Le provvigioni indirette rappresentano un tema di grande rilevanza nel contratto di agenzia, in quanto strettamente legate al rispetto degli obblighi di esclusiva territoriale e alla trasparenza nei rapporti tra agente e preponente. Questo articolo si propone di analizzare il diritto alle provvigioni indirette, la decorrenza della prescrizione e le conseguenze economiche derivanti dal tardivo riconoscimento di tali spettanze. Attraverso l’approfondimento di aspetti normativi, giurisprudenziali e contrattuali, verranno evidenziati i principali profili giuridici e pratici, fornendo una guida utile agli operatori del settore per orientarsi in una materia tanto complessa quanto cruciale per l’equilibrio del rapporto contrattuale.
Indice
- 1. Le provvigioni indirette e l’obbligo di consegna dell’estratto conto provvigionale
- 2. Provvigione indiretta e violazione dell’esclusiva territoriale
- 3. L’istituto della prescrizione nel diritto civile
- 4. La prescrizione delle provvigioni indirette celate all’agente
- 5. Le conseguenze economiche del tardivo riconoscimento del diritto alle provvigioni indirette spettanti all’agente
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- Note
1. Le provvigioni indirette e l’obbligo di consegna dell’estratto conto provvigionale
L’AEC (art. 5) prevede che all’agente è dovuta una provvigione “per tutti gli affari conclusi dalla preponente, quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito ..”.
All’agente, dunque, non può essere sottratto il diritto al percepimento delle provvigioni (salvo che il contratto disponga diversamente) quando la mandante abbia concluso direttamente (ed anche senza l’intervento dell’agente) affari nella zona riservata allo stesso.
Dispone, inoltre, l’art. 7 dell’AEC del settore industria (Liquidazione delle provvigioni) che la liquidazione delle provvigioni debba essere regolata secondo quanto previsto dall’art. 1749 c.c., nella parte in cui la norma prevede che “Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.”
Prevede, ancora, che “qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni […] si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002[1] così come modificata dal decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012”
Per il settore commercio, l’AEC, all’art. 6, dispone analogamente che “qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni [….], sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs. 231/2002”
L’art. 1749 c.c., inoltre, dispone che il preponente, nei rapporti con l’agente, debba agire con lealtà e buona fede e debba mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto.
L’obbligo fondamentale del preponente, quindi, consiste nel consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute (dirette o indirette) – al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate – che indichi gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni sopra riportate.
A tal fine assume rilevanza determinante anche quanto stabilito all’art. 6 AEC (Provvigioni), secondo il quale “Nel caso di ordinativi di beni e servizi effettuati dai clienti tramite piattaforme di commercio elettronico, call center o siti web aziendali, premessa la necessità di apposita specifica informativa all’agente circa l’utilizzo da parte dell’azienda di tali ulteriori canali promozionali, la Preponente si impegna comunque ad inviare all’Agente o Rappresentante idonea documentazione contabile (estratto conto o copia fatture) riconoscendo, altresì, in assenza di patto contrario, all’Agente o Rappresentante per la zona o per la clientela affidategli in esclusiva, una provvigione ridotta e pari al 60% dell’aliquota contrattualmente pattuita”.
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2. Provvigione indiretta e violazione dell’esclusiva territoriale
Non è infrequente il caso in cui il preponente, violando l’esclusiva territoriale concessa ad un agente, concluda affari direttamente con clienti che abbiano la sede o una unità locale nel suo territorio di competenza esclusiva e non ne dia contezza all’agente.
A tal proposito giova ricordare che per “Unità Locale”, si intenda – ai sensi del D.M. 359 dell’11.5.2001 – l’unità operativa di un’impresa “dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva, con autonoma imputazione di costi e ricavi”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. Indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell’agente, con una società che a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con accertamento non sindacabile, aveva ritenuto sussistente la sottrazione della clientela di zona attraverso l’intervento della preponente capogruppo, che si era consapevolmente avvalsa dell’attività del proprio agente operante nella zona della capogruppo, per soddisfare gli ordinativi di merce dei vari esercizi commerciali affiliati, operanti nelle zone di altri agenti – Cassazione Civile, sez. II, 30/01/2017, n. 2288).
