Quando la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori, integra un reato complesso

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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 84, 575, 612-bis)

Sommario: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione – Le argomentazioni sostenute dalle parti civili – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni

Il fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina, a seguito di giudizio abbreviato, condannava l’imputata alla pena di sedici anni di reclusione per la continuazione fra il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. e quello di cui all’art. 575 cod. pen., quest’ultimo aggravato dai futili motivi e dalla commissione del fatto ad opera di persona responsabile del reato di atti persecutori in danno della stessa vittima dell’omicidio, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

Essendo stato proposto appello avverso la sentenza di cui sopra dal pubblico ministero, dalle parti civili e dall’imputata, con sentenza del 28 giugno 2018 la Corte di Assise di Appello di Roma, in accoglimento del gravame dell’imputata, assolveva quest’ultima dall’imputazione di atti persecutori per insussistenza del fatto e, riqualificato il reato di omicidio volontario come preterintenzionale ed escluse le aggravanti, rideterminava la pena in sei anni di reclusione.

A seguito di ricorso per Cassazione proposto da tutte le parti avverso la decisione di secondo grado, la Prima sezione della Cassazione annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sui seguenti punti.

In particolare, la sentenza impugnata, nel riqualificare il fatto omicidiario, aveva escluso l’intento dell’imputata di sorprendere la vittima sulle scale per ucciderla, il pericolo, a seguito della spinta, di una precipitazione della vittima nel vuoto, in considerazione dell’assenza di una tromba delle scale, nonchè la configurabilità del dolo omicidiario a fronte della caduta da pochi gradini e delle deposizioni testimoniali sull’atteggiamento compassionevole tenuto dall’imputata fermo restando che, nel motivare su questi profili i giudici di appello avevano, però, omesso di confrontarsi criticamente con le diverse narrazioni sulla dinamica del fatto e sulle caratteristiche delle scale e, comunque, con l’articolato contenuto delle argomentazioni della sentenza di primo grado in merito alla sussistenza di un dolo omicidiario quanto meno eventuale, desumibile dalla accettazione dell’evento insita nello scaraventare per le scale una persona di mezza età già stordita dalle procurate fratture allo zigomo e alle ossa nasali.

La sentenza della Cassazione rilevava altresì, a quest’ultimo proposito, l’illogicità della motivazione fondata sull’astratta ipotesi di una caduta della vittima per rotolamento, nonostante la presenza di elementi oggettivi di segno contrario.

Anche la motivazione sull’assoluzione dall’imputazione di atti persecutori era ritenuta carente, in quanto fondata sulla qualificazione dei rapporti fra l’imputata e la vittima in termini di reciproca ostilità sulla base di testimonianze contrastanti delle quali non era stata vagliata l’attendibilità.

Ciò posto, la Corte di Assise di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, riteneva l’imputata responsabile del reato continuato di atti persecutori ed omicidio volontario aggravato dalla commissione del fatto ad opera di persona responsabile del reato di atti persecutori in danno della stessa vittima dell’omicidio, e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti a tale residua aggravante, rideterminava la pena in quindici anni e quattro mesi di reclusione.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sentenza da ultimo menzionata proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale e l’imputata.

Nel dettaglio, il Procuratore generale ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze, lamentando l’omesso esame del motivo di appello relativo alla richiesta subvalenza delle attenuanti generiche, nonché contraddittorietà del giudizio di equivalenza, tenuto conto degli elementi sfavorevoli all’imputata indicati nella sentenza impugnata.

L’imputata, a sua volta, ricorreva con due atti di impugnazione proposti dai propri difensori.

In particolare, nel ricorso proposto da uno di questi legali, venivano dedotti i seguenti motivi: 1) vizio motivazionale sulla sussistenza del reato di atti persecutori; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.; 3) violazione di legge con riferimento al ritenuto concorso del reato di atti persecutori con il reato di omicidio volontario; 4) vizio motivazionale sulla sussistenza del reato di omicidio volontario; 5) violazione di legge sul giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante.

L’altro difensore, dal canto suo, adduceva le seguenti doglianze: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato di omicidio volontario; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del reato di atti persecutori.

Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione

La Quinta Sezione penale, investita della decisione sui ricorsi, rilevava, con riguardo alla questione sul concorso fra i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., l’esistenza di due contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Osservava che il primo di essi, richiamato nella sentenza impugnata, considera la natura soggettiva dell’aggravante, in quanto fondata sull’identità dell’autore dei due reati, traendone la conseguenza che l’elemento aggravatore non è pertinente alla condotta escludendo al contempo la riconducibilità del caso alla previsione dell’art. 15 cod. pen. per l’insussistenza del rapporto di specialità che detta norma presuppone, ma evidenziando tuttavia la ricorrenza di un secondo indirizzo interpretativo secondo cui il caso in esame realizza un’ipotesi di reato complesso nella quale la fattispecie omicidiaria aggravata assorbe il disvalore degli atti persecutori dal momento che, secondo tale interpretazione, ciò che aggrava il reato di omicidio non è la commissione dello stesso da parte del persecutore in quanto tale, ma il fatto che l’omicidio sia stato preceduto dalle condotte persecutorie e, dunque, in questa prospettiva, il concorso dei due reati, alla luce di tale approdo ermeneutico, farebbe pesare inammissibilmente per due volte sul soggetto agente il disvalore degli atti persecutori.

Venivano rimessi, pertanto, i ricorsi alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto.

Le argomentazioni sostenute dalle parti civili

Nell’interesse delle parti civili veniva depositata una memoria con la quale, sulla questione oggetto della rimessione, si osservava che la norma che prevede la circostanza aggravante in esame sanziona la maggiore pericolosità dell’omicidio in quanto commesso nei confronti della persona vittima di una condotta persecutoria.

Posto che la tesi del reato complesso è fondata su una progressione criminosa non chiaramente identificabile e non necessariamente sussistente, potendo l’omicidio essere commesso in occasione di uno qualsiasi degli atti persecutori, ad avviso di siffatte parti, le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione confondono il reato complesso con i diversi istituiti della progressione criminosa e dell’antefatto non punibile, che richiedono l’omogeneità degli interessi offesi giacché la formulazione letterale dell’art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen. non comprende gli atti persecutori mentre, quanto agli ulteriori motivi proposti dall’imputata, si osservava come la sussistenza della fattispecie di omicidio volontario fosse motivata nella sentenza impugnata in base alle risultanze oggettive e medico-legali sulla precipitazione del corpo della vittima così come, sulla sussistenza del reato di atti persecutori, le dichiarazioni indicate dalla difesa erano state esaminate.

