Quando il legittimo impedimento del difensore può integrare una causa necessaria di rinvio dell’udienza

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: C.p.p. art. 420 ter, c. 5)

Il fatto

La Corte di Appello di Catania confermava la sentenza in data 12 dicembre 2014 del Tribunale della medesima città con la quale N. C. era stata dichiarata colpevole dei reati di truffa e ricettazione e – ritenuti i reati unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. ritenuta subvalente alla contestata recidiva – condannata a pena ritenuta di giustizia.

In estrema sintesi, si contestava alla C. di avere indotto in errore il titolare di un’attività commerciale di vendita di beni all’ingrosso facendosi consegnare dallo stesso merce per un valore di 1.831,30 euro, riferendogli falsamente di essere titolare di un negozio denominato “…”, garantendo la propria solvibilità e consegnandogli in pagamento un assegno facente parte di un carnet del quale aveva il possesso e che era provento dei delitti di furto o di appropriazione indebita ai danni di M. C..

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione       

Ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputata deducendo con motivo unico la violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen..

Evidenziava la difesa del ricorrente di avere depositato in data 20 giugno 2014 nella cancelleria del Giudice del dibattimento di primo grado una istanza di rinvio dell’udienza in programma il successivo giorno 25 giugno a causa di un concomitante impegno professionale riguardante l’assistenza di un imputato detenuto il cui processo doveva essere celebrato innanzi alla Corte di appello di Catania.

Nell’occasione veniva anche segnalata l’impossibilità del difensore di nominare un proprio sostituto processuale.

Il Giudice tuttavia rigettava l’istanza e, previa nomina all’imputata di un difensore di ufficio, disponeva procedersi oltre nell’istruttoria dibattimentale.

Proposto gravame innanzi alla Corte di appello alla luce della situazione verificatasi, i Giudici distrettuali – secondo la difesa del ricorrente – avrebbero errato nel rigettare la predetta eccezione di nullità rilevando che il concomitante impegno professionale del difensore riguardava la medesima sede giudiziaria ed all’uopo richiamando un assunto in tema della Corte di legittimità.

Riteneva quindi il ricorrente che la decisione assunta dai Giudici di merito integrasse la violazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. con conseguente violazione del diritto di difesa.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione reputava il ricorso inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Gli ermellini osservavano prima di tutto come il Giudice di prime cure avesse correttamente operato nel respingere l’istanza di rinvio dell’udienza del 25 giugno 2014 e la Corte di appello avesse assunto una decisione corretta in punto di diritto nel ritenere infondata la doglianza difensiva che era stata nuovamente riproposta in sede di legittimità stante il fatto che, ad avviso della Cassazione, non era in questione il fatto che il difensore dell’imputata avesse tempestivamente presentato una istanza di rinvio del processo o che l’istanza non contenesse tutti i requisiti indicati dalle Sezioni Unite del 2014 (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912) quanto piuttosto fosse, invece, in questione il ben differente profilo della esistenza di un effettivo impedimento del difensore a comparire non essendo sufficiente, a legittimare il rinvio dell’udienza, la presentazione di una tempestiva e completa istanza ma occorrendo per contro, sul piano concreto, che il concomitante impegno professionale sia dal Giudice valutato tale da costituire un assoluto impedimento a comparire (anche) nel processo nel quale si richiede il rinvio.

Si ribadiva a tal proposito il principio di diritto richiamato secondo il quale «il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell’udienza, deve implicare una assoluta impossibilità a comparire, cosicché, quando l’impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile designazione di un sostituto processuale deve aggiungersi quella di una possibile variazione d’orario dell’udienza, utile a consentire la partecipazione dell’interessato ad entrambi gli adempimenti cui è chiamato» (Sez. 5, n. 35469 del 04/06/2003, omissis, Rv. 228325).

Orbene, declinando tale principio al caso in questione, i giudici di piazza Cavour rilevavano come il ricorso proposto non fosse accoglibile atteso che: a) che il concomitante impegno professionale del difensore era nella medesima sede giudiziaria; b) che, allorquando fu chiamato il processo innanzi al Tribunale, l’impegno del difensore innanzi alla Corte di appello era già esaurito e lo stesso difensore si era addirittura già allontanato dal palazzo per recarsi presso il carcere B. per effettuare un colloquio con un proprio assistito; c) che sarebbe stato quindi ben possibile celebrare entrambi i processi nella medesima giornata.

Conclusioni 

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile in quanto in essa si ribadisce un principio di diritto già postulato in sede nomofilattica secondo cui il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell’udienza, deve implicare una assoluta impossibilità a comparire cosicché, quando l’impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile designazione di un sostituto processuale deve aggiungersi quella di una possibile variazione d’orario dell’udienza utile a consentire la partecipazione dell’interessato ad entrambi gli adempimenti cui è chiamato.

Tal che ne discende che, ove il concomitante impegno professionale riguardi la celebrazione di una udienza presso un tribunale non distante da quello in cui si chiede il rinvio, deve essere cura del difensore, non solo addurre l’impossibilità di poter nominare un sostituto processuale, ma anche il fatto che l’orario in cui quella udienza è fissata (ossia quella in cui il legale deve parteciparvi) non consente di potersi recare anche all’altra per la quale si chiede il differimento.

La decisione in questione, dunque, deve essere presa nella dovuta considerazione ogniqualvolta si verifichi una evenienza processuale di siffatto genere.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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