Processo amministrativo, dal mancato invio dell’avviso dell’udienza di discussione consegue la nullità della decisione finale

Redazione 14/02/13

Lilla Laperuta

Il mancato invio dell’avviso dell’udienza di discussione configura un difetto di procedura da cui consegue la nullità dell’udienza stessa e di tutti i successivi atti processuali, ivi compresa la decisione finale, che risultino collegati col medesimo avviso. Lo ricorda la sezione quarta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 849 del 12 febbraio.

I giudici di legittimità fanno osservare che il precetto della comunicazione dell’avviso di udienza con l’osservanza di un termine per comparire è stabilito nell’interesse delle parti ed a tutela del diritto di difesa, che si esplica anche con la partecipazione dei difensori costituiti all’udienza di discussione. La mancanza di tale comunicazione priva, dunque. il decreto di fissazione d’udienza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, con l’effetto sia della nullità del decreto stesso sia della consequenziale nullità degli atti successivi, ivi compresa la sentenza del giudice di primo grado.

Detto vizio, configurando un difetto di procedura, impone, ai sensi dell’art. 35 L. 1034/1971 l’annullamento della sentenza stessa ed il rinvio della controversia al giudice di primo grado, perché disponga, nei tempi e nei modi di cui al comma 4 del precitato art. 35, nel testo sostituito dall’art. 11 L. 205/2000, la prosecuzione del giudizio

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