Quando il prelievo di somme di denaro integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione ovvero la bancarotta preferenziale? Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: il versamento effettuato e poi rimborsato a titolo di mutuo è sufficiente per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione?
La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Patti – dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice – aveva dichiarato l’imputato, quale amministratore unico di una s.r.l., dichiarata fallita nel 2014, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, con l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizi di motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato, in quanto, come dedotto con i motivi di appello, il versamento effettuato e poi rimborsato era a titolo di muto e non in conto capitale, con conseguente qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, laddove la sentenza impugnata, a suo avviso, mancava di un iter logico-giuridico che conduceva a ritenere infondata la censura proposta con l’appello. Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia
Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre, al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021).
Difatti, per la Corte di legittimità, la sentenza impugnata non aveva dato una compiuta risposta alla doglianza dell’appellante, sottraendosi all’esame del documento indicato e alla valutazione dello stesso nella prospettiva della qualificazione del versamento della somma oggetto della restituzione, tenuto conto altresì del fatto che la Corte distrettuale era incorsa pure in un errore di prospettiva che ne inficia sul piano logico la motivazione poiché faceva riferimento allo stato della società al momento della restituzione, laddove la qualificazione del versamento a titolo di mutuo ovvero in conto capitale esige che la causa del versamento stesso sia definita con riguardo a tale momento e non a quello successivo della restituzione.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il prelievo di somme di denaro integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione ovvero la bancarotta preferenziale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, invece, il prelievo di somme, quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare quali di queste due condizioni emergano effettivamente atteso che, a seconda di quale delle due sia effettivamente riscontrabile, sarà configurabile uno di questi illeciti penali, ossia la bancarotta fraudolenta per distrazione ovvero la bancarotta preferenziale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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