In cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011.
(Riferimento normativo: D.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, art. 28). Per approfondimenti sulle prove, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.
Indice
1. La questione: la prova nuova rilevante
La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava un’istanza di revocazione proposta avverso un provvedimento con cui la Corte di Appello di Palermo, a sua volta, aveva confermato il decreto del Tribunale di Palermo che, nell’ambito del procedimento di prevenzione, disponeva, tra l’altro, la confisca di prevenzione di buoni fruttiferi presenti su un conto corrente cointestato.
Ciò posto, avverso questo provvedimento un terzo interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Per approfondimenti sulle prove, si rimanda al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne tratta nel particolare.
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile in quanto manifestatamente infondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che, in tema di confisca di prevenzione, è previsto che i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni siano chiamati ad intervenire nel procedimento applicativo e che, all’udienza fissata, con l’assistenza di un difensore, possano svolgere le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011), fermo restando che il terzo, che rivendica l’effettiva titolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo, è legittimato ad impugnare il provvedimento di confisca e, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità (Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022) e dopo avere fatto presente come la ricorrente non fosse intervenuta nel procedimento di prevenzione – osservavano che, comunque, l’impugnazione in questione era stata dichiarata inammissibile perché avanzata personalmente, senza la necessaria assistenza di un difensore (come previsto dal combinato disposto dell’art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 110 cod. proc. pen.), e, comunque tardivamente, oltre i termini di legge.
Ebbene, per la Corte di legittimità, tale circostanza assumeva rilievo decisivo ai fini della valutazione in termini di inammissibilità della istanza di revocazione, non avendo la ricorrente fatto valere ritualmente le proprie ragioni nell’ambito del giudizio di merito.
Invece, le Sezioni unite, con la sentenza n. 43668 del 26/05/2022, hanno affermato che la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore, fermo restando che, in tale arresto giurisprudenziale, è stato altresì precisato che la necessità di una successiva scoperta implica la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell’ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione.
In altri termini, se, per un verso, deve escludersi che il legislatore abbia inteso attribuire rilievo alle prove acquisite ma non valutate, per altro verso, deve ritenersi che quelle deducibili, ma non dedotte, possano supportare una richiesta di revocazione solo quando l’interessato adduca l’impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una causa a lui non imputabile, secondo la previsione espressamente dettata nell’art. 28, comma 3, d.lgs. cit..
All’opposto, nel caso in esame, per i giudici di piazza Cavour, era fuori di dubbio come la mancata allegazione della documentazione fosse ascrivibile al comportamento negligente della ricorrente la quale, pur ritualmente citata, non era intervenuta nel procedimento di prevenzione e, successivamente, aveva proposto un’impugnazione inammissibile avverso il provvedimento di confisca.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito in cosa consiste la prova nuova rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Difatti, fermo restando che, come è noto, questo precetto normativo dispone, alla lettera a) del primo comma, che la “revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice: (…) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la prova nuova, rilevante per la revoca di una misura secondo l’articolo 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011, può essere sia quella che si è presentata dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, che quella esistente ma scoperta in modo non colpevole dopo che la misura è diventata definitiva.
Tuttavia, non è considerata rilevante la prova che poteva essere dedotta ma non è stata presentata durante il procedimento di prevenzione, a meno che l’interessato dimostri l’impossibilità di farlo per forza maggiore mentre la scoperta successiva implica l’incompatibilità con un comportamento precedente da parte dell’interessato privo di diligenza ordinaria o di un atteggiamento meramente omissivo nella presentazione tempestiva di elementi di prova durante il procedimento di prevenzione.
Dunque, in presenza di un comportamento negligente o omissivo nel non produrre tempestivamente siffatti elementi di prova, non è possibile ripresentarli successivamente in sede di revocazione.
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