Cause di disservizi o inadempimenti
In ambito turistico possono insorgere svariate controversie a causa di disservizi o inadempimenti che generino tanto responsabilità patrimoniali e non (il cosiddetto ‘danno da vacanza rovinata’) nei confronti dei consumatori, quanto situazioni poco favorevoli all’attività degli operatori del settore (p.e. la pubblicità negativa). In questo campo è ammesso il ricorso alla mediazione già dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 di riforma della legislazione nazionale del turismo, per la tutela dei soggetti che accedono ai servizi offerti in questo strategico settore economico. Il danno da vacanza rovinata consiste nel disagio psicofisico conseguente al mancato godimento del periodo di riposo e svago così come era stato programmato (art. 47, D.lgs 23 maggio 2011, n. 79 Codice del Turismo). Si tratta di una figura di danno non patrimoniale, nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali, distinta dalla sofferenza economica, quali, ed esempio, la perdita del bagaglio o una coincidenza mancata che costringa a comprare un altro biglietto o a trascorrere una notte in hotel. In ambito giuridico, l’art. 67 del Codice del Turismo, richiamando il Codice del Consumo, ha introdotto una disciplina specifica per l’applicazione della mediazione alle controversie relative ai servizi turistici, prevedendo che il cliente possa tentare la via della conciliazione con il concessionario-organizzatore prima di rivolgersi ai tribunali. Dal punto di vista formale, l’acquisto di un pacchetto turistico in agenzia è un’operazione che coinvolge tre soggetti: il tour operator, il quale realizza la combinazione degli elementi del pacchetto; l’agenzia che lo colloca sul mercato ed il consumatore finale. Un pacchetto turistico oggetto del contratto, per essere tale, deve contenere una combinazione di almeno due tipi diversi di servizi, quali trasporto, alloggio, noleggio veicoli (auto, moto, …) che vengono erogati per lo stesso viaggio o per la stessa vacanza. In questo contesto, le responsabilità di organizzatore e rivenditore sono specificamente imputate e ripartite ed il viaggiatore può chiedere all’uno o all’altro il risarcimento, secondo i rispettivi contratti, poiché dall’1luglio 2018 è in vigore il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai pacchetti turistici e ai servizi ad essi collegati.
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La nuova normativa
La normativa vigente ampia il concetto di servizi turistici, che finalmente includono anche le combinazioni “personalizzate”, cioè i servizi alberghieri acquistati via web insieme al biglietto aereo sui siti della compagnie aeree entro 24 ore. La nuova disciplina obbliga, inoltre, gli operatori a fornire informazioni più chiare per i viaggiatori sul tipo di prodotto acquistato ed, infine, introduce una nozione di “servizi turistici collegati”, applicabile a più combinazioni di servizi. Il viaggiatore, ai sensi degli Artt. 1175 e 1375 del codice civile, deve informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il decreto indica un termine di prescrizione di due anni, che diventano tre nel caso i danni siano alla persona a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Gli operatori turistici stabiliti sul territorio nazionale sono tenuti a dotarsi di un contratto di assicurazione per la responsabilità’ civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti (Art. 47 D.lgs 62/2018). I viaggiatori possono del pari sottoscrivere in maniera facoltativa o obbligatoria un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto o le spese di assistenza, rientro od infortunio, malattia o decesso. La mediazione, si ricorda, obbligatoria in materia di contratto di assicurazione, aggiunge una tutela più accessibile e meno costosa, con il vantaggio per entrambi di raggiungere un accordo soddisfacente in tempi brevi.
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I danni punitivi dopo la sentenza n. 16601/2017 delle sezioni unite della corte di cassazione
La giornata di studio, i cui atti sono in questa sede raccolti, è stata dedicata ad approfondire le tematiche trattate e decise nella sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16601/2017, in materia di delibazione di decisioni straniere che prevedono condanna al pagamento di punitive damages: con tale decisione, nell’estate del 2017 la Suprema Corte ha realizzato un vero e proprio revirement ammettendo, con i limiti identificati nel medesimo arresto, la delibabilità di sentenze straniere che condannano al pagamento di danni puntivi.La richiamata decisione assume un significato culturale e giuridico notevole, in quanto impinge ad un settore del dirit- to civile – quello della responsabilità civile che tocca da vicino la vita dei consociati e che si pone come intersezione di punti di vista diversi relativamente alle funzioni non solo della responsabilità, ma anche del diritto stesso. L’incontro di studio è stato, del resto, occasione per riportare al centro del dibattito il tema delle funzioni della responsabilità ci- vile, dei rapporti con la dimensione penale, nonché della direzione che, in Italia così come altrove, essa va assumendo. Altresì cruciale è stata l’occasione di approfondimento e dialogo tra accademici (in chiave di diritto internazionale e comparato, civile, della proprietà intellettuale), magistrati, avvocati e con coloro che sono chiamati, tradizionalmente, a gestire i rischi di responsabilità civile, ossia gli assicuratori. Il problema per il mondo assicurativo e per tutti gli operatori economici pur alla luce della preliminare e necessaria considerazione che con la sentenza dianzi menzionata si sia solo schiuso l’uscio all’entrata di danni punitivi nel nostro sistema giuridico è, infatti, particolarmente rilevante sul piano economico. Questi lavori, che raccolgono i frutti della riflessione svolta dagli intervenienti, si inseriscono nel progetto di AIDA Sezione Lombarda di indagare, tramite il confronto sul territorio con imprese e università, il sempre affascinante tema della responsabilità civile nelle sue intersezioni con il mondo assicurativo.A questo proposito gli atti si concludono con due contributi dottrinari sul tema della claims made, già oggetto di studio da parte dell’Associazione in attesa che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengano nuovamente a comporre il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare.Prof. Diana Cerini, Professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli studi di Milano Bicocca. È avvo- cato, con lunga esperienza nel settore assicurativo. È autrice di numerosi scritti monografici ed articoli in materia assicurativa e finanziaria. È membro del comitato scientifico di AIDA, Sezione Lombarda, e del comitato di direzione delle riviste “Diritto e sanità” e “DIMAF- Diritto del mercato assicurativo e finanziario”.Avv. Raffaella Caminiti, Avvocato del Foro di Milano. Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Lombarda. Membro dell’Associazione “Responsabilità sanitaria”. Relatrice a convegni in tema di responsabilità sanitaria. Autrice di diverse opere in materia di responsabilità civile e diritto assicurativo.Avv. Paolo Mariotti, Avvocato del Foro di Milano. Componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico dell’Associa- zione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Lombarda, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Me- dicina e Diritto”. Autore e coautore di numerose opere in materia di responsabilità civile, risarcimento del danno alla persona e diritto assicurativo.Dott. Andrea Pisani, Dottorando di ricerca in Diritto privato e comparato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Si occupa delle frontiere mobili della responsabilità civile e, inter alia, delle tematiche giuridiche sollevate dai robot e dai veicoli a guida autonoma. Dal 2015 collabora altresì con un primario Studio Legale in Milano, Dipartimento di contenzioso e arbitrato. È membro dell’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, nonché della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD).
Diana Cerini – Raffaella Caminiti – Paolo Mariotti | 2018 Maggioli Editore
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