Quando ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale

Scarica PDF Stampa
(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648)

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

F. – condannato con doppia conforme per il delitto di ricettazione di due assegni bancari provento di furto – proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo deducendo: 1) violazione dell’art. 648 cod. pen. in quanto esso ricorrente non era consapevole della provenienza delittuosa dei suddetti assegni; 2) mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen..

Volume

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso dichiarava inammissibile il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava al riguardo prima di tutto che – tenuto conto dell’accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in oggetto (all’evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione) – la Corte di appello si fosse correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato orientamento della Cassazione (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, omissis, rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede fermo restando (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007) che ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza non essendo richiesto all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che a loro volta potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535) tenuto conto altresì del fatto di come stato altresì chiarito (da ultimo, Sez. IL n. 22120 del 07/02/2013) che chi riceva od acquisti un assegno bancario, al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.

Oltre a ciò, si denotava come dovesse ritenersi parimenti incensurabile la motivazione con la quale la Corte Territoriale aveva disatteso la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648/2 cod. pen., e segnatamente alla luce del fatto che il ricorrente risultava gravato da 14 precedenti penali indice di «una peculiare capacità a delinquere proprio in ordine alla commissione di delitti contro il patrimonio» che ostavano, in quanto tali, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., alla concessione della richiesta attenuante.

Approfondisci:”Ricettazione e incauto acquisto: profili sostanziali”

Conclusioni

La sentenza in commento è assai interessante specialmente nella parte in cui affronta il tema del dolo eventuale nel delitto di ricettazione.

Difatti, il Supremo Consesso afferma in questa decisione che ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.

Orbene, non può non farsi presente come tale ricostruzione del dolo eventuale in relazione al delitto di cui all’art. 648 cod. pen. ricalca in buona sostanza quanto postulato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 12433 del 26 novembre del 2009 essendo stato asserito in tale arresto giurisprudenziale che siffatta forma di dolo ricorre quando l’agente si sia rappresentato l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa.

Tale decisione, proprio perché conferma come e in che termini può essere configurato siffatto coefficiente psicologico, deve essere presa nella dovuta considerazione ogniqualvolta si debba appurare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, di conseguenza, non può che essere positivo.

Volume consigliato

 

 

Sentenza collegata

71141-1.pdf 16kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento