Prova testimoniale: rischia la decadenza la parte che non cita i testi nella fase preliminare al dibattimento

Redazione 04/10/13
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Biancamaria Consales

È quanto stabilito dalla terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 37555/2013.

Nella fattispecie la Corte di appello territorialmente competente aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di due mesi di arresto ed al pagamento di una ammenda per reati di abuso edilizio.

La Corte territoriale, rigettando l’eccezione difensiva, rilevava che correttamente la difesa era stata dichiarata decaduta dalla prova per testi, non essendo stati questi citati per l’udienza appositamente fissata dopo vari rinvii e che l’imputato non era stato esaminato in quanto non era presente in udienza. L’imputato, proponendo ricorso per cassazione, ha denunciato, tra l’altro, la mancata assunzione di una prova che risultava determinante per la decisione.

“L’art. 468 del c.p.p. sanziona, con l’inammissibilità, la mancata presentazione della lista testi in cancelleria (ciò per evitare l’introduzione di prove a sorpresa). La citazione dei testi nella fase degli atti preliminari al dibattimento costituisce, invece, solo una facoltà delle parti.

Nella fase preliminare – hanno sostenuto i giudici – le parti hanno una mera facoltà di citare, previa autorizzazione, i loro testi o di presentarli direttamente in dibattimento, tant’è che il mancato esercizio di tale facoltà non produce alcun effetto (l’art. 468 sanziona con la inammissibilità soltanto il mancato deposito della lista). Il mancato esercizio della facoltà di citare i testi o di presentarli direttamente in udienza costituisce, però, un rischio ove il giudice ritenga di poter espletare l’istruttoria dibattimentale nella prima udienza. Laddove, invece, si proceda prima all’ammissione delle prove e poi, in altra udienza, all’assunzione delle medesime, incombe sulla parte, pur nel silenzio normativo, un vero e proprio onere di citazione.

La mancata citazione dei testi ammessi determinerebbe, invero, la paralisi del processo non essendo previsto da alcuna norma che, alle inadempienze delle parti, debba supplire l’ufficio di cancelleria. La parte è, quindi, tenuta ad attivarsi per la citazione dei propri testi ammessi ed a dimostrare, in caso di mancata comparizione, di aver provveduto alla loro citazione, anche per consentire al giudice di disporre gli opportuni accertamenti in caso di omessa citazione ovvero l’accompagnamento coattivo.

Nel caso specifico, la Corte territoriale dopo aver richiamato precedente giurisprudenza secondo cui la mancata citazione del teste per l’udienza non comporta la decadenza della parte richiedente della prova, salvo che quest’ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione comporti ritardo della citazione, ha evidenziato che l’udienza era stata fissata a cinque anni dall’inizio del dibattimento proprio per l’assunzione delle prove, per cui la mancata e non giustificata citazione dei testi da parte della difesa avrebbe ritardato ulteriormente la decisione”.

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