La sentenza impugnata era inoltre sorretta, sempre ad avviso di tali parti eventuali, da idonea motivazione anche sulla riconducibilità alla condotta vessatoria dell’imputata dell’intenzione della vittima di chiedere il pensionamento.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano a delimitarla nei seguenti termini: “Se, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1 cod. pen. concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen.”.

Premesso ciò, si evidenziava, come già notato dalle Quinta Sezione, come la questione sia stata oggetto di contrasto giurisprudenziale fra due pronunce pervenute, sul tema in discussione, a conclusioni opposte.

In particolare, nella prospettiva adottata dal primo orientamento (Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019), non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi generali di esclusione del concorso fra le norme incriminatrici, da considerarsi pertanto sussistente sulla base delle seguenti argomentazioni.

L’art. 84, primo comma, cod. pen. esclude l’applicazione delle disposizioni sul concorso di reati quando «la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato» e, quindi, condizione imprescindibile per la ravvisabilità della figura del reato complesso è l’interferenza fra le norme incriminatrici su un fatto oggettivo, comune agli ambiti applicativi delle stesse dal momento che l’attenzione normativa è riposta sui «fatti», per tali dovendosi intendere i profili oggettivi e non anche la relazione eminentemente soggettiva tra il fatto e il suo autore, posto che il rapporto è tra fattispecie e, dunque, tra accadimenti umani.

La scelta legislativa di attribuire specifico rilievo, nella disciplina dell’aggravante ex art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., alla identità del soggetto autore sia del delitto di atti persecutori che di quello di omicidio volontario, e non alla relazione tra i fatti commessi, è frutto di una consapevole modalità espressiva, come si evince dalla disposizione aggravatrice immediatamente precedente in cui è usata una formula lessicale significativamente diversa, incentrata sulle condotte lesive il cui disvalore aggiuntivo risiede nel fatto che esse sono state compiute «in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; l’omessa riproposizione, nella disposizione che qui interessa, dell’espresso riferimento al legame, quanto meno occasionale, con il reato diverso dall’omicidio (nella specie il delitto di atti persecutori), esclude che il fatto costitutivo di detto reato sia considerato in quanto tale integrativo della fattispecie aggravata.

Per altro verso, non è possibile ravvisare nell’ipotesi considerata un caso di concorso apparente di norme ex art. 15 cod. pen., che le Sezioni Unite (ultimamente Sez. U, n. 2664 del 23/02/2017) hanno ritenuto applicabile qualora fra le norme evocate dal caso concreto sussista un rapporto di specialità in astratto, indiscutibilmente non sussistente fra le incriminazioni di omicidio volontario ed atti persecutori reputandosi contestualmente irrilevante, per il corretto inquadramento della questione, la clausola di riserva contenuta nell’art. 612-bis, primo comma, cod. pen. («salvo che il fatto costituisca più grave reato») attesa la oggettiva diversità tra il fatto idoneo ad integrare il delitto di cui all’art. 575 cod. pen. e quello riconducibile al paradigma normativo dell’art. 612-bis cod. pen., dei quali, peraltro, l’uno ha natura istantanea e l’altro abituale.

Sulla base di tali considerazioni, l’indirizzo in esame giunge dunque alla conclusione che il delitto di atti persecutori concorre con quello di omicidio, pur se aggravato dalla commissione della condotta persecutoria in danno della stessa vittima.

Nel percorso argomentativo dell’opposto indirizzo (Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020), viceversa, il concorso fra i reati di omicidio e atti persecutori è invece escluso in conseguenza della ritenuta ravvisabilità, nella fattispecie omicidiaria aggravata dal compimento di una condotta persecutoria da parte dello stesso autore nei confronti della medesima vittima, di una figura di reato complesso che assorbe il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen..

Ciò posto, gli Ermellini ritenevano opportuno precisare come la decisione citata riguardasse un caso particolare nel quale la questione si poneva nella prospettiva del ne bis in idem processuale, e non sostanziale; era infatti dedotta, in quel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione alla condanna (fra gli altri) per il reato di atti persecutori, intervenuta dopo una precedente condanna per il reato di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., in una situazione concreta nella quale vi era coincidenza fattuale e temporale della condotta persecutoria contestata nei due procedimenti.

La questione veniva tuttavia risolta in base a considerazioni valide in termini generali circa l’assorbimento del reato di atti persecutori in quello di omicidio aggravato.

Secondo questo orientamento, la formulazione testuale della menzionata disposizione aggravatrice, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di segno contrario precedentemente esposta, non limita il suo oggetto descrittivo alla posizione soggettiva dell’autore dell’omicidio quale persecutore della vittima, ma estende la sua portata fino a comprendere il fatto persecutorio nella sua interezza. Tanto in conseguenza del riferimento all’espressa indicazione dell’identità non solo del soggetto agente dei due reati, ma anche del soggetto passivo degli stessi; il che implica necessariamente l’inclusione, nella previsione normativa, di entrambi i fatti criminosi intercorsi fra tali soggetti, realizzando la condizione della comprensione dei fatti in un reato complesso di cui l’opposto indirizzo giurisprudenziale nega l’esistenza.

In questa prospettiva, ad avviso del Supremo Consesso, traspare l’intento del legislatore di aggravare la pena non per quello che il soggetto agente dell’omicidio appare essere, ma per ciò che lo stesso ha fatto; e quindi non perché l’omicidio è commesso da un persecutore, ma in quanto tale delitto è preceduto da una condotta persecutoria della quale lo stesso costituisce l’esito.

Tale conclusione, sempre secondo la Corte di legittimità, sarebbe confermata dai lavori preparatori all’introduzione della circostanza aggravante in esame con l’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, desumendosi dagli stessi che l’integrazione normativa è stata giustificata con la necessità di fronteggiare l’allarmante fenomeno della commissione di omicidi in danno delle vittime di atti persecutori, in tal modo presupponendo, quale oggetto della nuova previsione aggravatrice, una connessione fra i due fatti criminosi, entrambi compresi nella stessa.

