Il d.lgs. n. 148 del 6 ottobre “revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati” e abroga il d.lgs. n. 20/2018 “che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica”.
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Indice
Struttura e previsioni del d.lgs 148/23 (Produzione ed etichettatura biologica)
- L’art. 1 enuncia le finalità di adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione, nonché l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, il sistema sanzionatorio, fornendo le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
- L’art. 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”.
- L’art. 3 di disciplina il sistema di controllo in materia di produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2017/625. Il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica. I compiti di controllo sono delegati dal Ministero a uno o più organismi di controllo, mediante il rilascio di un’autorizzazione. I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF a un organismo pubblico qualificato come “autorità di controllo competente per il settore biologico” dal regolamento (UE) 2017/625. La competenza al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di controllo e i relativi compiti di vigilanza sono posti in capo all’autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome.
- L’art. 4 elenca i compiti dell’autorità di controllo in relazione alle importazioni di prodotti biologici nel territorio dell’UE: controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica, decisione sulla conformità delle partite biologiche e validazione dei certificati nel sistema TRACES (TRAde Control and Export System). Per i controlli fisici l’autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare col Ministero, il quale è chiamato anche a stabilire la frequenza con cui l’autorità di controllo effettua detti controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. Sono previsti obblighi di informazione nei confronti del MASAF.
- L’art. 5 disciplina l’autorizzazione degli organismi di controllo, che può essere richiesta dagli enti accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065, presentando istanza al MASAF, secondo il disposto dei c. 2 e 3 che indicano rispettivamente i contenuti dell’istanza e i documenti da presentare. Il MASAF verifica la completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal MASAF entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa e contiene la descrizione dei compiti che l’organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all’utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato. L’autorizzazione ha durata 5 anni, non è trasferibile ed è rinnovabile. Il MASAF pubblica sul proprio website un elenco degli organismi di controllo autorizzati.
- L’art. 6 disciplina la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.
- L’art. 7 elenca i compiti degli organismi di controllo, i quali:
- rilasciano il certificato agli operatori entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di inizio della propria attività di produzione biologica;
- garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale pubblica;
- fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori e delle spese per la gestione dei ricorsi;
- effettuano la verifica di non conformità;
- garantiscono che, durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione, siano mantenute riservate tutte le informazioni ottenute il proprio personale, il quale, nello svolgimento dell’attività è incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p.
- L’art. 8 definisce la condizione di non conformità come il mancato rispetto da parte degli operatori delle disposizioni previste dalla normativa UE e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.
- L’art. 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.
- L’art. 10 stabilisce gli obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità, tra i quali, l’obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l’anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, di servirsi di laboratori di analisi designati dal MASAF, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.
- L’art. 11 prevede che il MASAF designi un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148/23. Il MASAF è delegato a definire i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e a istituirne l’elenco.
- L’art. 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, dandone notizia all’organismo di controllo entro 5 giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale.
- Sulla base dei risultati della controperizia, l’art. 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio. La controversia può essere avviata dall’operatore inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi a un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro 10 giorni dal ricevimento dell’incarico. L’organismo di controllo decide in merito alla controversia utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.
- L’art. 14 elenca ulteriori obblighi degli organismi di controllo, tra i quali, quelli di garantire alle autorità competenti l’accesso agli uffici e fornire le informazioni e l’assistenza necessarie per lo svolgimento dell’attività di verifica, conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno 5 anni, adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall’autorità competente e porre in essere le azioni correttive approvate dall’autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza.
- L’art. 15 disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli tra il Ministero, gli organismi di controllo e gli organismi pagatori.
- L’art. 16 individua una serie di obblighi a carico degli operatori per garantire la trasparenza e collaborazione nell’ambito delle attività di controllo.
- L’art. 17 prevede la notifica dell’avvio di una attività di produzione biologica e il conseguente ingresso nel sistema di controllo. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell’allegato IV.
- L’art. 18 disciplina il rilascio, il rinnovo e la gestione del certificato.
- L’art. 19 prevede che il MASAF pubblichi sul SIAN e gestisca un elenco degli operatori che hanno trasmesso la prima notifica e a cui è stato rilasciato un certificato.
- L’art. 20 prevede l’uscita dell’operatore dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell’operatore ovvero una volta emanato il provvedimento di rigetto del ricorso.
- L’art. 21 prevede l’istituzione, da parte del MASAF, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, delegando a un d.m. la definizione delle modalità di funzionamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Col medesimo d.m. sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi all’obbligo di utilizzo della banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.
- L’art. 22 riguarda le sanzioni a carico degli organismi di controllo e prevede due “intervalli” di sanzioni da graduare in base alla gravità e all’oggetto delle condotte illecite poste in essere, e una previsione puntuale e specifica.
- L’art. 23 prevede, al c. 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 % del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro, nel caso in cui venga accertato l’uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico da parte di soggetti che non sono inseriti nel sistema di controllo per l’agricoltura biologica. Viene inoltre prevista una sanzione fino al 3 % del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 3.000 euro, per gli operatori che si avvalgono delle esenzioni dall’obbligo di notifica previste dalla normativa europea senza averne diritto.
- L’art. 24 prevede sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 9.000 euro riferite a illeciti inerenti ad aspetti connessi alla non conforme etichettatura, designazione e presentazione dei prodotti biologici.
- L’art. 25 elenca una serie di ulteriori fattispecie illecite fra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l’uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità.
- L’art. 26 individua nel MASAF l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni, indicando le norme che costituiscono il regime sanzionatorio. La norma dispone anche la riduzione fino a un terzo della sanzione prevista nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una microimpresa.
- L’art. 27 stabilisce le modalità di pagamento delle sanzioni previste e la riassegnazione di parte (50 %) dei relativi proventi al MASAF.
- L’art. 28 reca la clausola di invarianza finanziaria.
- L’art. 29 prevede disposizioni transitorie e finali: il c. 1 stabilisce che gli allegati II (Contenuti minimi della procedura di controllo standard), III (Requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati) e IV (Utilizzo del SIB, notifica di variazione, casi speciali di notifica) possono essere aggiornati con d.m., previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre il c. 2 stabilisce che gli organismi di controllo già autorizzati continuino a operare fino alla naturale scadenza dei provvedimenti di autorizzazione e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto in disamina.
- L’art. 30 prevede la clausola di salvaguardia per cui le disposizioni dello schema si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
- L’art. 31 abroga il d.lgs. n. 20/2018, che recava la normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica oggetto di adeguamento in attuazione della revisione operata dalle fonti europee. Viene inoltre disposta l’abrogazione del c. 4-bis dell’art. 43 del d.l. n. 76/2020.
- L’art. 32 regola l’entrata in vigore.
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