Protezione dei dati personali utilizzati dalle forze dell’ordine

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Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, precisamente nella n. 61 del 14 marzo 2018, il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 che si occupa di individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice privacy circa i  trattamenti  effettuati dagli organi di polizia, per le finalità di polizia, anche senza l’ausilio di strumenti elettronici.

Il Decreto è composto da ben 31 articoli, che sono entrati in vigore lo scorso 29 marzo, all’interno dei quali il Legislatore, fra le altre cose, ha previsto:

l’individuazione delle finalita’ di polizia, nei casi in cui il trattamento dei dati è correlato all’esercizio dei compiti di  polizia  di prevenzione dei  reati,  di  tutela  dell’ordine  e  della  sicurezza pubblica, nonche’ di polizia giudiziaria per la prevenzione e repressione dei reati;

l’indicazione della qualità che devono avere i dati trattati, specificando che essi debbano essere esatti e, se necessario, aggiornati,  pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui sopra

i termini massimi di conservazione dei dati, specificando che essi possono essere conservati non oltre il tempo che serve a raggiungere le finalità di cui sopra e individuando poi in maniera specifica tutta una serie di limiti temporali correlati alle varie tipologie di dati, nonché stabilendo la cancellazione o la anonimizzazione dei dati personali soggetti a trattamento automatizzati al decorrere di detti termini;

delle limitazioni alla raccolta dei dati delle persone, vietando la raccolta e il trattamento di quelli connessi alla sola origine razziale o etnica, la fede religiosa, l’opinione politica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a movimenti sindacali, delle persone medesime;

la possibilità per le varie Forze di polizia di comunicare i dati tra di loro per poter svolgere i loro compiti istituzionali nonché alle pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati quando ciò è necessario affinchè colui il quale riceve detti dati possa svolgere i propri compiti istituzionali o quando sia nell’interesse del soggetto dei cui dati si tratta oppure ancora qualora ci sia l’esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica o per la salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica di un terzo ;

la possibilità di diffondere immagini personali quando è necessario per le finalità di polizia di cui sopra oppure  quando  la persona interessata ha espresso il proprio consenso o  ciò è comunque  necessario per la  salvaguardia  della  vita  o  dell’incolumità  fisica e limitando le modalità di diffusione soltanto a quelle idonee a preservare la dignità della persona interessata.;

la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio per le finalità di polizia di cui sopra, purchè tale uso non comporti un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate;

l’introduzione di misure di sicurezza preventive che siano correlate allo sviluppo tecnologico e alla tipologia di dati trattati e del trattamento medesimo e che siano in grado di limitare nella misura minima possibile i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;

che ogni persona ha la possibilità di chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, nonché che vengano comunicati n forma intelligibile e il loro aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima, qualora detti dati vengano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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