In presenza di questi elementi testuali e sistematici, per i giudici di piazza Cavour, una lettura nel senso del concorso dei reati si tradurrebbe nella sostanziale abrogazione della disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 cod. pen. e, per altro verso, nel duplice addebito, a carico del soggetto agente, del delitto volontario aggravato ex art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen. e di quello di atti persecutori, in violazione del principio generale del ne bis in idem, nei suoi aspetti sia processuali che sostanziali, tenuto conto altresì del fatto che, nell’economia della motivazione della decisione citata, assume peraltro rilievo contrale, ai fini dello sviluppo del ragionamento, la circostanza che la fattispecie assorbente sia costituita da un omicidio volontario verificatosi quale sviluppo conseguente della condotta persecutoria.

Ebbene, terminato questo excursus giurisprudenziale, la Cassazione osservava che, ai fini del corretto inquadramento della problematica in esame, fossero innanzitutto e senz’altro condivisibili le argomentazioni della sentenza della Prima Sezione in ordine all’irrilevanza, per un verso, della normativa sul concorso apparente di norme (art. 15 cod. pen.), e, per altro, della clausola di riserva contenuta in una delle norme incriminatrici astrattamente incidenti sulla fattispecie, ossia l’art. 612-bis cod. pen..

Quanto al primo aspetto, si notava difatti come la giurisprudenza delle Sezioni Unite abbia da tempo chiarito che la sussistenza dell’identità della materia regolata da più disposizioni della legge penale, che costituisce il presupposto normativo dell’operatività dell’istituto del concorso apparente, non può essere valutata alla luce di criteri diversi dal principio di astratta specialità fra le norme (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017) in guisa tale che l’ipotesi dell’esclusiva applicabilità di una sola delle norme incriminatrici ricorre unicamente ove, all’esito del confronto strutturale fra le fattispecie astratte configurate e della comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle, sia da escludere il presupposto della convergenza di norme (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010) fermo restando che tali condizioni non sono all’evidenza ravvisabili nel raffronto tra le articolazioni strutturali degli articoli 575 e 612-bis cod. pen., che non presentano elementi comuni né con riguardo alle condotte, costituite nella prima norma da atti lesivi dell’integrità fisica e nella seconda da comportamenti minacciosi o molesti, né per quanto concerne gli eventi, diversamente individuati, per il primo reato, nella morte della vittima, e, per il secondo, nell’induzione nella stessa di stati di ansia, paura o timore per l’incolumità propria o di congiunti, ovvero dalla costrizione della persona offesa all’alterazione delle proprie abitudini di vita, non senza considerare, peraltro, che anche l’eventuale riferimento agli ormai superati criteri fondati sull’omogeneità o meno degli interessi tutelati dalle norme (Sez. 5, n. 13164 del 01/10/1999) condurrebbe nel caso di specie a risultati analoghi, essendo i reati in discussione diretti ad offendere l’uno il valore della vita e l’altro quello della libertà morale della persona.

Precisato ciò, per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alla presenza nell’art. 612-bis cod. pen. della clausola di riserva per il caso in cui il fatto costituisca un più grave reato, per la Suprema Corte, le stesse osservazioni che precedono, in ordine alla radicale difformità strutturale delle fattispecie incriminatrici dell’omicidio e degli atti persecutori e alla estraneità dei relativi elementi costitutivi, implicano inevitabilmente l’impossibilità che il fatto persecutorio integri di per sé il più grave e diverso fatto omicidiario.

Pur tuttavia, a prescindere da queste considerazioni, si riteneva necessario richiamare l’attenzione su un dato che in ogni caso le supera, rivelandosi in definitiva dirimente, vale a dire: il riferimento normativo per la soluzione della questione, anche per i termini nei quali la stessa è stata proposta alle Sezioni Unite, si individua esclusivamente nell’art. 84 cod. pen. trattandosi di stabilire, infatti, se il caso in esame sia e meno riconducibile all’istituto del reato complesso, disciplinato da detta norma.

Chiarito ciò, si faceva prima di tutto presente come sia noto alla stessa Cassazione il risalente dibattito dottrinario sulla identificazione del principio generale del quale il citato art. 84 sarebbe espressione avendo questo visto contrapporre ai richiami ai criteri della specialità in concreto, della sussidiarietà, della consunzione o del ne bis in idem sostanziale quello alla specialità in astratto posta a fondamento dell’art. 15 cod. pen., di cui l’art. 84 sarebbe una sostanziale duplicazione.

Questa tesi, osservavano sempre le Sezioni Unite, ha trovato anche un riconoscimento giurisprudenziale in un caso in cui l’assorbimento del reato di procurata somministrazione di sostanze stupefacenti (art. 613 cod. pen.) in quello di rapina, aggravata dal porre il soggetto passivo in stato di incapacità di volere e agire (art. 628, terzo comma, n. 2 cod. pen.), è stato giustificato quale applicazione specifica del principio di specialità e del conseguente concorso apparente di norme (Sez. 2, n. 50155 del 1/11/2004) ma, per la Corte di legittimità, al di là di siffatto riconoscimento, è alla particolare struttura normativa del reato complesso, per come delineata dall’art. 84, che occorre avere riguardo per stabilire se, nel caso di specie, sussista o meno il concorso fra le norme incriminatrici richiamate.

