Prova di resistenza: quando è consentito ricorrervi?

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Quando è consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”? (Commento a sentenza)
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 17522 del 14-11-2023

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Indice

1. La questione: prova di resistenza


Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia, in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava l’imputato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa per i reati di detenzione di armi; detenzione di armi clandestine; detenzione di munizioni; ricettazione delle citate armi clandestine.
Ciò posto, avverso questa decisione l’accusato ricorreva in appello e la Corte territoriale di Catanzaro così decideva: riqualificava la detenzione della carabina ad aria compressa e della balestra ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 1975; assolveva l’imputato da tale reato per insussistenza del fatto; dichiarava assorbito il reato di detenzione di armi in quello di detenzione di armi clandestine, con riferimento alle armi aventi tale caratteristica; rideterminava la pena finale in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 3.300,00 di multa.
Detto questo, sempre la difesa dell’imputato, nei riguardi di questa sentenza emessa dai giudici di seconde cure, ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei eccepiva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato, sostenendosi come il vizio dedotto derivasse dalla emergenza di elementi di reità a carico della dichiarante, situazione, questa, che avrebbe determinato la necessità dell’assistenza di un difensore alla deposizione e la possibilità per la teste di astenersi, tenuto conto altresì del fatto che le dichiarazioni in questione erano (stimate) generiche e non riscontrate.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte considerava il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, quand’anche risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la stessa soluzione adottata (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è consentito ricorrere alla c.d. prova di resistenza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che è possibile ricorrere a questa prova nella misura in cui si debba verificare se, una volta “messe da parte” le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta la stessa anche in presenza di prove ulteriori, qualora esse siano di per sé sufficienti a giustificare la stessa soluzione adottata.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione per comprendere cosa debba intendersi per prova di resistenza nel processo penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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