Non è infrequente, infatti, che le vendite dirette della preponente – soprattutto nei confronti di clienti di grandi dimensioni e con organizzazione strutturata – avvengono formalmente con una “centrale acquisti” collocata, solitamente, presso la sede legale del cliente, ma che la merce venga destinata alle varie filiali territoriali.
In tal modo, evidentemente, la preponente comprime indebitamente l’ambito di competenza esclusiva dell’agente di zona e, dunque, vìola la sua zona di esclusiva, andando a saturare la stessa dei prodotti la cui commercializzazione è riservata all’agente.
In tal modo, infatti, la merce – rivenduta agli esercizi commerciali del territorio – causa una evidente sottrazione di chance lavorative per l’agente esclusivista di zona, con la ovvia conseguenza che diviene irrilevante il luogo dal quale sia concluso il contratto di vendita assumendo – al contrario – ben più concreto rilievo quello nel quale la merce è consegnata e posta in vendita.
Sul punto, da tempo, la Cassazione (Cass. n. 3989 del 1981; Cass. lav. n. 156 del 19/01/1985) si è espressa nel senso che l’art. 1748 c.c., comma 2, nel prevedere il diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente -c.d. provvigione indiretta- mira a tutelare l’agente, nell’ambito della zona esclusiva, da ogni invasione del preponente, che si traduca in sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati dell’opera organizzatrice e promozionale dell’agente medesimo.
Analogamente, secondo Cass. n. 2288 del 30/01/2017, ai sensi dell’art. 1748 c.p., comma 2, il diritto alla provvigione c.d. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sottrazione evidente quando la merce viene consegnata presso un’Unità Locale ed è destinata a saturare il territorio oggetto di esclusiva in favore dell’agente, sottraendogli opportunità lavorative dirette.
Tale interpretazione, peraltro, è coerente con l’intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 dicembre 1996, nella causa n. 104/95, la quale ha precisato che per stabilire se un determinato cliente appartenga alla zona di competenza dell’agente occorre far riferimento, se il cliente è una persona giuridica, non alla sede legale, ma al luogo dell’effettiva attività della società, ovvero, nel caso in cui l’attività sia svolta in diversi luoghi ad altri elementi, quali il luogo in cui le trattative sono state svolte ovvero il luogo in cui la merce è stata ordinata o consegnata.
Le provvigioni indirette per affari conclusi nella zona o con clienti riservati, presuppongono il diritto di esclusiva dell’agente e, laddove questo sia stato pattuito, l’intervento del preponente nella zona di esclusiva dell’agente deve essere comunque occasionale (così, Cass. Sez. Lav. 6.6.2008), risolvendosi, se così non fosse, in una sorta di sviamento di clientela e di abusivo utilizzo dell’organizzazione commerciale gestita dall’agente.
Si deve quindi ritenere che anche nel caso in cui l’intervento del preponente sia indiretto – ad esempio vendendo ad un grossista con sede fuori zona, che poi rivenderà a dettaglianti della zona di esclusiva dell’agente – debbano essere riconosciute le provvigioni indirette (il tal senso Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 17.1.2008, causa C 19/07).
Dunque, qualora la mandante non abbia reso nota all’agente la vendita diretta e non gli abbia riconosciuto la relativa provvigione (indiretta) l’agente matura lo stesso il diritto al percepimento della provvigione.
3. L’istituto della prescrizione nel diritto civile
La definizione tradizionale della prescrizione in ambito civile è quella secondo la quale essa è una causa di estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio per un determinato lasso di tempo.
Più precisamente: la prescrizione determina la perdita di un diritto perché il titolare di quel diritto non lo ha esercitato per il periodo di tempo indicato dalla legge.
