Quando gli episodi di violenza sono sporadici escludono i maltrattamenti in famiglia

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Spesso si ha notizia di episodi di violenza domestica e simili.

Situazioni che non dovrebbero esistere a volte sfociano in drammi che non si vorrebbero vedere consumati.

In questo scenario di sicuro non lieto che presenta l’attualità, per il Tribunale di Siena il reato disciplinato all’articolo  572 del codice penale, vale a dire, i maltrattamenti in famiglia, è integrato da continue vessazioni, reiterate nel tempo e con nesso di abitualità, da imporre un autentico sistema di sofferenze.

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Gli atti episodici non configurano maltrattamenti in famiglia

Esistono determinati episodi violenti nei quali volano parole forti e si arriva anche alle mani e, nonostante questo, non risultano idonei a integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, se gli stessi assumono la  caratteristica della sporadicità.

Questi atti deplorevoli derivano da un clima di tensione coniugale che, di solito, precede  la separazione, ledono i diritti fondamentali della persona, non sono riconducibili al reato sopra menzionato, che presuppone continue vessazioni e una posizione sovraordinata del reo, con sottomissione della persona offesa, costretta a subire gli effetti della deliberato e preordinato comportamento di sopraffazione da parte di chi agisce.

Devono essere presenti la reiterazione nel tempo e l’abitualità, che impongono un sistema di vita caratterizzato da sofferenze e afflizioni e lesioni dell’integrità fisica e psichica della vittima.

Restano fuori gli episodi occasionali, situazioni contingenti e particolari che, se ne dovessero ricorrere i presupposti, potrebbero assumere l’autonomo rilievo di delitti contro la persona, come ingiurie, percosse, lesioni e simili.

Lo ha evidenziato il Tribunale Penale di Siena nella sentenza n. 917/2020 che assolve per insussistenza del fatto un uomo imputato del reato del quale all’articolo 572 del codice penale.

Nel dettaglio, l’imputato è accusato di avere reso dolorose in modo abituale le relazioni domestiche, tenendo nei confronti di sua moglie dei comportamenti intimidatori e umilianti, picchiandola e rivolgendole frasi molto aggressive.

Il racconto dei fatti

La narrazione dei fatti fa emergere che i due, dopo circa 27 anni di matrimonio, sei dei quali passati da “separati in casa”, nel senso che abitavano insieme ma avevano interrotto le relazioni sentimentali, erano arrivati alla separazione giudiziale.

 

A partire da quel momento, il marito ha iniziato a compiere diversi atti ai danni della moglie che il pubblico ministero ha ritenuto integrassero il reato di maltrattamenti in famiglia, mentre secondo il  Tribunale, non sono emerse prove per potere affermare la responsabilità penale dell’imputato oltre la regola di giudizio del ragionevole dubbio, nonostante le testimonianze della vittima e la conferma delle stesse attraverso le testimonianze dei figli.

La ex moglie ha parlato di rapporti “tranquilli” nel periodo nel quale la relazione affettiva era stata interrotta, nonostante i due avessero continuato a convivere, sino a quando hanno cominciato a discutere delle modalità della separazione, soprattutto in relazione alle questioni patrimoniali, sulle quali non erano in accordo, e in relazione alla casa dove l’uomo avrebbe dovuto abitare.

La donna ha raccontato di offese rivolte a lei durante le discussioni, soffermandosi su tre episodi, nei quali ha dichiarato di avere subito un’aggressione fisica.

Parole pesanti, il marito che tenta di metterle le mani al collo, schiaffi a seguito dei quali la donna, cardiopatica, avrebbe anche perso i sensi.

I racconti sono stati confermati dalle testimonianze della figlia ventitreenne e del figlio ventiseienne.

In quali circostanze si configura il reato di maltrattamenti in famiglia secondo il Tribunale di Siena

Secondo il Tribunale di Siena, i fatti descritti in precedenza non sono sufficienti per parlare di maltrattamenti in famiglia.

Il reato, si legge nel provvedimento, è abituale e si caratterizza per una serie di fatti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi quando si realizza un minimo di condotte, delittuose o non delittuose, collegate da un nesso di abitualità.

Per potere ritenere integrato questo reato, si deve trattarsi di continui atti di vessazione, di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima, tali da determinare per i familiari sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscono fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza.

Il legislatore ha attribuito particolare disvalore alla reiterata aggressione all’altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all’imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell’integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.

Gli episodi sporadici perseguibili per altri reati

Restano esclusi gli atti episodici e lesivi dei diritti fondamentali della persona che non si riconducono all’ambito dei fatti descritti, perché derivano da situazioni contingenti e particolari che si possono sempre verificare nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare.

Questi atti non sono diretti a restare impuniti, conservando, se ricorrono i presupposti, la loro autonomia e potendo integrare reati contro la persona, come ingiurie, percosse, lesioni.

Questi atti deplorevoli derivano da un clima di tensione coniugale che, di solito, precede  la separazione, e anche se ledono i diritti fondamentali della persona, non si riconducono al reato sopra menzionato, che presuppone vessazioni continue da parte del reo, con sottomissione della persona offesa, costretta a subire gli effetti del comportamento di sopraffazione da parte di chi agisce.

Devono essere presenti la reiterazione nel tempo e un nesso di abitualità, in modo da imporre un autentico sistema di vita caratterizzato da sofferenze e afflizioni, lesioni dell’integrità fisica e psichica della vittima.

Gli episodi occasionali restano fuori, perché determinano situazioni contingenti e particolari che, nel caso nel quale ricorrano i presupposti possono, nelle migliori delle ipotesi, assumere in modo singolo, il rilievo autonomo di reati contro la persona, come ingiurie, percosse, lesioni.

Questo sono le dichiarazioni riassunte del Tribunale Penale di Siena nella sentenza n. 917/2020, che assolve per insussistenza del fatto un uomo imputato del delitto del quale all’articolo 572 del codice penale.

L’imputato, come scritto in precedenza, è stato accusato di avere reso dolorose in modo abituale le relazioni domestiche tenendo nei confronti di sua moglie dei comportamenti molto pesanti, intimidatori e umilianti, picchiandola e rivolgendo nei suoi confronti frasi molto aggressive.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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