Quanto la notificazione a mezzo posta è perfezionata: la Cassazione fornisce alcuni  chiarimenti

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: l. n. 890/1982, art. 7)

Il fatto

Il Gip del tribunale di Modena dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta nell’interesse di B.P. contro il decreto penale di condanna perché intempestiva a fronte di decreto ritenuto regolarmente notificato.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Contro la predetta ordinanza veniva proposto ricorso per Cassazione mediante il difensore.

In particolare, con un unico motivo, si deduceva innanzitutto la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 461 c.p.p., L. n. 890 del 1982, art. 7 e art. 175 bis c.p. rilevando che, a fronte della avvenuta notifica a mezzo posta effettuata nei confronti della moglie del B., mancava qualsiasi “comunicazione di avvenuta notifica” L. n. 890 del 1982, ex art. 7 dovuta a completamento della notifica medesima.
Oltre a ciò, si prospettava la nullità dell’ordinanza in quanto il ricorrente non avrebbe comunque avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna quand’anche si volesse ritenere regolare la notifica predetta con la conseguenza per cui l’ordinanza sarebbe nulla essendo stato negato al B. il diritto di difesa attraverso l’omessa riqualificazione da parte del Gip del tribunale di Modena della opposizione proposta in istanza di rimessione in termini ai fini della riproposizione di una autonoma opposizione al decreto penale.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso dichiarava il ricorso inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Gli ermellini osservavano prima di tutto come, avendo il ricorrente introdotto il tema dell’interpretazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, poi abrogato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 97-bis, lett. f), come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 461, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, applicabile alla fattispecie ratione temporis, la notifica del decreto penale fosse avvenuta conformemente al dettato di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7.

Difatti, osserva la Corte, la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario – come avvenuto nel caso di specie – si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo fermo restando che,
ai sensi di questa norma, non è richiesto, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, la “ricezione” della raccomandata cd. Informativa.

A sostegno di questo assunto, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano inoltre come sul punto la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., esaminata anche in comparazione con quanto previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, avesse chiarito che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010) al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui ad altre previsioni normative, con riferimento all’art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, trova ragione nella diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione: nel primo caso infatti, la consegna dell’atto è eseguita nei confronti di persona abilitata e riceverlo, nel secondo, difetta del tutto la materiale consegna dell’atto notificando, ed a tali diversi presupposti consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie: nella prima ipotesi costituiti dalla sola “spedizione” della raccomandata, nell’altra occorrendo un “quid pluris” inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. civ. Sez. 3 Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 Rv. 649046 – 01 omissis).

Ciò posto, si evidenziava oltre tutto che, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto, con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata al detto destinatario copre con fede privilegiata l’avvenuta spedizione.

Tal che se ne faceva conseguire, come visto anche prima, la perfetta regolarità della notifica del decreto penale opposto e a fronte della intempestività, incontestata, dell’atto di opposizione, la correttezza giuridica della decisione di inammissibilità assunta dal g.i.p. e censurata dalla difesa.

Quanto alla seconda doglianza, vale a dire l’ulteriore rilievo inerente la mancata riqualificazione dell’opposizione in richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., si faceva presente in via preliminare che il tema involgesse il più generale principio di conservazione dei valori giuridici da cui sorgono come corollari quello della “conservazione dell’atto giuridico“, quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e quello di cui al noto brocardo “utile per inutile non vitiatur“, di cui v’è larga applicazione nel codice di rito (es. art. 184 c.p.p.) (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015 Cc. (dep. 15/12/2015); Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002) rilevandosi al contempo che, in tema di impugnazioni, l’istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione mentre va proposta l’impugnazione tardiva qualora si adduca l’esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto.

Alla luce di tali principi, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, appare evidente che, con l’atto di opposizione proposto contro il decreto penale di condanna, il ricorrente presupponeva di essere regolarmente in termini; nè il ricorrente deduceva in maniera specifica, in ciò risultando il motivo chiaramente generico, i dati, inerenti l’atto di opposizione, da cui il g.i.p. avrebbe dovuto desumere la proposizione, piuttosto, di una richiesta di rimessione in termini, e ciò a partire dalla necessaria allegazione, ex art. 175 c.p.p., delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, funzionale alla verifica della stessa da parte del giudice: allegazione, sempre secondo la Corte, in realtà del tutto assente.

Precisato ciò, il Supremo Consesso affermava come tale ultima circostanza evidentemente rilevasse sia ai fini della diversa qualificazione dell’atto, che della attivazione dei doveri di accertamento del giudice evidenziandosi a tal riguardo che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava comunque sull’istante un onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato che, una volta adempiuto, il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza (cfr. Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018 Cc. (dep. 18/07/2018)).

Il ricorso, dunque, come visto prima, alla stregua di quanto sin qui esposto, veniva dichiarato inammissibile.

Conclusioni

La sentenza in oggetto è assai interessante nella parte in cui chiarisce quando una notifica a mezzo posta può ritenersi perfezionata. Difatti, in questa pronuncia, la Cassazione afferma sul punto quanto segue: a) la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario – come avvenuto nel caso di specie – si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo; b) l’art. 7 della legge n. 890/1982 non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, la ricezione della raccomandata cd. Informativa; c) in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto, con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata al detto destinatario copre con fede privilegiata l’avvenuta spedizione.

Va da sé dunque che tale decisione non può non essere presa nella dovuta considerazione ogniqualvolta, in tali casi, si deve stabilire se una notifica sia stata regolarmente notificata.

Il giudizio in ordine a questa pronuncia, proprio per questa funzione chiarificatrice, non può che essere positivo.

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