Provvedimento squalifica contenente dati giudiziari on line

Scarica PDF Stampa

E’ illecita la pubblicazione on line, da parte di una federazione sportiva, di un provvedimento di squalifica contenente dati giudiziari dell’interessato.
>>>Leggi l’ Ordinanza n. 340 del 20-10-2022<<<

Indice

1. I fatti

Un atleta tesserato con la Federazione italiana di tiro con l’arco (di seguito FITARCO o Federazione) inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, sostenendo che la Federazione aveva pubblicato sul proprio sito internet istituzionale un provvedimento disciplinare a carico del reclamante dove erano contenuti suoi dati personali relativi a condanne penali e reati. Secondo il reclamante, inoltre, tali dati erano facilmente consultabili sul sito web da parte di qualunque interessato nonché in generale sul web con una semplice ricerca associando il nome del reclamante medesimo e quello della Federazione.
Ricevuto il reclamo, il Garante aveva chiesto alla Federazione di fornire chiarimenti sui suddetti fatti e di illustrare le modalità con cui venivano pubblicate le decisioni degli Organi di giustizia sportiva della FITARCO, le finalità di pubblicazione e i tempi di conservazione delle stesse.
A fronte della suddetta richiesta, la FITARCO si difendeva affermando che il trattamento dei dati personali degli associati alla medesima, per finalità di giustizia sportiva, rientra tra le attività che sono previste dall’ordinamento federale e che tale finalità è anche indicata nell’informativa privacy rilasciata ad ogni tesserato al momento del tesseramento.
In secondo luogo, la FITARCO affermava di essere obbligata alla pubblicazione delle decisioni degli Organi di giustizia della Federazione in quanto è il Regolamento federale della stessa FITARCO a stabilire che dette decisioni debbono essere pubblicate per un tempo adeguato sul sito internet istituzionale della Federazione. Inoltre, quest’ultima aggiungeva che tale obbligo deriva da un analogo obbligo previsto nel codice di giustizia sportiva del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nonché dall’obbligo di trasparenza previsto dal D. Leg. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni cui la FITARCO sarebbe soggetta (in quanto le decisioni di giustizia sportiva rientrerebbero fra gli atti di carattere normativo e amministrativo generale per i quali la citata normativa prevede l’obbligo di pubblicazione). Pertanto, la base giuridica del trattamento in questione era da rinvenire nell’adempimento agli obblighi di legge a carico della Federazione.
Per quanto concerne i tempi di conservazione, la FITARCO sosteneva di conservare dette decisioni ed i relativi dati personali per un periodo di tempo di 5 anni, in ossequio a quanto previsto dalla citata normativa sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nel corso del procedimento, la Federazione precisava che tale periodo di conservazione era giustificato per fini di impugnazione delle decisioni di giustizia sportiva nonché per verificare eventuali recidive e permettere a giudici/arbitri di gara di verificare se l’atleta destinatario del provvedimento fosse o meno squalificato e quindi potesse partecipare alle competizioni.
In conclusione, la FITARCO sosteneva che il reclamante non avesse mai esercitato nei confronti della federazione i suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, non avendo mai chiesto l’oscuramento e/o la cancellazione dei dati contenuti nel provvedimento oggetto di esame, ma che, comunque, a seguito del reclamo, la FITARCO aveva provveduto all’immediato oscuramento di tutti i dati contenuti nella decisione che non erano indispensabili alle finalità di trasparenza (compresi quindi quelli relativi a condanne penali e reati) nonché a disporre la deindicizzazione dai motori di ricerca su internet dei risultati associati al nominativo del reclamante.

Potrebbero interessarti anche:

