Compensazione ritardo del volo: per provare il pagamento basta la carta d’imbarco?

Importanti chiarimenti sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria per ritardi prolungati dei voli.

Redazione 11/03/25
Allegati

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza nella causa C-20/24 (Cymdek), ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria per ritardi prolungati dei voli. In particolare, la decisione si concentra sulla validità della carta d’imbarco come prova della prenotazione confermata e sull’onere della prova per dimostrare il pagamento del biglietto da parte del passeggero. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento

Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza nella causa C-20/24 (Cymdek)

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Indice

1. Il quadro normativo sulla compensazione pecuniaria


Il regolamento (CE) n. 261/2004 prevede che i passeggeri abbiano diritto a una compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 3, esclude dall’applicazione del regolamento i passeggeri che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
L’obiettivo del regolamento è garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri, assicurando loro il diritto a un risarcimento economico qualora subiscano disservizi rilevanti. L’interpretazione delle norme da parte della Corte di Giustizia mira a rendere uniforme l’applicazione di queste tutele nei diversi Stati membri. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento

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2. Il caso specifico


La controversia riguarda due passeggeri che hanno richiesto la compensazione pecuniaria per il ritardo di oltre 22 ore di un volo incluso in un pacchetto “tutto compreso”. Il vettore aereo ha negato il pagamento sostenendo che i passeggeri non avevano dimostrato il pagamento del volo e che il viaggio era stato finanziato da un terzo a condizioni preferenziali.
Secondo il vettore, la mancanza di una prova diretta del pagamento impediva ai passeggeri di far valere il proprio diritto alla compensazione, sostenendo che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento ne escludesse l’applicazione. La questione ha sollevato il problema dell’onere della prova, portando alla richiesta di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

3. La carta d’imbarco come prova della prenotazione


Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la possibilità di considerare la carta d’imbarco come “altro titolo” ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento. La Corte ha stabilito che, salvo circostanze anomale, il possesso della carta d’imbarco costituisce prova sufficiente dell’esistenza di una prenotazione confermata. Pertanto, il passeggero che si imbarca su un volo con una carta d’imbarco deve essere considerato titolare di una prenotazione confermata.
Questa interpretazione rafforza la posizione dei passeggeri, eliminando il rischio che i vettori possano negare la compensazione basandosi su una mancata prova del pagamento, laddove il passeggero abbia comunque viaggiato su quel volo.

4. L’onere della prova sul pagamento del biglietto


Un altro punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda l’onere della prova in relazione al pagamento del biglietto. Il vettore aereo ha sostenuto che i passeggeri dovevano dimostrare di aver effettivamente pagato il biglietto per poter beneficiare della compensazione. La Corte, tuttavia, ha chiarito che spetta al vettore dimostrare che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
Questo principio si fonda sul carattere eccezionale dell’esclusione prevista dall’articolo 3, paragrafo 3. Infatti, come sottolineato dalla Corte, il regolamento è stato concepito per garantire una protezione estesa ai passeggeri, e qualsiasi limitazione ai loro diritti deve essere interpretata in modo restrittivo.
Inoltre, la Corte ha chiarito che se un operatore turistico paga il volo a una compagnia aerea per conto dei passeggeri, questi ultimi non possono essere considerati come viaggiatori gratuiti. Pertanto, l’onere di provare che un passeggero ha viaggiato a titolo gratuito spetta esclusivamente al vettore.

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5. Implicazioni pratiche


La sentenza rafforza la tutela dei passeggeri aerei, chiarendo che:

  • Il possesso di una carta d’imbarco è sufficiente per dimostrare la prenotazione confermata.
  • L’onere di dimostrare che un passeggero ha viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta grava sul vettore aereo.
  • I passeggeri dei viaggi “tutto compreso” non possono essere automaticamente esclusi dalla compensazione solo perché il pagamento del viaggio è stato effettuato da un terzo.
  • Il regolamento deve essere applicato in maniera uniforme, evitando interpretazioni restrittive che potrebbero compromettere la tutela dei passeggeri.

Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sulla prassi delle compagnie aeree, che potrebbero trovarsi a dover corrispondere compensazioni in un numero maggiore di casi. Allo stesso tempo, per i passeggeri, la sentenza rappresenta un passo avanti nella certezza del diritto in materia di tutela nel trasporto aereo.

6. Conclusioni


Con questa decisione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea conferma un’interpretazione estensiva del regolamento (CE) n. 261/2004, rafforzando i diritti dei passeggeri e limitando le possibilità per i vettori di sottrarsi all’obbligo di compensazione. La pronuncia costituisce un importante punto di riferimento per future controversie in materia di trasporto aereo e segna un ulteriore passo nella costruzione di un sistema di protezione efficace per i viaggiatori nell’Unione Europea.

Redazione

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