Ebbene, a questo punto della disamina, per i giudici di legittimità ordinaria, la soluzione del quesito richiede una preliminare riflessione sulla fattispecie del reato complesso come tale nominata nella rubrica dell’art. 84 cod. pen., e descritta, nel primo comma di detto articolo, quale sussunzione, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un reato, di fatti di per sé costituenti autonomi reati, il che veniva fatto nei seguenti termini: “Dal tenore letterale della disposizione risulta immediatamente che la figura in esame presenta più forme di manifestazione. Va tralasciata, in quanto non attinente al caso oggetto della questione rimessa, la problematica dell’inclusione o meno tra queste forme del cosiddetto «reato complesso in senso lato», nel quale una fattispecie incriminatrice è composta da un fatto costituente altro reato e da ulteriori elementi di fatto in sé privi di rilevanza penale. Tale ipotesi è stata ritenuta configurabile dalla giurisprudenza con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto comprendente un fatto di appropriazione indebita a cui si aggiunge la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266018), mentre viene diversamente ricondotta da parte della dottrina alla diretta applicazione del principio generale di specialità. Tanto premesso, nel testo della norma citata si individuano chiaramente due distinte ipotesi, rispettivamente denominate in dottrina come «reato composto», costituito da elementi che di per sé integrererebbero altre figure criminose, e come «reato complesso circostanziato», nel quale, ad una fattispecie-base, distintamente prevista come reato, si aggiunge quale circostanza aggravante un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge. La seconda di tali ipotesi è quella che evidentemente ricorrerebbe nel caso proposto alle Sezioni Unite secondo una delle interpretazioni giurisprudenziali in contrasto, per la quale il reato-base di omicidio volontario è aggravato dalla commissione di un fatto costituente il diverso reato di atti persecutori. Dal testo normativo emergono peraltro, per il reato complesso in genere come per quello circostanziato in particolare, alcune indicazioni di contenuto chiaro e indiscutibile. (…) E’ in primo luogo necessario che l’elemento costitutivo o la circostanza aggravante del reato complesso abbiano ad oggetto un fatto oggettivamente identificabile come tale. Ne segue che la fattispecie in esame non ricorre allorché la norma incriminatrice, in tesi assorbente, consideri in questa prospettiva una mera qualificazione soggettiva del soggetto agente. E’ il caso della condizione di persona facente parte di un’associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando (art. 81, n. 4, legge 17 luglio 1942, n. 907), in relazione alla quale è stato ravvisato il concorso fra il reato di contrabbando aggravato e quello di associazione per delinquere (Sez. 3, n. 11916 del 05/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269276).Occorre, altresì, che il fatto di cui sopra sia inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica con la quale è previsto quale reato da altra norma incriminatrice. Per questa ragione è stata coerentemente esclusa la natura di reato complesso della rissa, aggravata dalla morte o dalle lesioni subite da taluno nel corso della stessa, rispetto ai reati di omicidio o lesioni personali, essendo gli eventi aggravanti inclusi nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 588 cod. pen. nella loro oggettiva verificazione quale conseguenza della colluttazione, e non in tutte le componenti materiali e psicologiche dei reati specificamente previsti dagli artt. 575 e 582 cod. pen. (Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, omissis, Rv. 267224). Analogamente, è stato escluso l’assorbimento del reato di porto illegale di arma nel delitto di rapina aggravata dall’uso della medesima arma (art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.), in quanto il delitto di porto illegale è integrato da una condotta diversa da quella sufficiente per la realizzazione dell’aggravante della rapina, che richiede unicamente l’utilizzazione di un’arma anche non detenuta o portata illegalmente (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263229). La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto assorbita la contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti di effrazione (art. 707 cod. pen.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose o dal mezzo fraudolento solo allorché gli strumenti abbiano trovato effettivo impiego nell’azione furtiva e la detenzione sia attuata esclusivamente con l’uso necessario all’effrazione (Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278371). (…) Il fatto deve, infine, essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l’eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta. In tal senso la Corte di legittimità ha ritenuto il concorso del reato di falso in atto pubblico con quello di truffa del quale il falso abbia costituito un artificio nella situazione specificamente contestata (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 274589), nonché il concorso del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria con quello di usura, non necessariamente realizzabile mediante l’irregolare erogazione di un finanziamento (Sez. 2, n. 43916 del 04/10/2019, omissis, Rv. 277740). Le citate decisioni hanno sostanzialmente ritenuto estranea alla fattispecie dell’art. 84 cod. pen., nella sua inequivoca e insuperabile formulazione testuale, la figura del «reato eventualmente complesso», ipotizzata da parte della dottrina”.

Ebbene, compiuta questa preliminare riflessione, per la Corte di legittimità, è possibile affermare che i tratti strutturali della fattispecie normativa del reato complesso, chiaramente rilevabili dalla formulazione letterale dell’art. 84 cod. pen., richiedono la previsione testuale di più fatti di per sé costituenti autonomi e diversi reati, puntualmente riconducibili a distinte fattispecie incriminatrici fermo restando che, a questo punto della disamina, sempre ad avviso di questa Corte,

si trattava di verificare, alla luce della ratio e della collocazione sistematica dell’istituto, se sussistevano ulteriori presupposti per la configurabilità del reato complesso essendo questo tema prospettato nella stessa ordinanza di rimessione.

Ciò posto, si notava che, secondo uno dei due indirizzi interpretativi esaminati, il reato complesso si configura in presenza anche di un collegamento sostanziale fra la condotta omicidiaria e quella persecutoria, collegamento la cui necessità è stata affermata anche da una parte della dottrina. Quest’ultima, in particolare, pur ammettendo che la figura del reato complesso è il risultato di un’operazione legislativa di unificazione di reati, individua alla base di tale costruzione normativa un substrato sostanziale che riconduce i fatti ad un contesto criminoso esso stesso unitario e ne identifica il profilo di congiunzione in una comune matrice ideologica quanto ai motivi a delinquere, in un rapporto finalistico fra i fatti o nella convergenza degli stessi verso un unico risultato finale.

Orbene, guardando in questa prospettiva al testo dell’art. 84, secondo il Supremo Consesso, si notava come i caratteri del reato complesso siano costruiti come funzionali ad un effetto giuridico immediatamente ed espressamente indicato («le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano…»), ossia l’inoperatività dei meccanismi di cumulo sanzionatorio previsti in detti articoli e la conseguente applicazione della sola pena edittale prevista per il reato complesso, escludendo qualsiasi incidenza sanzionatoria dei reati in esso unificati tenuto inoltre conto che, fra le disposizioni oggetto di richiamo dell’incipit dell’art. 84, rientra il concorso formale di reati disciplinato dall’art. 81, primo comma, cod. pen. per la quale è previsto un trattamento sanzionatorio che, pur nella forma mitigata del cumulo giuridico, è determinato dalla pluralità delle pene corrispondenti ai singoli reati concorrenti.

