Processo civile: testimonianza scritta ed equo compenso 

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In alcuni casi la testimonianza scritta può essere preceduta da una prova per testimoni viene davanti al giudice in udienza.

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Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

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Quando è possibile procedere alla testimonianza scritta

La testimonianza scritta è ammessa in presenza di quelle circostanze che il giudice ritiene opportune, tenendo conto sia della natura della causa sia di ogni altra circostanza rilevante.

È disciplinata dall’articolo 257-bis del codice di procedura civile.

In presenza di simili circostanze, al testimone viene chiesto di fornire le risposte alle domande che  vengono formulate per iscritto entro un determinato termine.

In che modo rendere una testimonianza scritta

Le persone che devono rendere una testimonianza scritta devono compilare il modello che è stato loro notificato, rispondendo in modo separato a ognuna delle domande  e  non devono tralasciare nessuna parte.

Se non sono in grado di rispondere a qualcuno dei quesiti, lo devono indicare, specificando il motivo.

Una volta compilato in modo corretto il modello di testimonianza, la deposizione deve essere sottoscritta con firma autenticata su ogni facciata e deve essere spedita in busta chiusa con plico raccomandato o consegnata alla cancelleria del giudice competente.

Se il testimone non provvede a farlo nei termini stabiliti dal giudice, lo stesso lo può condannare a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, la stessa stabilita per la mancata comparizione dei testimoni.

La facoltà di astensione alla testimonianza scritta

Nel processo civile si applicano le previsioni in relazione alla facoltà di astensione dalla testimonianza, della quale agli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, che si occupano del segreto professionale, del segreto d’ufficio e del segreto di Stato.

Questa facoltà può essere esercitata anche da chi deve rendere una testimonianza scritta, e se ne vuole avvalere, deve compilare lo stesso  il modello di testimonianza, indicando le sue generalità e specificando le ragioni della sua astensione.

Quando non serve il modello della testimonianza scritta

In alcune circostanze si può essere indipendenti dall’utilizzo del modello di testimonianza.

In particolare quando la testimonianza abbia come oggetto dei documenti di spesa che le parti hanno depositato in precedenza, rispetto ai quali la testimonianza scritta può essere resa anche esclusivamente attraverso una dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa all’avvocato della parte nel quale interesse è stata ammessa la prova.

L’ascolto del testimone nella testimonianza scritta

A volte la testimonianza scritta potrebbe non essere sufficiente.

Il giudice, dopo avere esaminato le risposte o le dichiarazioni rese dal testimone, può

disporre che lo stesso venga chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

L’Equo Compenso

L’equo compenso è un compenso che deve essere proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione che viene resa , e deve essere conforme ai parametri che possono essere applicati al lavoratore interessato.

In che cosa consiste l’equo compenso

L’equo compenso è un principio entrato nell’ordinamento italiano con l’emanazione del decreto fiscale del 2017 (decreto legge numero 148/2017, convertito in legge numero 172/2017).

Il decreto in questione ha in parte  ha modificato la legge di bilancio 2018 e che, nella pratica, è stato introdotto attraverso una modifica della legge professionale forense, nella quale i contenuti sono stati poi estesi ai professionisti dei quali all’articolo 1 della legge numero 81/2017.

A chi si applica l’equo compenso

L’equo compenso è relativo ai professionisti e ai lavoratori autonomi, che siano iscritti o non lo siano a ordini o collegi, come ad esempio, gli avvocati, i commercialisti, gli architetti, i giornalisti, gli ingegneri.

L’equo compenso non si applica in modo generalizzato ma esclusivamente in relazione a specifici rapporti, vale a dire, quelli regolati da convenzioni unilaterali, che sono:

Imprese bancarie

Imprese assicurative

Imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese (come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), nei confronti delle quali vengono rese le prestazioni di avvocati e professionisti.

A proposito si deve precisare che le convenzioni stipulate tra avvocati o professionisti e le sopra scritte imprese si presumono predisposte in modo unilaterale da parte delle stesse, salvo prova contraria.

Gli agenti della riscossione

Esiste un’importante eccezione alle previsioni sull’equo compenso.

Non vengono applicate agli agenti della riscossione, i quali sono lo stesso tenuti a garantire, quando conferiscono un incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

Le clausole vessatorie delle convenzioni

Le clausole contenute nelle sopra scritte convenzioni e dalle quali deriva un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato o del professionista, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, devono essere considerate vessatorie.

Nonostante siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, sono vessatorie le clausole che:

Attribuiscono al cliente la possibilità di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto, mettendo a carico del professionista il pagamento delle spese della controversia,

impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese che sono legate in modo diretto alla prestazione dell’attività oggetto della convenzione, prevedono termini di pagamento superiori a due mesi dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, prevedono che, se il professionista sia un avvocato e le spese di lite vengano liquidate a favore del cliente, al legale deve essere riconosciuto in modo esclusivo l’importo minore previsto nella convenzione, anche se la parte abbia in modalità intera o parziale parzialmente corrisposto o recuperato queste spese.

Prevedono che, in ipotesi di altra convenzione sostitutiva di un’altra stipulata in precedenza con lo stesso cliente che preveda compensi inferiori alla stessa e venga applicata anche agli incarichi pendenti o, non ancora definiti o fatturati.

Prevedono che il compenso stabilito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti esclusivamente se si sottoscrive il contratto.

Le dichiarazioni contenute nelle convenzioni con le quali si attesta di avere svolto delle trattative, senza che vengano specificate le modalità di svolgimento, non possono essere considerate una prova della trattativa stessa e dell’approvazione di specifiche richieste per le sopra scritte clausole.

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È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. 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Dott.ssa Concas Alessandra

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