Contratto di agenzia e adempimenti privacy

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Il contratto di agenzia e gli adempimenti privacy dell’agente: la responsabilità solidale tra responsabile e titolare del trattamento.

Indice

1. Il contratto di agenzia: gli interventi del giudice europeo e nazionale

Dal punto di vista normativo, il contratto di agenzia deve essere necessariamente provato per iscritto ai sensi dell’art. 1742 c.c. [1], ed è lo strumento a cui fa frequentemente ricorso l’imprenditore (preponente) per la distribuzione e la promozione dei suoi prodotti verso la potenziale clientela, affidando all’agente l’incarico per il “procacciamento” di contratti con terzi in una specifica zona territoriale. Quest’ultimo, almeno di regola, non è chiamato a stipulare direttamente i contratti con i clienti per conto dell’imprenditore, ma si limita a trasmettere gli ordini che riceve nella specifica zona di sua competenza; inoltre, sia l’agente che il preponente hanno il diritto di esclusiva, ex art. 1743 c.c., non consentendo al primo, di assumere molteplici incarichi di diverse aziende in concorrenza tra loro, mentre l’imprenditore non può nominare altri agenti nella medesima zona.
La retribuzione dell’agente, ai sensi dell’art. 1748 c.c., è costituita da una provvigione sugli affari conclusi e può essere chiamato a restituirla soltanto nel caso in cui sia certo che il contratto in questione non avrà esecuzione per causa non imputabili al preponente; tuttavia, è nullo qualsiasi patto più sfavorevole all’agente [2].
Dal punto di vista giurisprudenziale, la Cassazione ha precisato che per gli affari promossi o conclusi dall’agente, spetterà a quest’ultimo la provvigione come compenso [3] e, con sentenza n. 16432 del 27 settembre 2012 [4], che la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito ai sensi dell’art. 1748 c.c., e per gli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto di agenzia se è l’effetto della sua attività.
In rapporto agli obblighi dell’agente, questi sono espressamente sanciti negli artt. 1746 e 1748 c.c., ricomprendendo l’obbligo di lealtà, la buona fede nel curare gli interessi del preponente, informarlo sulle condizioni del mercato nella zona assegnatagli a la conformità alle istruzioni ricevute; diversamente, gli obblighi dell’imprenditore sono sanciti nell’art. 1749 [5] c.c.
Inoltre, la durata del contratto di agenzia può essere sia a tempo determinato che indeterminato, ai sensi dell’art. 1750 c.c., e, alla cessazione del rapporto, l’agente può avere diritto ad un’equa indennità, secondo le misure previste nell’art. 1751 c.c.
Sebbene l’art. 9 della legge n. 204 del 3 maggio 1985 aveva previsto che gli agenti dovessero iscriversi obbligatoriamente ad un “ruolo” istituito presso ciascuna camera di commercio e l’orientamento giurisprudenziale dell’epoca aveva stabilito che i non iscritti stipulavano contratti invalidi, la Corte di Giustizia europea [6] ha dichiarato, poiché la normativa nazionale era in contrasto con la Direttiva 86/635/CE [7], che per la mancata iscrizione ad un albo si possono applicare soltanto sanzioni amministrative, e non si può incidere sulla validità del contratto stipulato [8].

2. Gli adempimenti privacy dell’agente: i suoi obblighi nei confronti del titolare del trattamento

Prima di analizzare gli adempimenti privacy [9] dell’agente nei confronti del preponente è importante soffermarsi su alcune definizioni, espressamente sancite nell’art. 4 del Regolamento 679/2016 [10], secondo cui: per responsabile esterno, in questo caso l’agente/agenzia è «una qualsiasi persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento», mentre il preponente assume le “vesti” di titolare del trattamento  inteso come «qualsiasi persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali dei propri utenti»; più precisamente è colui che stabilisce “perché” e “come” devono essere trattati i dati personali raccolti.
Per questo motivo deve sottoscrivere un contratto ad hoc, il c.d. Data processing agreement o atto di nomina del responsabile, ex art. 28 del Regolamento 679/2016, in cui sono indicati i requisiti minimi contrattuali, tra cui la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
Diversamente, per quanto riguarda gli obblighi dell’agente nei confronti del titolare del trattamento sono i seguenti:
–    trattare i dati personali solo su istruzione documentata del cliente. Conseguentemente, deve attenersi rigorosamente alle istruzioni di trattamento fornite dal cliente e, una volta terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, l’agenzia dovrà cancellare o restituire i dati personali al cliente, a seconda della scelta effettuata da quest’ultimo;
–    i dati personali vanno trattati con la massima riservatezza, attraverso personale autorizzato, tenuto a suddetto obbligo;
–    garantire l’adozione di tutte le misure di sicurezza richieste;
–    assistere e cooperare con il cliente nel dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli utenti;
–    assistere il cliente negli obblighi derivanti da un data breach [11] con una valutazione di impatto o in sede di consultazione preventiva presso la competente autorità garante;
–    mettere a disposizione del cliente tutte le informazioni in proprio possesso e che sono necessarie per dimostrare la conformità di quest’ultimo agli obblighi di legge.