La normativa dell’art. 84 cod. pen., inoltre, sempre ad avviso della Suprema Corte, si connota particolarmente come derogatoria rispetto a quella dell’art. 81 e il reato complesso ne emerge quale fattispecie di esenzione dal regime sanzionatorio del concorso formale in quanto “assorbe” le pene stabilite per i singoli reati in quella stabilita per il reato complesso.

Ebbene, per le Sezioni Unite, questo rapporto fra le due disposizioni suggerisce la riferibilità delle stesse ad un fondamento sostanziale comune che dà ragione della previsione specifica di una particolare disciplina sanzionatoria nell’ipotesi del reato complesso; tale fondamento è identificabile nell’unitarietà dell’azione complessiva che comprende i fatti criminosi, da intendersi come implicitamente sottesa anche alla figura del reato complesso, secondo quanto sottolineato dalla dottrina sopra citata, ponendosi nella stessa linea argomentativa la considerazione della ratio della previsione dell’art. 84 cod. pen. volta ad evitare una duplicazione della risposta sanzionatoria per gli stessi fatti in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (oggetto di recente e reiterata affermazione nella giurisprudenza costituzionale, v. Corte cost., sent. n. 20 del 2016 sull’identità del fatto ai fini del divieto di procedere per precedente giudicato ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., ma con evidenti ricadute sul piano sostanziale; Corte cost., sent. n. 43 del 2018 e sent. n. 236 del 2016 in tema di proporzionalità della previsione punitiva) ed evidenziandosi al contempo come sia evidente che tale necessità si manifesta segnatamente nel rapporto fra il reato complesso e gli altri reati che lo compongono, contraddistinti da un contesto unitario, nell’ambito del quale maggiormente risalta la possibilità di una sproporzione nel cumulo di pene previste per fatti inseriti nella stessa azione criminosa.

Vi erano dunque, per il Supremo Consesso, convincenti ragioni sistematiche per le quali deve ritenersi che il reato complesso sia caratterizzato, oltre che dagli elementi strutturali esplicitamente indicati dalla norma, anche da un ulteriore elemento sostanziale, costituito dall’unitarietà del fatto che complessivamente integra il reato riconducibile a questa fattispecie tenuto conto altresì del fatto che l’esistenza di questo presupposto è stata peraltro colta dalla giurisprudenza di legittimità nelle situazioni in cui la casistica concreta ha posto in rilievo la relativa problematica; e in tali occasioni il concetto di unitarietà del fatto è stato arricchito di ulteriori connotazioni descrittive.

Una di esse è stata ravvisata nella contestualità spaziale e temporale fra i singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie del reato complesso.

In aggiunta a questo, però, è stato posto in luce un altro aspetto allorché è stata esaminata l’ipotesi della rapina commessa in un luogo destinato a privata dimora, che, in quanto prevista quale forma aggravata del reato di rapina dall’art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., costituisce in linea generale e in termini strutturali un reato complesso circostanziato che assorbe il delitto di violazione di domicilio (in tal senso Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014) e qui non vi è dubbio, per la Corte, che la stessa formulazione della fattispecie astratta, radicando la forma circostanziale in un dato ambientale relativo al particolare luogo di commissione del fatto, implichi inevitabilmente la descritta contestualità dei fatti di rapina e di violazione di domicilio.

A fronte di ciò, si faceva tra l’altro presente che, quando tuttavia è stato presentato all’attenzione della giurisprudenza il caso particolare della violazione di domicilio commessa al fine di danneggiare l’abitazione della vittima, e nel corso della quale il soggetto agente abbia approfittato della disponibilità di detta abitazione per impossessarsi di beni della persona offesa, si è sottolineato come in una situazione del genere i fatti di violazione di domicilio e rapina assumano il carattere della contestualità per un limitato segmento temporale, inserendosi solo occasionalmente il secondo nell’azione relativa al primo e per il resto divergendone le finalità.

Da ciò è stata di conseguenza esclusa la configurabilità nel caso in esame del reato complesso, ritenendosi il concorso fra i reati di rapina aggravata e violazione di domicilio (Sez. 2, n. 1925 del 18/12/2015) fermo restando che, da un lato, questa linea interpretativa ha trovato successiva conferma nell’affermazione di carattere generale per la quale l’assorbimento della violazione di domicilio nel reato complesso di rapina aggravata si verifica allorché la predetta violazione sia posta in essere al fine esclusivo della sottrazione di beni della persona offesa (Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018), dall’altro, l’insufficienza della mera contestualità dei fatti criminosi, previsti quali costitutivi di un reato complesso, ad integrare detta fattispecie con i relativi effetti di assorbimento nella stessa dei reati componenti, è stata ribadita con riguardo ad un’ipotesi nella quale il legame finalistico fra i fatti è letteralmente enunciato nella formulazione della norma incriminatrice del reato complesso: è il caso della violenza sessuale commessa mediante minaccia atteso che l’assorbimento dell’autonomo reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen. in quello di violenza sessuale è stato rigorosamente limitato ai casi in cui la condotta minacciosa sia strumentale alla costrizione della vittima a subire la violenza sessuale mentre è stato, viceversa, escluso, con il conseguente concorso fra i due reati, nei casi in cui le espressioni minacciose siano rivolte alla persona offesa anche per una finalità diversa, come quella di indurre la stessa a ristabilire una relazione sentimentale con il soggetto agente (Sez. 3, n. 23898 del 12/03/2014).

Alla luce di queste indicazioni, per la Cassazione, oltre ad essere confermata sul piano applicativo la necessità, per la configurabilità del reato complesso, del presupposto sostanziale dell’unitarietà del fatto — in aggiunta alle condizioni strutturali previste dall’art. 84 cod. pen. — detto presupposto si presenta come articolato non solo nella contestualità dei singoli fatti criminosi sussunti della fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica, ed in tal senso l’esperienza giurisprudenziale si salda con i menzionati riferimenti dottrinali che individuano il fondamento del reato complesso nella convergenza dei fatti che lo compongono in direzione di un unico risultato finale.

