Quale controllo deve operare il giudice della convalida nel caso di arresto facoltativo in flagranza di reato

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 381)

Il fatto

Il Tribunale di Prato non convalidava un arresto operato il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen. ritenendo che si versasse in ipotesi di “falso innocuo” in considerazione della mancanza della firma dell’apparente titolare del documento identificativo sul documento stesso.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’indicata ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato denunciando l’erronea applicazione dell’art. 381 cod. proc. pen. dovendo a suo avviso il giudice della convalida operare un controllo di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato in quanto, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015).

Tal che se ne faceva conseguire come l’ordinanza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio essendo stato l’arresto eseguito legittimamente.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante in quanto si afferma, sulla scorta di una giurisprudenza nomofilattica consolidata, che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità.

Tale pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare la convalida di un arresto facoltativo in flagranza di reato sia stata correttamente eseguita o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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