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3. Il profilo di responsabilità civile nel trattamento dei dati personali: il principio di accountability

Con l’abrogazione dell’art. 15 del codice della privacy, con il D.Lgs. n. 101/2018, la norma principale sulla responsabilità civile nel trattamento dei dati personali e sul conseguente risarcimento è l’art. 82 del GDPR secondo il quale: «Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento (art. 28 Regolamento) o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento [12]».
Con questa modifica normativa, possiamo constatare una configurazione ben definita della figura del soggetto danneggiante, che deriva dal c.d. principio di accountability [13], connesso ad una più efficace gestione del rischio, a causa della maggiore complessità del trattamento dei dati; inoltre, nel caso in cui vi sia un responsabile che effettui il trattamento per conto del titolare, questo deve essere individuato solo tra i soggetti che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per prevenire il danno [14].
Tuttavia, il titolare o l’agente/agenzia possono essere esonerati dalla responsabilità solo se riescono a dimostrare che il danno non è a loro imputabile e, nel caso lo sia, sussiste la responsabilità solidale, al fine di garantire il risarcimento all’interessato. Conseguentemente, nel caso di più responsabili del trattamento con titolare, il soggetto che ha risarcito per intero per primo, ha diritto di richiedere agli altri titolari un risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità.
In relazione alla ripartizione interna della responsabilità si dovrà verificare se il mancato rispetto da parte del responsabile di obblighi posti a suo carico o delle legittime istruzioni del titolare sia dovuto anche a una condotta di quest’ultimo e, nel caso in cui, diversamente il titolare ha posto il responsabile nella posizione di rispettare tutti gli obblighi a suo carico, si potrà rivalere per l’intero sul responsabile.
Per quanto riguarda i presupposti della risarcibilità del danno non patrimoniale, determinato dalla lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato rispettivamente dagli artt. 2 e 21 Cost. [15], nonché dall’art. 8 della CEDU [16], questi consistono nella: gravità della lesione, intesa nella violazione delle prescrizioni poste a tutela dei dati personali ingiustificato, offendendo in maniera sensibile la portata del diritto stesso, e la serietà del danno, quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato [17].

4. L’esclusione degli agenti/outsourcer come titolari del trattamento: il provvedimento n. 230 del 15 giugno 2011 del Garante della Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 230 del 15 giugno 2011 non ha riconosciuto l’autonoma titolarità nel trattamento di dati personali per gli agenti di alcune società che agiscono in carenza dei seguenti imprescindibili presupposti:
–    i contatti a carattere promozionale sono effettuati in nome, comunque per conto e nell’interesse della società preponente; con l ́effetto che negli interessati si ingenera un legittimo affidamento, dal momento che essi percepiscono di essere destinatari di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dalla società per conto della quale viene formulata la proposta di vendita di prodotti o servizi;
–    i preponenti forniscono agli agenti dettagliate istruzioni sulle finalità del trattamento, sui mezzi da impiegare per il conseguimento di tali finalità e sui compiti assegnati, che sono specificamente e rigorosamente definiti;
–    gli agenti sono, inoltre, contrattualmente tenuti anche al rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
–    il mandato, spesso con rappresentanza, di volta in volta conferito vincola l’agente alla presentazione di offerte ed alla conclusione di contratti in nome, comunque per conto del preponente utilizzando, peraltro, la modulistica predisposta da quest’ultimo. Tali modalità sono strettamente connesse ai concetti giuridici di “procura” e di “delega”, con ogni riflesso anche in ordine alla ripartizione delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali;
–    agli agenti vengono fornite, per il tramite di circolari informative ovvero di incontri, convention, istruzioni etc., anche le specifiche indicazioni operative da seguire per lo svolgimento dell’attività di marketing, spesso aggiornate con riferimento alle nuove modalità connesse all ́entrata in vigore del Registro pubblico delle opposizioni;
–    a seguito dell’intervento dell’Autorità, con il dichiarato fine di evitare futuri, indesiderati contatti telefonici o via telefax verso i segnalanti, i preponenti, nella quasi totalità dei casi, hanno provveduto ad inserire quei nominativi e le connesse utenze telefoniche all ́interno di una propria black list a disposizione delle strutture anche esterne alle società (gli outsourcer) [18].

