Processo penale e responsabile civile

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Quando una persona riceve una notifica che la invita a comparire in un processo in qualità di responsabile civile, si chiede per quale motivo lo debba fare, essendo sicura di non avere commesso nessun illecito penale.

La persona in questione si chiede chi è il responsabile civile, che cosa dovrà fare e quale ruolo dovrà assumere nel processo che la vedrà protagonista.

Si devono subito placare gli animi, dicendo che ogni volta che un reato si manifesta causa di un danno patrimoniale o non patrimoniale, il colpevole e le persone che, secondo le leggi civili, sono responsabili in relazione al suo comportamento, sono obbligati al risarcimento.

Ci si chiede quali siano questi soggetti.

Sono senza dubbio i genitori, i tutori, i precettori e i maestri d’arte, i padroni ed i committenti.

Il responsabile civile è rappresentato da uno di questi soggetti che, nonostante non abbia commesso nessun reato, è obbligato a risarcire il danno che deriva dal reato commesso da un individuo che era sotto la sua responsabilità, vigilanza o sorveglianza.

Ad esempio, un figlio è incapace di intendere e di volere oppure è minorenne o, ancora, per ipotesi

una persona insegna un mestiere o un’arte, in caso di illecito commesso da un figlio o da un allievo sarà il titolare il responsabile per il danno provocato, a meno che lo stesso non sia in grado di dimostrare che non lo ha potuto impedire.

Il responsabile civile, in presenza di simili circostanze, può entrare nel processo penale senza che comporti una condanna penale (reclusione, arresto, multa o ammenda) nei suoi confronti.

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La figura del responsabile civile

Il responsabile civile è il soggetto che, nonostante non sia responsabile penalmente di un illecito, entra a fare parte di un processo penale, perché sceglie di farlo o perché obbligato dalla citazione di un terzo, al fine di risarcire il danno commesso dall’imputato, che può essere il figlio, l’allievo o altra persona, a lui collegata.

Un esempio classico di responsabile civile è l’assicurazione.

D esempio, se si investe un pedone e lo stesso, purtroppo, muore, nel processo penale  a carico del colpevole, lo stesso potrà potrai citare l’assicurazione, in qualità di responsabile civile per i danni che derivano dal sinistro stradale.

Il colpevole ne risponderà senza dubbio penalmente ma l’assicurazione dovrà, nei limiti del contratto che la persona ha stipulato, risarcire i danni, patrimoniali e non, alla famiglia del defunto perché lo prevede la legge.

La figura del responsabile civile nel processo penale

Il responsabile civile può entrare nel processo penale in due modi.

L’articolo 83 del codice di procedura penale, rubricato “citazione del responsabile civile”, recita:

Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede .

È compito della parte civile notificare il decreto al responsabile civile, all’imputato e al pubblico ministero, oppure l’onere è del pubblico ministero.

Se la notifica dovesse essere nulla, sarebbe nulla anche la citazione del responsabile civile, vale a dire se non ci sono o sono sbagliati i requisiti essenziali previsti dalla legge.

Il motivo risiede nel fatto che il responsabile civile, se non riceve una citazione puntuale, non è messo in condizione di esercitare i suoi diritti.

Se la costituzione di parte civile è revocata, o la parte civile viene esclusa, la citazione del responsabile civile perde efficacia.

Il responsabile civile può comparire nel processo anche in modo volontario (art. 85 c.p.p.).

Quando si ha costituzione di parte civile, o quando il pubblico ministero esercita l’azione civile, il responsabile civile, all’udienza preliminare o sino a quando non siano compiuti gli atti introduttivi del dibattimento, può prendere parte al processo per conto suo o a mezzo di procuratore speciale, presentando una dichiarazione scritta.

Se la partecipazione è fuori udienza, il responsabile civile deve notificare la dichiarazione alle altre parti.

Se la costituzione di parte civile è revocata o la parte civile viene esclusa, la citazione del responsabile civile perde efficacia.

La costituzione del responsabile civile

La persona che viene citata come responsabile civile si può costituire in ogni momento del processo, che tecnicamente prende il nome in ogni stato e grado, per conto suo o attraverso un suo procuratore speciale (art. 84 c.p.p.).

La costituzione è una dichiarazione scritta che può essere depositata nella cancelleria del giudice che procede o direttamente in udienza.

A pena di inammissibilità deve contenere:

Le generalità della persona fisica o dell’associazione, dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante.

Il  nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura speciale, che si deposita in cancelleria o si presenta in udienza insieme alla costituzione.

La sottoscrizione del difensore.

Con la costituzione in giudizio si potrà seguire il processo e curare gli interessi relativi al risarcimento del danno, dimostrando, ad esempio, che non è si è potuto evitare e che la persona in questione non è economicamente responsabile.

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