Detto questo, a questo punto della disamina, per la Suprema Corte, occorreva verificare se i requisiti necessari per la ravvisabilità di un reato complesso, fin qui descritti, siano o meno sussistenti nella fattispecie aggravata del reato di omicidio di cui all’art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen. rispetto al reato di atti persecutori dal momento che l’orientamento, che propende per la conclusione negativa sul punto, incentra le sue argomentazioni sulla mancanza nel caso di un elemento strutturale del reato complesso, ossia la puntuale descrizione della fattispecie tipica del reato assorbito all’interno di quella del reato assorbente, difettando in particolare, trattandosi, in tesi, nel caso in esame di un reato complesso circostanziato, la riproduzione testuale del fatto aggravante in termini corrispondenti a quelli del fatto tipico del reato di atti persecutori mentre l’oggetto dell’aggravante si ridurrebbe viceversa ad un aspetto eminentemente soggettivo, inerente alla qualificazione del soggetto agente come autore di una condotta persecutoria, e quindi ad un profilo negativo della sua personalità con riguardo alla maggiore capacità criminale dimostrata.

La lettura della norma nella sua interezza fornisce, però, per gli Ermellini, indicazioni di segno contrario essendo stato in primo luogo attribuito il giusto rilievo al dato per il quale la fattispecie del reato di atti persecutori è richiamata nella previsione circostanziale mediante la citazione della relativa norma incriminatrice, dovendo questo elemento essere valutato in collegamento con la descrizione normativa del fatto aggravante quale commissione dell’omicidio ad opera «dell’autore del delitto previsto dall’art. 612-bis nei confronti della stessa persona offesa» rilevandosi però al contempo che questa formulazione non comprende unicamente il riferimento all’identità del soggetto agente dei reati di omicidio volontario e di atti persecutori, sul quale l’orientamento contrario alla configurabilità del reato complesso sofferma la sua attenzione per limitare la portata della circostanza aggravante alla mera posizione soggettiva dell’autore del fatto omicidiario.

L’espressione della norma, come viceversa sottolineato dall’opposto indirizzo giurisprudenziale, attribuisce in effetti analogo risalto all’essere i due reati diretti contro la medesima persona, e quindi all’identità della vittima dei reati.

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. è, dunque, per la Corte di legittimità, menzionata nella previsione della circostanza aggravante attraverso l’indicazione non solo del titolo di reato, ma anche dell’autore e della vittima della relativa condotta, ossia dei soggetti fra quali l’azione persecutoria si svolge; in questi termini, la predetta fattispecie è di conseguenza inequivocabilmente riportata all’interno della fattispecie aggravatrice nella sua integrale tipicità.

L’omicidio volontario è pertanto aggravato, nell’ipotesi in esame, non per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l’essere un persecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso e dunque, esso rappresenta un fatto che, in quanto tale, e non solo per il suo significato in termini di capacità criminale del soggetto agente, è costitutivo della fattispecie astratta di un reato a questo punto complesso nella forma circostanziata, fermo restando che, a conferma di siffatta tesi interpretativa, vi è il contenuto dei lavori preparatori al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, introduttivo della circostanza aggravante in esame.

L’intenzione del legislatore, difatti, era nell’occasione chiaramente espressa dall’intento di affrontare con adeguato rigore sanzionatorio un fenomeno criminale notoriamente ricorrente ed ingravescente nella realtà attuale, ossia il verificarsi di fatti omicidiari in danno di vittime di atti persecutori da parte degli stessi autori di tali atti.

Orbene, per gli Ermellini, in questa prospettiva, la ratio della previsione si individua nella risposta ad un fatto complessivo visto come meritevole di aggravamento per la sua oggettiva valenza criminale, ossia lo sviluppo omicidiario di una condotta persecutoria, con l’effetto di sanzionare tale aggravamento con la massima pena dell’ergastolo; nel quale, pertanto, tale condotta è intranea nella sua fattualità alla struttura della disposizione circostanziale.

La fattispecie in esame presenta, per le Sezioni Unite, le caratteristiche strutturali del reato complesso circostanziato che include il reato di atti persecutori in una specifica forma aggravata del reato di omicidio, tanto più se si considera che le considerazioni da ultimo svolte rendono inoltre coerente, sempre per il Supremo Consesso, una lettura della norma che sottende l’esistenza del requisito sostanziale del reato complesso, ossia l’unitarietà finalistica dei fatti di omicidio volontario ed atti persecutori posto che non vi è dubbio che, se l’intento legislativo alla base della previsione dell’aggravante è quello di perseguire con maggiore severità l’omicidio costituente sviluppo della condotta persecutoria, è a questa dimensione fattuale che deve aversi riguardo per la definizione della fattispecie aggravante; e quindi ad una situazione nella quale gli atti persecutori e l’omicidio presentano non solo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalistica unitaria.

Oltre a ciò, si notava come la tesi della ravvisabilità di un reato complesso nella fattispecie aggravata in esame, convalidata dalle argomentazioni che precedono, non fosse inficiata dalle obiezioni che alla stessa sono state opposte.

Tanto in considerazione, soprattutto, delle caratteristiche del reato complesso come delineate in generale e, per quanto detto, presenti nel caso di specie, con particolare riguardo alla necessaria ricorrenza di un’unitarietà non solo contestuale, ma anche finalistica dei fatti complessivamente considerati; aspetto, quest’ultimo, che rende irrilevante la maggior parte di dette obiezioni.

Si evidenziava a tal proposito come dovesse innanzitutto escludersi che l’accoglimento della opzione interpretativa del reato complesso possa condurre all’irragionevole risultato di escludere la punibilità della condotta persecutoria nel caso in cui la stessa sia seguita, a distanza consistente di tempo, dall’omicidio della vittima ad opera dello stesso persecutore posto che è del tutto evidente che in una situazione di questo genere non si realizzerebbe il requisito minimo dell’unitarietà del fatto rappresentato dalla contestualità dei due reati; con la conseguente impossibilità di configurare il reato complesso e, quindi, l’assorbimento del reato di atti persecutori in quello di omicidio.

Non veniva inoltre stimata rilevante l’osservazione critica, proposta nella contraria decisione della Prima Sezione, relativa al raffronto con la disposizione aggravatrice dettata dal n. 5 dello stesso primo comma dell’art. 576 cod. pen. per i casi in cui l’omicidio sia commesso «in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 583-quinquíes, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; con particolare riguardo alla mancata riproposizione, nella descrizione normativa dell’aggravante di cui al n. 5.1 successivamente introdotta, del riferimento al legame «occasionale» dell’omicidio con il diverso reato che dà luogo all’ipotesi aggravata.