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  1. [1]

    Più precisamente la nozione di contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1742 c.c., consiste nel contratto con cui «una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile», REPUBBLICA ITALIANA, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “art. 1742 c.c.”, in Gazzetta Ufficiale (d’ora in avanti G.U.) n. 79 del 4 aprile 1942

  2. [2]

    A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO, V. SANTORO, Manuale di diritto commerciale, Cedam, Padova, 2017, pp. 515-518

  3. [3]

    REPUBBLICA ITALIANA. CORTE CASSAZIONE. SEZIONE TRIBUTARIA, 29 aprile 2011 n. 9539, in Cass. Civ., 2011

  4. [4]

    REPUBBLICA ITALIANA. CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONE II CIVILE, 27 settembre 2012 n. 16432, in Cass. Civ., 2012

  5. [5]

    Più precisamente «Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo», REPUBBLICA ITALIANA, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “art. 1749 c.c.”, cit.

  6. [6]

    Per approfondire vedi, CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, causa C-215/95, caso Barbara Bellone contro Yokohama SpA., 30 aprile 1998, in European Court Reports 1998 I-02191

  7. [7]

    UNIONE EUROPEA, Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, in Gazzetta Ufficiale CEE, L 372

  8. [8]

    A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato (a cura di Franco Anelli e Carlo Granelli), Giuffré, Milano, 2018, pp. 804-807

  9. [9]

    Storicamente, il riconoscimento del diritto alla riservatezza affonda le proprie radici nel contesto giuridico statunitense del XVIII secolo, dove per la prima volta due giuristi di Boston, Samuel Warren e Louis Brandeis, riconoscono l’esistenza di un autonomo diritto di privacy, appellandosi alla giovinezza nonché alla capacità del common law di adattarsi alle mutevoli esigenze sociali, attraverso la pubblicazione del saggio “The Right to Privacy” sulla Harward Law Review nel 1890. Infatti, prima di allora, le esigenze di tutela della vita privata erano ricondotte, a causa delle ostilità da parte della dottrina statunitense, all’interno delle logiche del diritto alla reputazione e all’onore, L. MIGLIETTI, Profili storico-comparativi del diritto alla privacy, in Rivista di Diritti Comparati, 2014, pp. 3 ss., pp. 3-4

  10. [10]

    UNIONE EUROPEA, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 119/1

  11. [11]

    Gli articolo 33 e 34 dello stesso Regolamento Europeo 2016/679 definiscono il Data Breach come «una violazione di sicurezza – accidentale o illecita – che causa la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzato ai dati personali conservati o trattati».

  12. [12]

    In particolare, il Regolamento precisa che deve trattarsi di istruzioni legittime e, conseguentemente, il responsabile non risponderà per danni eventualmente causati dal suo rifiuto di adeguarsi a istruzioni illegittime; inoltre, in ogni caso, il responsabile non ha l’onere di valutare la legittimità delle istruzioni del titolare, salvo il caso in cui siano contrastanti con gli obblighi che il Regolamento pone a suo carico,  M. COCUCCIO, Dimensione “patrimoniale” del dato personale e tutele risarcitorie, in Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc. 1, 1 marzo 2022, p. 236

  13. [13]

    Comportando che il titolare del trattamento, ha l’obbligo di dimostrare di aver adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative e tecniche per la protezione dei dati e che i trattamenti effettuati siano adeguati e conformi alla normativa sovranazionale, G. LAURINO, La protezione dei dati personali nel condominio, in Rivista Giuridica – Data Protection Law, n. 1/2020, pp. 18-19

  14. [14]

    D. BARBIERATO, Trattamento dei dati personali e «nuova» responsabilità civile, in Responsabilità Civile e Previdenziale, fasc. 6, 1° giugno 2019, pp. 2151-2154

  15. [15]

    In particolare l’art. 21 Cost. sancisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni», REPUBBLICA ITALIANA, Costituzione della Repubblica italiana, “art. 21 Cost.”, in GU Serie Generale n. 298 del 27 dicembre 1947

  16. [16]

    L’articolo in questione prevede che «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui», CONSIGLIO D’EUROPA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, “art. 8 CEDU”, Roma 4 novembre 1950, entrato in vigore 3 settembre 1953

  17. [17]

    M. COCUCCIO, Dimensione “patrimoniale” del dato personale e tutele risarcitorie, in Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc. 1, 1° marzo 2022, pp. 237-238

  18. [18]

    REPUBBLICA ITALIANA. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento n. 230 del 15 giugno 2011: Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali, in GU n. 153 del 4 luglio 2011

Paolo Caldarone

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