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Indice
- 1. La questione: violazione di legge (artt. 581 cod. proc. pen., 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. non fa riferimento anche all’impossessamento
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1. La questione: violazione di legge (artt. 581 cod. proc. pen., 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta
La Corte di Appello di Firenze, riqualificata la condotta contestata all’imputato, originariamente ritenuta come tentata rapina impropria, come “rapina impropria consumata”, confermava la sua responsabilità.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (artt. 581 cod. proc. pen., 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014).
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3. Conclusioni: il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. non fa riferimento anche all’impossessamento
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. (che, come è noto, prevede che alla “stessa pena (di quella prevista al primo comma ndr.) soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”) faccia riferimento anche all’impossessamento.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che l’art. 628, comma 2, c.p. si riferisce solo alla sottrazione e non all’impossessamento, il che implica che la rapina impropria si perfeziona anche se la violenza è esercitata dopo la semplice apprensione del bene, senza che l’autore ne abbia acquisito una reale disponibilità.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di questo illecito penale solo perché non è avvenuto l’impossessamento.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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