Veniva a tal riguardo premesso, per l’esatta comprensione dell’argomento, che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce, nella citata disposizione del n. 5, una fattispecie di reato complesso, in forza specificamente della contestualità del reato di omicidio con taluno degli altri indicati nella norma (Sez. 1, n. 29167 del 26/05/2017; Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2015).

Ebbene, per la Corte di legittimità, proprio la mancanza di un esplicito riferimento a tale contestualità nella previsione di cui al n. 5.1 è stata considerata, nella prospettazione critica esaminata, quale indicativa dell’intento legislativo di escludere la configurabilità del reato complesso nel caso di concorso dell’omicidio con il reato di atti persecutori.

Inoltre, se tuttavia si tiene conto della presenza, fra le caratteristiche generali del reato complesso, dell’unitarietà del fatto in termini finalistici oltre che contestuali, il riferimento letterale contenuto nell’art. 576 n. 5 alla sola contestualità acquisisce, per gli Ermellini, un significato non solo diverso, ma addirittura opposto a quello attribuitogli nell’argomentazione in discussione essendo in tal senso significativo quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla norma in esame, allorché ha da tempo sottolineato che il concorso dell’omicidio con uno degli altri reati ivi indicati è escluso «senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti» (Sez. 1, n. 12680 del 29/01/2008; Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992).

Perché nel delitto di omicidio sia assorbito il diverso reato in occasione del quale il primo è commesso, per la Corte, è in altre parole sufficiente la mera contestualità dei reati, mentre non è necessaria la sussistenza di un rapporto di connessione tra i fatti, non occorrendo in particolare l’inserimento dei fatti nella stessa ottica finalistica che costituisce il presupposto sostanziale per la configurabilità del reato complesso.

Tal che se ne faceva conseguire che, nei casi in cui l’omicidio venga commesso contestualmente a reati di maltrattamenti, lesioni deformanti, prostituzione e pornografia minorile e violenza sessuale, la legge prevede sostanzialmente una “soglia” di configurabilità del reato complesso diversa e di livello inferiore rispetto a quella generalmente richiesta per tale figura, in quanto limitata per l’appunto a tale contestualità spazio-temporale tra i fatti, essendo del resto coerente con questa scelta legislativa la mancata previsione per l’aggravante di cui al n. 5, a differenza di quella di cui alla questione rimessa, dell’identità della persona offesa dell’omicidio e degli altri reati.

Il fatto che nella disposizione di cui al n. 5.1 non sia espressamente prevista la contestualità dei fatti di omicidio e atti persecutori, lungi dall’escludere per tale fattispecie la ravvisabilità del reato complesso riconosciuta per l’ipotesi di cui al n. 5, assumeva, a questo punto della disamina,, per il Supremo Consesso, un valore contrario nel senso che, dove per i casi di cui al n. 5 tale esplicita previsione limita alla mera contestualità dei fatti il presupposto dell’assorbimento nel delitto di omicidio degli altri reati ivi indicati, l’assenza del riferimento in esame nella formulazione dettata al n. 5.1 dell’art. 576 ha l’effetto di ristabilire, per il caso in cui l’omicidio venga commesso dall’autore del reato di persecutori in danno della stessa vittima, il presupposto sostanziale del reato complesso nella sua interezza.

In tale ipotesi, di conseguenza, per i giudici di Piazza Cavour, la contestualità dei fatti criminosi non è sufficiente per l’assorbimento del reato di atti persecutori in quello di omicidio, se ad essa non si aggiunge in concreto l’unicità della prospettiva finalistica nella quale i fatti sono realizzati.

Chiarito ciò, si evidenziava per di più come il riferimento contenuto nella sentenza n. 20786 del 12/04/2019 alla giurisprudenza di legittimità sul concorso fra i reati di atti persecutori e lesioni personali non apparisse essere dirimente, rammentando a questo proposito che l’art. 585, primo comma, cod. pen. prevede per i reati di lesioni — anche nelle forme autonome delle mutilazioni genitali femminili e delle lesioni deformanti di cui, rispettivamente, agli artt. 583-bis e 583-quinquies — oltre che per il reato di omicidio preterintenzionale, un aumento della pena da un terzo alla metà ove ricorra alcuna delle aggravanti indicate nell’art. 576; in tal modo richiama per i predetti reati, fra le altre, l’aggravante della commissione del fatto ad opera dell’autore di atti persecutori in danno della stessa vittima.

Come rammentato nella sentenza sopra citata, si è ritenuto procedibile il reato di atti persecutori, in quanto connesso con quello di lesioni, anche nel caso in cui la procedibilità d’ufficio per quest’ultimo delitto sia determinata dalla contestazione dell’aggravante in discussione (Sez. 5, n. 11409 del 08/10/2015), fermo restando che tale decisione si colloca, però, all’interno di una linea interpretativa che ammette il concorso fra i reati di atti persecutori e lesioni sulla base dell’insussistenza, fra le relative norme incriminatrici, di un rapporto di specialità, tenuto conto sia della struttura delle fattispecie che dell’oggettività giuridica delle stesse (Sez. 5, n. 10051 del 19/01/2017; Sez. 5, n. 54923 del 08/06/2016), e della conseguente inoperatività dell’istituto del concorso apparente di cui all’art. 15 cod. pen..

La tematica in questione, tuttavia, ad avviso degli Ermellini, non è stata viceversa affrontata in quella sede sotto il diverso profilo, ossia quello dell’applicabilità della disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 atteso che l’indirizzo citato non incide di conseguenza sulla questione qui discussa.

