Promozione automatica, incombe sul lavoratore l’onere probatorio

Redazione 20/05/13
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Lilla Laperuta

Il lavoratore che deduce il diritto alla promozione automatica ai sensi dell’art. 2103 codice civile ha l’onere di provare che il lavoratore sostituito era assente senza diritto alla conservazione del posto, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione. In particolare, ad avviso del Supremo Collegio, sentenza n. 11717 del 15 maggio 2013, l’articolo 2103 c.c. — che disciplina nella sua astratta fattispecie anche il riconoscimento del diritto alla definitiva assegnazione a mansioni superiori — induce ad affermare, nella ripartizione dell’onere della prova, che chi invoca tale diritto debba allegare e provare, nel caso concreto, che lo svolgimento delle mansioni sia avvenuto su posizioni lavorative prive di titolare, salva sempre a carico del datore di lavoro la prova contraria che l’assegnazione era funzionale, invece, alla sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò fermo restando che non può essere invocata l’applicazione dell’art. 2103 c.c. se lo svolgimento delle mansioni superiori è avvenuto senza la preventiva approvazione da parte del datore di lavoro.

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