Procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo: l’inibizione al giudice del potere di verifica sui requisiti dell’azione ribalta la prassi consolidata esistente nei Tribunali

Redazione 03/04/14
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Gaetano Irollo

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con tre sentenze: la n. 6010 del 14 marzo 2014 e nn. 6084 e 6085 del 17 marzo 2014. In tali provvedimenti, viene ampiamente analizzato il procedimento dell’accertamento tecnico preventivo (ATP) in materia previdenziale, ex art. 44-bis c.p.c., introdotto con D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011.

L’Istituto previdenziale proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione avverso il decreto di omologa emesso al termine della fase dell’ATP affermando che il giudice deve provvedere alla verifica della sussistenza dei presupposti dell’azione, la carenza dei quali precluderebbe alla parte privata di beneficiare della prestazione; ad esempio, il giudice deve verificare l’esistenza della domanda amministrativa, l’esperimento dei ricorsi amministrativi, il rispetto del termine decadenziale ex art. 42, 3° comma D.L. 269/2003, la litispendenza, l’esistenza di precedenti domande o giudizi non ancora definiti, l’esistenza di un precedente giudicato, l’incompetenza territoriale, ecc.

La mancata verifica di tali presupposti renderebbe inutile il ricorso all’ATP e la nomina di consulenza medico legale costituirebbe solo dispendio di attività e spese; inoltre, l’Istituto, in uno dei provvedimenti impugnati, lamentava che erroneamente il giudice avesse convalidato l’omologa indicando nel decreto “persona invalida al 100% ma senza necessità di assistenza continua” laddove oggetto dell’accertamento era solo ed esclusivamente la riduzione della capacità lavorativa ex L. 222/1984.

L’Istituto, poi, lamentava la condanna alle spese della consulenza tecnica di ufficio nonostante il rigetto sostanziale dell’ATP e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ad eccezione, per l’appunto, delle spese di consulenza poste solo a carico dell’Istituto.

Con le sentenze sopra citate, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ad eccezione dei motivi riguardanti le spese.

Difatti, a detta degli Ermellini, mentre nella legislazione previgente tutti i requisiti andavano verificati in un unico giudizio, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 445-bis, ha inteso scindere il giudizio in due diverse fasi: uno concernente l’accertamento sanitario, regolato da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e l’altro (non necessariamente giudiziale) di concessione della prestazione in cui va verificata l’esistenza dei requisiti non sanitari.

Nella prima fase, il ricorrente deve indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute; a questo punto il giudice può solo conferire incarico ad un consulente medico e fissare i termini della eventuale contestazione; il procedimento, poi, può concludersi con il decreto di omologa, in assenza di contestazioni, o con sentenza; in quest’ultima ipotesi, il giudizio è limitato agli elementi di contestazione della parte dissenziente ed alla sola discussione della invalidità (fase sanitaria).

Il secondo giudizio, eventuale e necessario solo qualora l’Inps non provveda al pagamento della prestazione nei 120 giorni, invece, è a cognizione piena ancorché limitato (stante l’intangibilità del requisito sanitario) con la verifica di tutte i requisiti diversi dall’invalidità.

Pertanto, la Cassazione afferma il principio secondo cui “il giudice adito con istanza per ATP null’altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l’ATP come fase preliminare cui passare “necessariamente”, quali che siano gli ostacoli, che nelle singole fattispecie, precluderebbero il diritto alla prestazione richiesta”.

Quindi, il provvedimento che scaturisce dal procedimento, ovvero il decreto di omologa in assenza di contestazione delle parti, non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell’Inps di erogarla; non essendo, quindi un provvedimento definitivo ed in grado di incidere con efficacia di giudicato il decreto di omologa deve ritenersi non impugnabile.

A conferma della non impugnabilità del decreto di omologa e dei limitati poteri del Giudice nel procedimento per ATP, addirittura la Suprema Corte ritiene che la discrasia tra l’elaborato del CTU ed il provvedimento  di omologa, che non assevera il parere ma lo modifica (come era avvenuto nel caso in esame) debba considerarsi irrilevante in quanto l’unico dato  cui fare riferimento sono solo ed esclusivamente le conclusioni del ctu.

Difatti, “sono da considerarsi del tutto ininfluenti i rilevi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perché in detto provvedimento il giudice medesimo deve necessariamente limitarsi ad asseverarsi le conclusioni del CTU, e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano sollevate contestazioni”.

La Corte si spinge anche oltre: nell’analizzare in toto l’art. 445-bis, riguardo la non ricorribilità ex art. 111 Cost. del decreto di omologa nonché l’inappellabilità delle sentenze che definiscono il giudizio in caso di contestazione, ritiene la norma conforme alla Costituzione richiamando dei recenti provvedimenti dei giudici di legittimità (ordinanza Corte Costituzionale n. 190/2013 e 10/2013 in merito all’opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità) secondo cui, non solo nel nostro ordinamento vige il principio della discrezionalità ed insidacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza, ma ribadisce che la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di copertura costituzionale.

Viceversa, sul secondo motivo, ovvero quello relativo alle spese processuali, la Corte ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso trattandosi di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali delle parti con efficacia di giudicato ed non soggetto ad impugnazione, richiamando alcuni precedenti analoghi  in cui era stato ammesso il rimedio straordinario.

In definitiva, la Suprema Corte, analizzando in toto l’art. 445-bis, ha chiarito alcuni punti in contrasto anche con la prassi consolidata dei Tribunali territoriali; ad esempio, in protocolli tra avvocati e magistrati dei Tribunali di Bologna o Reggio Calabria, si dava atto che il Giudice doveva verificare le condizioni dell’azione (decadenza, esistenza di domanda amministrativa, pendenza di giudizio, ecc.) che, viceversa, la sentenza della Suprema Corte elimina totalmente; ancora, era ritenuta diffusa e prevalente l’opinione che nel giudizio di opposizione alle risultanze peritali la parte poteva anche chiedere la condanna al pagamento della prestazione, circostanza tassativamente esclusa nelle sentenza sopra commentate.

Bisogna vedere ora la reazione dei Tribunali territoriali in relazione anche ad altre questioni relative all’art. 445-bis su cui il dibattito resta aperto anche a seguito delle sentenze sopra commentate come, ad esempio, il potere di rinnovo delle operazioni peritali concesso al giudice ex art. 196 c.p.c., o ancora il provvedimento da adottare a seguito del mancato esperimento dell’accertamento tecnico preventivo (nella quasi totalità dei tribunaleviene emessa una sentenza di improcedibilità).

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