La ratio dell’istituto giuridico della prescrizione è chiara: se il titolare di un diritto omette di esercitarlo per un determinato periodo di tempo, dimostra in maniera implicita di non avere alcun interesse a fare uso di quel diritto.
I requisiti della prescrizione sono pertanto: l’esistenza di un diritto; il mancato esercizio di questo diritto da parte del suo titolare; il decorso del tempo determinato dalla legge.
L’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere legalmente esercitato anche se il suo titolare si dovesse trovare nella impossibilità di fatto di esercitarlo.
Tale rigidità è mitigata dal ricorso al concetto di “possibilità legale” e di “decorso occulto” ed, in tal modo, si è giunti a teorizzare che per individuare la decorrenza della prescrizione, soprattutto quando essa riguardi aspetti risarcitori di un danno che si manifesti all’esterno – divenendo oggettivamente riconoscibile – in un momento successivo a quello nel quale l’azione illegittima ha cagionato la lesione, la prescrizione possa decorrere dal momento in cui il danneggiato percepisca l’esistenza del danno e la riconducibilità al fatto ingiusto (Cass. 14480/2022).
Nel caso specifico del danno arrecato all’agente esclusivista di zona nel cui territorio la preponente abbia commercializzato direttamente i propri prodotti senza darne contezza all’agente e senza riconoscergli la provvigione, si ricade proprio nella tipica fattispecie di danno “a decorso occulto”, nel quale il titolare del diritto ignora l’esistenza dello stesso a causa di un comportamento doloso (cioè, intenzionale) del debitore.
E, infatti, se la società mandante – violando sia il patto di esclusiva territoriale sia l’obbligo di trasmissione all’agente dell’estratto provvigionale – non gli renda note le vendite effettuate direttamente nella sua zona di esclusiva, l’agente non sarà posto nella condizione di poter avere certa consapevolezza del diritto da esercitare e, dunque, ciò impedirebbe la decorrenza del termine di prescrizione che, come visto, inizia a decorrere da quando il soggetto può esercitare il diritto e, dunque, viene posto in condizione di percepire l’antigiuridicità del comportamento altrui e l’esistenza del danno.
Tale scoperta può avvenire anche molto tempo dopo la cessazione del rapporto di agenzia
4. La prescrizione delle provvigioni indirette celate all’agente
Premesso quanto sopra e, soprattutto, avendo presente la ratio della prescrizione che si ricollega ad una colpevole inerzia del titolare del diritto, che non lo eserciti per il tempo previsto dalla legge dimostrando, in tal modo ed in maniera implicita, di non avere alcun interesse a fare uso di quel diritto, non si può condividere la tesi secondo la quale la prescrizione, anche in questo caso, inizi a decorrere dal termine di liquidazione periodica delle provvigioni tout court e, dunque, anche all’insaputa del titolare del diritto di averlo maturato.
In tal caso, infatti, il mancato esercizio del diritto non è dovuto ad una colpevole inerzia dell’agente ma è direttamente connesso alla violazione della mandante ed al dolo con il quale la stessa ha disatteso all’obbligo di comunicazione all’agente degli affari conclusi direttamente nella sua zona, non includendoli nei prospetti provvigionali periodici.
La stessa Cassazione, nell’affermare che si debba far riferimento alla possibilità legale di: far valere il diritto e, quindi, che gli impedimenti debbano essere di ordine giuridico e non di mero fatto, fa salva l’ipotesi in cui “in caso di dolo da parte del debitore, la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.”.[2]
In questi casi, non solo la prescrizione resta sospesa ma neppure potrebbe trovare applicazione il termine prescrizionale quinquennale, disposto dall’art. 2943 c.c.
Ciò in quanto, come premesso, la prescrizione non può che iniziare a decorrere dal momento in cui il titolare del diritto può esercitarlo (il che, naturalmente, presuppone il corretto invio all’agente dell’estratto provvigionale e la sua colpevole inerzia) e, in secondo luogo, perché la prescrizione quinquennale deve essere applicata alle sole provvigioni “dirette” e non anche a quelle “indirette”, per le quali diviene indispensabile la leale collaborazione e la buona fede della preponente.
