore.

La responsabilità contrattuale  sorge quando una delle parti del contratto viene meno ai suoi obblighi.

Ad esempio, Tizio ordina una torta per il compleanno di suo figlio, ma il pasticcere non gliela prepara in tempo.

Il pasticcere incorrerà in responsabilità contrattuale perché inadempiente al vincolo contrattuale sorto con il cliente, ed è tenuto al risarcimento del danno a favore del creditore, il quale potrebbe avere ancora interesse alla prestazione del suo debitore, in questo caso, anziché risolvere il contratto, il creditore potrà chiedere l’adempimento (anche se tardivo), fermo restando il diritto al risarcimento.

In presenza di un inadempimento contrattuale, il creditore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, oppure chiedere lo stesso l’adempimento, oltre al risarcimento del danno (ex art. 1453 c.c.).

La risoluzione del contratto è uno strumento previsto per i contratti nei quali  entrambe le parti coinvolte sono tenute a una prestazione a favore dell’altra, in termini giuridici si parla di contratti sinallagmatici.

La risoluzione consente al creditore di sciogliere il contratto, liberandolo dall’obbligo di effettuare la sua prestazione (e, se già effettuata, dandogli il diritto a vedersela restituita), oltre al risarcimento del danno che deriva dall’inadempimento dell’altra parte.

Se il creditore opta per chiedere lo stesso la prestazione del debitore, anche lui resterà vincolato ad effettuare la propria.

L’unico modo che ha il debitore per evitare la responsabilità contrattuale è quello di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento è derivato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile (ex art. 1218 c.c.).

Il debitore che si vuole ritenere liberato dalla propria obbligazione deve dimostrare che non ha potuto adempiere per un motivo che non è a lui attribuibile.

Si è esenti da responsabilità, anche quando la prestazione, sempre a causa di eventi sopraggiunti, è divenuta eccessivamente difficoltosa.

La legge impone un’inversione dell’onere della prova.

Il creditore che agisce in giudizio si può limitare a provare l’esistenza del suo credito e il fatto dell’inadempimento, mentre non è tenuto a fornire la prova della responsabilità del debitore, che ha il compito di provare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non imputabili.

La responsabilità extracontrattuale sorge a seguito di un fatto che lede un diritto altrui, nonostante non ci sia un vincolo contrattuale (ex art. 2043 c.c.).

L’assenza di un accordo tra le parti non è l’unica differenza tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.

Volendo offrire una panoramica rapida ed efficace, possiamo dire che le differenze essenziali riguardano i seguenti aspetti.

Onere della prova: qual è?

Nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve dimostrare non solo il danno patito, ma anche il fatto illecito, l’entità del danno, la colpa o il dolo (cioè l’intenzionalità) dell’agente e il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e il danno.

Colui che subisce un danno da una persona con la quale non ha stipulato nessun accordo, deve dimostrare anche il fatto del terzo, l’elemento psicologico (dolo o colpa) con il quale è stato commesso e il nesso che lega il danno alla condotta illecita.

Il danneggiato, oltre i danni prevedibili, al momento dell’illecito, ha diritto anche a quelli imprevedibili.

Nella responsabilità extracontrattuale, il limite della prevedibilità non sussiste.

In presenza di responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive, di solito,  entro dieci anni, mentre nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni (nel caso di sinistro tra autoveicoli il termine è ridotto a due anni).

Il codice civile dice che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, si devono comportare secondo buona fede (ex art.1337 c.c.).

La norma impone a coloro che sono in trattative in vista della stipula di un futuro contratto di comportarsi lealmente, secondo correttezza, senza ingannare l’altra parte.

Le trattative possono essere definite come il contatto sociale instaurato tra le parti interessate alla conclusione di un contratto.

Con la fase delle trattative, non essendo ancora sorto un vero e proprio vincolo, i soggetti coinvolti sarebbero tenuti al rispetto di alcuni obblighi di lealtà.

Le persone che si siedono allo stesso tavolo per discutere di un futuro contratto, nonostante non abbiano assunto ancora un impegno giuridico vincolante, si devono lo stesso comportare in un determinato modo.

La violazione di questo obbligo comporta il sorgere di responsabilità precontrattuale e l’obbligo di risarcire il danno.

Incorre in responsabilità precontrattuale chi inganna l’altra parte, spingendola a concludere un contratto che non vorrebbe oppure inducendola volontariamente in errore.

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