A fronte di ciò, si faceva presente come il rapporto fra i reati di atti persecutori e lesioni sia stato oggetto delle note d’udienza depositate in cui vengono illustrate le conseguenze asseritamente paradossali derivanti dall’accoglimento della tesi del reato complesso nell’ipotesi in cui gli atti persecutori concorrano con fatti di lesioni in danno della stessa vittima osservandosi, in particolare, che l’applicazione dell’art. 84 cod. pen. anche in questa ipotesi porterebbe all’assorbimento del reato di atti persecutori nel reato di lesioni, che, pur tenuto conto dell’aumento di pena previsto dall’art. 585 cod. pen. per la richiamata aggravante (che si è visto poc’anzi essere della misura variante da un terzo alla metà della pena prevista per il reato di lesioni) sarebbe meno grave, nel massimo edittale, del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Sul punto era osservato in primo luogo che effetti eventualmente distorsivi, anche nelle conseguenze sanzionatorie, sarebbero state nella specie imputabili alla scelta legislativa di mantenere inalterato, nel citato art. 585, il richiamo alle circostanze aggravanti previste dall’art. 576, pur in presenza della progressiva inclusione in dette fattispecie circostanziali di ipotesi di concorso di reati di gravità superiore a quello di lesioni.

Effetti analoghi, del resto,  come rilevato dalle Sezioni Unite, sono potenzialmente verificabili anche nel caso della contestualità del reato di lesioni con quelli indicati nel n. 5 del primo comma dell’art. 576, esso pure richiamato dall’art. 585, situazione in cui è indiscussa in giurisprudenza la ravvisabilità di un reato complesso.

Tali conseguenze indirette, in altre parole, per la Corte, non sono in grado di superare gli argomenti che, per quanto detto, convergono nell’individuare la configurazione di un reato complesso anche nella fattispecie aggravata di cui al n. 5.1 dell’art. 576.

A prescindere da questa, già di per sé dirimente, osservazione, veniva fatta una ulteriore considerazione, ossia che gli effetti di cui sopra sono comunque notevolmente depotenziati, nella loro concreta ricorrenza, dalla portata che il requisito dell’unitarietà del fatto assume nel reato complesso; condizione che, lo si ribadisce, si dispiega interamente nella circostanza aggravante di cui al n. 5.1, in quanto non è limitata alla mera contestualità dei fatti richiesta dalla disposizione di cui al n. 5, ma comprende anche l’inserimento dei fatti in una comune prospettiva finalistica fermo restando che tale prospettiva, con riguardo al contesto persecutorio posto in essere con la condotta e gli eventi descritti nell’art. 612-bis cod. pen., inerisce al condizionamento e, in ottica finale, all’annientamento della personalità della vittima, progressivamente limitata e impedita, nell’esercizio della sua libertà di determinazione, dalle molestie e dalle minacce che ne inibiscono lo svolgimento dalla normale vita sociale.

In questa visione prospettica della condotta criminosa, l’omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell’esperienza giudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell’intento di annullamento della personalità della vittima e, quindi, per la Cassazione, si integra compiutamente nella complessiva direzione finalistica del fatto come peraltro sottolineato nei rammentati lavori preparatori mentre, nella stessa esperienza, viceversa, i fatti di lesioni si presentano solitamente come collaterali all’azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell’appropriazione della vita quotidiana della persona offesa.

Nella normalità dei casi, pertanto, tali fatti non potranno essere considerati come inclusi nella prospettiva finalistica del contesto persecutorio e, quindi, difetteranno, in questi casi, le condizioni per l’assorbimento della condotta persecutoria in quelle di lesioni, che manterranno la loro autonoma e specifica offensività.

Ciò posto, non venivano da ultimo reputati fondati gli ulteriori rilievi formulati dal Procuratore generale.

In primo luogo, si evidenziava a tal riguardo che l’asserita difficoltà di concepire l’assorbimento di un delitto abituale come quello di atti persecutori in un delitto istantaneo come l’omicidio non sussiste nel momento in cui la legge, come nel caso in esame, assume la condotta abituale quale fatto aggravante del reato istantaneo, facendone coincidere l’ultimo atto con detto reato, tenuto conto altresì del fatto che, anche per questo aspetto, del resto, una situazione analoga si propone per l’aggravante prevista dal n. 5 dell’art. 576 nell’ipotesi dell’omicidio commesso in occasione del reato, anch’esso abituale, di maltrattamenti, ipotesi della quale, come si è detto più volte, è indiscussa la natura di reato complesso.

Detto questo, non veniva nemmeno considerato sostenibile il fatto che la configurazione del reato complesso provochi un’irragionevole eliminazione o riduzione degli effetti sanzionatori di un reato grave come quello di atti persecutori stimandosi a tal proposito necessario rammentare che l’affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio aggravato comporta edittalmente la massima pena dell’ergastolo, ampiamente adeguata, rispetto ad un fatto complessivo che comprende sia l’offensività propria dell’omicidio che quella conseguente alla condotta persecutoria.

Infine, non veniva reputato rilevante in contrario la possibilità che, trattandosi di un reato complesso circostanziato, l’aggravamento di pena, nella forma della sostituzione della pena detentiva temporanea con quella perpetua, sia eliso da circostanze attenuanti ove ritenute equivalenti o prevalenti visto che, in quanto eventuale risultato del giudizio di bilanciamento fra circostanze, al quale il legislatore ha mantenuto piena operatività anche nella fattispecie in esame, tale possibile esito non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento di una configurazione giuridica sostenuta da ragioni sia letterali che sistematiche.

Le Sezioni Unite, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, componendo tale contrasto giurisprudenziale, giungevano ad enunciare il seguente principio di diritto: “La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen. — punito con la pena edittale dell’ergastolo — integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto con essa viene risolto un contrasto giurisprudenziale prospettato dalle stesse Sezioni Unite nei seguenti termini: “Se, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1 cod. pen. concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen.”.

Gli Ermellini, difatti, in tale sentenza, hanno risposto a tale quesito nei seguenti termini: “La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen. — punito con la pena edittale dell’ergastolo — integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto”.

Da ciò discende che la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, se contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., punito con la pena edittale dell’ergastolo, integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, primo comma, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto.

Dunque, ove si verifichi una ipotesi delittuosa di questo genere, sarà configurabile il reato complesso, con tutto quello che conseguirà ex lege.

Ciò posto, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia è positivo in quanto il frutto di un lungo e articolato ragionamento giuridico, oltre perché, per effetto di tale provvedimento, viene data certezza interpretativa in ordine a siffatta peculiare tematica giuridica.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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