Il motivo è piuttosto evidente: l’agente non ha né può avere contezza delle vendite effettuate direttamente dalla mandante nella sua zona di competenza, soprattutto se questa operi con dolo e con l’intendimento di celargli quelle vendite per vanificarne il diritto al percepimento delle provvigioni.
In tal senso, la Giurisprudenza afferma che la vendita diretta da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell’agente si qualifichi quale inadempimento della preponente rispetto al diritto di esclusiva esistente in capo all’agente, legittimante la richiesta di risarcimento del danno: è infatti scontato come una sistematica “invasione” da parte del preponente della zona riservata all’agente costituisca una grave lesione del vincolo contrattuale.
Sene ricavano due possibili conclusioni: la prima, che la prescrizione continui ad essere quinquennale ma decorra da quando il danno si è manifestato e, dunque, da quando l’agente abbia avuto contezza della violazione perpetrata dalla mandante (con il che l’agente è legittimato a richiedere le provvigioni maturate in costanza di rapporto, senza alcun limite temporale) ; la seconda che, volendo far decorrere la prescrizione dalle singole liquidazioni provvigionali intervenute in costanza di rapporto, il termine prescrizionale del diritto risarcitorio fatto valere in giudizio potrà essere, semmai, quello ordinario di dieci anni, ai sensi dell’art. 2946 c. c. (in questi termini si è espressa la Suprema Corte – Cass., 17 maggio 1993, n. 5591).
A ciò si aggiunga che, se è lecito che la mandante effettui vendite nella zona di esclusiva dell’agente (ovviamente riconoscendogli le provvigioni indirette) ne consegue che il diritto dell’agente alla liquidazione della provvigione indiretta sia da liquidarsi non periodicamente (circostanza fondamentale per l’applicazione della prescrizione quinquennale) ma episodicamente, con conseguente esclusione della prescrizione quinquennale prevista dall’art. art. 2948 n. 4 c. c. per le prestazioni di natura periodica.
Sul punto la Corte di Cassazione è intervenuta specificando che l’intervento diretto della mandante, nella zona di esclusiva di un agente, non può che avere carattere episodico «atteso che il proponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell’agente ma, ai sensi dell’art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell’agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette”, con la conseguenza che “il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria (decennale) di cui all’art. 2946 c.c. e non alla prescrizione «breve» (quinquennale) ex art. 2948, n. 4, c.c.» (Cassazione civile , sez. lav., 06/06/2008 n. 15069).
5. Le conseguenze economiche del tardivo riconoscimento del diritto alle provvigioni indirette spettanti all’agente
Riconosciuto all’agente il diritto al percepimento delle provvigioni indirette, allo stesso competeranno non solo gli interessi moratori, ai sensi di quanto previsto dall’AEC, e la rivalutazione ma anche il ricalcolo delle indennità di fine rapporto che, come noto, si effettua su una base costituita dalle provvigioni dirette ed indirette spettanti all’agente.
Quindi, una volta accertata la violazione dell’obbligo di pagamento in favore dell’agente di provvigioni indirette, in suo favore deve essere ricostruita l’indennità di preavviso che, ai sensi dell’ AEC, corrisponde a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente (comprensive, quindi, tanto delle provvigioni dirette che di quelle indirette) quanti sono i mesi di preavviso dovuti o, come alternativa ed ove più̀ favorevole, la media retributiva per la determinazione dell’indennità̀ cui trattasi sarà̀ calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso”, ovviamente anch’essi aggiornati con l’inclusione delle provvigioni indirette maturate ma non riconosciute dalla mandante.
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Note
[1] Il D. Lgs n. 192 del 2012 stabilisce che, se le provvigioni non vengono saldate entro trenta giorni dalla loro maturazione possono essere richiesti gli interessi di ritardato pagamento pari al tasso di riferimento applicato dalla BCE maggiorato da un interesse pari del 8%.
[2] Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9291 del 18 settembre 1997
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