Procedimento amministrativo: eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria

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L’eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, sollevata per la prima volta in sede di riassunzione dinanzi al giudice amministrativo e non per contrastare l’originaria proposizione della domanda, dinanzi al giudice civile, nel termine di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c., è tardiva e, per l’effetto, inammissibile.

      Indice

  1. L’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dopo la riassunzione
  2. I principi in tema di diritto al risarcimento del danno
  3. L’elemento psicologico
  4. La lesione colposa dell’interesse legittimo
  5. L’annullamento giurisdizionale quale indice presuntivo della colpevolezza
  6. L’elemento psicologico della colpa della P.A.
  7. La colpa d’apparato
  8. L’errore scusabile
  9. La responsabilità da provvedimento illegittimo
  10. Modalità di determinazione del danno

1. L’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dopo la riassunzione

Le eccezioni preliminari, inclusa quella di prescrizione quinquennale, le quali siano state sollevate per la prima volta solo in sede di riassunzione dinanzi al giudice amministrativo e non per contrastare l’originaria proposizione della domanda, dinanzi al giudice civile nel termine di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c., appaiono tardive e, conseguentemente, inammissibili; il processo iniziato davanti ad un giudice di una giurisdizione, che ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce, infatti, un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti al giudice carente della giurisdizione. Lo ha chiarito il collegio della VI Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3408 del 29 aprile 2022.

2. I principi in tema di diritto al risarcimento del danno

La Sezione ha rammentato i principi giurisprudenziali in materia di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. L’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente a: 

  • grado di chiarezza della normativa applicabile, 
  • semplicità degli elementi di fatto, 
  • carattere vincolato della statuizione amministrativa, 
  • ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione.

3. L’elemento psicologico

La colpa della pubblica amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di: 

  • imparzialità, 
  • correttezza,
  • buona amministrazione, 

ovvero in: 

  • negligenza, 
  • omissioni, 
  • errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1500).  

4. La lesione colposa dell’interesse legittimo

Nell’ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione per atto o comportamento amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2018, n. 6819).   

5. L’annullamento giurisdizionale quale indice presuntivo della colpevolezza

Il collegio ha ribadito che l’illegittimità del provvedimento amministrativo, pure se acclarata mediante annullamento giurisdizionale, rappresenta solamente uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente a ulteriori, come: 

  • il grado di chiarezza della normativa applicabile,
  • la semplicità degli elementi di fatto, 
  • l’ambito più o meno ampio della discrezionalità della statuizione amministrativa.

6. L’elemento psicologico della colpa della P.A.

Secondo alcuni precedenti (Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5409; sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 909) deve essere individuato nella violazione dei canoni di: 

  • imparzialità, 
  • correttezza, buona amministrazione, 

ossia in: 

  • negligenze, 
  • omissioni d’attività, 
  • errori interpretativi di norme, 

non scusabili in ragione dell’interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. medesima.  

7. La colpa d’apparato

Ai fini del giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il requisito della colpa cd. d’apparato deve essere individuato nell’accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione. 

8. L’errore scusabile

La responsabilità non sussiste quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per:

  • la sussistenza di contrasti giudiziari, 
  • l’incertezza del quadro normativo di riferimento,
  • la complessità della situazione di fatto. 

9. La responsabilità da provvedimento illegittimo

In termini di presupposti, affinché risulti configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo occorrono: 

  • l’elemento oggettivo; 
  • l’elemento soggettivo; 
  • il nesso di causalità materiale o strutturale; 
  • il danno ingiusto, quale lesione della posizione di interesse legittimo correlata ad un bene della vita e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. 

10. Modalità di determinazione del danno

Nell’ambito delle conseguenze e, quindi, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, coi pregiudizi subiti dalla parte danneggiata (Cons. Stato, 29 gennaio 2020, n. 732). 

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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