2. Le valutazioni del Garante

Preliminarmente, l’Autorità ha evidenziato come l’ordinamento giuridico sportivo è dotato di una sua propria autonomia, come previsto dalla legge nazionale, ed è sottoposto al c.d. vincolo di giustizia cui gli associati sono tenuti ad aderire ai sensi dei relativi statuti. Tale autonomia permette alla Federazione di emanare norme di fonte secondaria, anche se le stesse debbono rispettare le leggi dell’ordinamento giuridico italiano. Inoltre, nel contesto normativo del settore sportivo, oltre alle suddette normative statali, assumono carattere di fonti del diritto anche lo statuto e i regolamenti CONI nonché quelli delle varie federazioni sportive nazionali. In particolare, all’interno di detto sistema di fonti del diritto, le federazioni sono tenute a conformare i propri ordinamenti interni, non solo alla legge statale, ma anche allo statuto e ai principi fondamentali emanati dal CONI.
Per quanto qui di interesse, il CONI ha emanato un codice di giustizia sportiva, con cui sono disciplinate le regole di funzionamento dei vari organi di giustizia delle federazioni e sono stabilite altresì le modalità di funzionamento dei procedimenti disciplinari e il regime di pubblicazione delle relative decisioni.
In particolare, il codice del CONI prevede che le decisioni degli organi di giustizia federale siano pubblicate e conservate per un tempo adeguato sul sito internet istituzionale della relativa federazione, che la stessa sia di facile accesso e ci si possa arrivare tramite link posizionato sulla home page.
In considerazione di ciò, la FITARCO ha emanato un regolamento interno che contiene analoghe disposizioni e precisa, per quanto concerne gli effetti della pubblicazione, che il termine per l’impugnazione delle decisioni si giustizia sportiva decorre dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Dopo la suddetta premessa sul contesto normativo applicabile, il Garante ha ritenuto che, dalle succitate disposizioni, non emerge che gli obblighi di pubblicazione delle decisioni di giustizia sportiva siano imposti dalle finalità di trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2013. Invece, tale obbligo di pubblicazione dipende da esigenze di efficacia legale delle decisioni e dalla loro conoscenza ai terzi nonché in generale dalla esigenza di certezza dei rapporti giuridici nell’ordinamento sportivo.
In ragione di ciò, la base giuridica del trattamento non può essere il citato d. lgs., quanto piuttosto nella specifica disciplina di settore sopra illustrata.
Ad ogni modo, il Garante ha ricordato come il titolare del trattamento deve comunque rispettare i principi di finalità e di minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). In considerazione di ciò, la FITARCO, prima di mettere a disposizione sul proprio sito internet le decisioni degli organi di giustizia sportiva, avrebbe dovuto selezionare i dati pubblicati e verificare se alcuni di essi eccedevano la finalità per cui le decisioni dovevano essere pubblicate, in modo da poter eventualmente, caso per caso, oscurare i dati eccessivi.
In tal modo, la FITARCO avrebbe potuto evitare il trattamento dei dati eccessivi, nel caso in cui la finalità si sarebbe potuta raggiungere anche mediante la anonimizzazione o altre modalità di oscuramento.
Inoltre, i dati relativi a condanne penali devono essere oggetto di particolare attenzione da parte del titolare e possono essere pubblicate solo se ciò è espressamente previsto da una disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, da un regolamento.
Nel caso di specie, secondo il Garante le sopra richiamate norme di diritto sportivo non costituiscono una idonea base giuridica per consentire la diffusione on line dei dati giudiziari del reclamante.
Con riferimento ai tempi di conservazione, infine, il Garante ha ritenuto che il termine di conservazione quinquennale non è conforme al principio di limitazione della conservazione dei dati previsto dal GDPR (in quanto al caso di specie non si può applicare la normativa sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Inoltre, tale periodo non è in linea con le finalità di impugnazione e verifica delle decisioni di giustizia sportiva per cui avviene la pubblicazione, sia in considerazione dei ristretti tempi per l’impugnazione di dette decisioni che in considerazione del fatto che i giudici di gare possono verificare eventuali squalifiche anche mediante modalità che non prevedano la pubblicazione su internet di tali informazioni.

3. La decisione del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha quindi ritenuto illecito il trattamento dati compiuto dalla federazione e conseguentemente ha disposto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per quanto concerne la quantificazione dell’importo, il Garante ha valutato soprattutto la natura di ente associativo senza finalità di lucro della federazione nonché le sue esigue dimensioni economiche ed ha conseguentemente comminato al titolare del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria di €.10.000 (diecimila).

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato della privacy

Aggiornata alle recenti determinazioni del Garante, l’opera tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse. La normativa di riferimento viene commentata e analizzata, con un taglio che rende il volume un valido strumento pratico per il Professionista che si occupa di privacy. L’analisi delle ricadute operative della normativa è integrata dalle specifiche formule correlate; questa combinazione costituisce il valore aggiunto dell’opera che ben può aspirare a diventare un riferimento per gli operatori del settore. Giuseppe Cassano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Enzo Maria Tripodi attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici. Cristian Ercolano Partner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.

A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Avv. Muia’ Pier Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento