Prodotti dop ed igp: l’eccellenza della produzione agroalimenare

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a cura della Dott.ssa Serena Biondi

I prodotti DOP (denominazione di origine protetta) ed i prodotti IGP (indicazioni geografica protetta) rappresentano l’eccellenza della produzione agroalimentare italiana nonché europea; trattasi di segni distintivi della provenienza che consistono nell’accostamento del nome geografico al nome di un prodotto. Detti segni hanno il fine di evocare la qualità di quel prodotto, le cui caratteristiche derivano dall’origine geografica.

FOCUS: NORMATIVA

Entrambi i segni distintivi di cui trattasi sono disciplinati dal Regolamento CEE n. 2081/1992 nonché dal Codice della Proprietà industriale. Andiamo con ordine.

Il Regolamento CEE numero 2081/1992  istitutivo del sistema di protezione delle denominazioni territoriali (ora Regolamento CEE 510/2006) all’articolo 2 definisce le DOP e le IGP come segue:

la  denominazione d’origine  è ” il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”;

l’indicazione geografica è  “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata”.

Il Codice della Proprietà Industriale, a livello nazionale, tutela i prodotti DOP e IGP; nello specifico la disciplina è prevista agli articoli 29 e 30 c.p.i. i quali proteggono queste categorie da ogni uso di segni uguali o simili idonei a determinare inganno nel pubblico o agganciamento parassitario.

Invero, l’articolo 29 c.p.i., rubricato “Oggetto della tutela”, protegge detti segni se identificano un prodotto che origina da un paese, una regione o una località a condizione che le proprie caratteristiche derivino esclusivamente o essenzialmente dall’ambiente geografico di origine, comprendente fattori naturali, umani e di tradizione.

La tutela è regolamentata dal successivo articolo 30 c.p.i. il quale – facendo salva la disciplina della concorrenza sleale, le convenzioni internazionali in materia, nonché i diritti di marchio acquisiti anteriormente in buona fede –  vieta l’uso di IGP e DOP (o di qualsiasi altro mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che quel prodotto proviene da una località diversa dal vero luogo di origine o che il prodotto abbia le qualità proprie di prodotti derivanti da una località designata da un’indicazione geografica) se queste condotte siano idonee ad ingannare il pubblico o a sfruttare in modo indebito la reputazione della denominazione protetta. La tutela viene in essere a prescindere dall’effettiva registrazione.

Differenze tra DOP ed IGP

Mentre per le indicazioni di provenienza è sufficiente che alla provenienza da un determinato luogo si colleghi perlomeno la reputazione del prodotto; diversamente, per le denominazioni di origine, è necessario che i fattori ambientali o umani influenzino le caratteristiche del prodotto.

Invero, per ottenere il marchio DOP è necessario che la produzione e la trasformazione del prodotto avvengano nell’area geografica determinata;  nel caso degli IGP invece il regolamento comunitario fa riferimento a una data qualità o caratteristica del prodotto relativa a un determinato territorio.

L’iter che occorre seguire per ottenere il riconoscimento di un prodotto DOP ed IGP

Bisogna presentare domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali identificando le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto; detta istanza può essere presentata da una forma associativa che comprenda tutti i produttori della zona che intendono tutelare il prodotto in questione. L’ente di certificazione provvede a controllare che il prodotto sia conforme al Disciplinare di produzione.

Ebbene, se il suddetto Ministero valuta positivamente l’istanza, la domanda viene trasmessa alla Commissione dell’Unione Europea che esamina la conformità al Regolamento numero 1151 del 2012; se l’esame è positivo, la domanda viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, ed il prodotto ottiene il riconoscimento e l’iscrizione nell’Albo comunitario se, entro tre mesi, non ottiene nessuna opposizione.

Otre alle DOP ed IGP vi sono le Specialità Tradizionali Garantite, anche dette:

STG:

trattasi del riconoscimento, ai sensi del Regolamento UE numero 1151/2012, del carattere di specificità di un prodotto agroalimentare, come elemento che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizione, distinguono un prodotto da altri simili.

STG: le differenze con le DOP e le IGP


La Specialità Tradizionale Garantita valorizza un metodo di produzione, materie prime incluse, ma, a differenza delle DOP  e delle IGP, non esprime un collegamento ad una particolare area geografica. Invero, anche se la STG ha una specificità legata ad una determinata origine, non è necessario che la produzione si svolga solo nell’area di origine.

Stg: punto di contatto con le dop e le igp

Anche la STG deve rispettare un disciplinare di produzione.

Iter per ottenere un marchio stg

Per ottenere il marchio STG è necessario che i prodotti, agricoli o alimentari, abbiano una produzione o composizione diverse da altri simili. La candidatura deve essere presentata da un’associazione di produttori al ministero all’Agricoltura del proprio paese, detto ministero si occupa di inoltrare la pratica alla Direzione generale per l’agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

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Dott. Lione Federico

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