Pignoramento, valido anche senza il deposito telematico dell’attestazione di conformità

Redazione 27/05/16
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Il tardivo deposito telematico dell’attestazione di conformità non rende il pignoramento inammissibile. 

Lo ha chiarito il Tribunale di Bari, con l’ordinanza depositata il 4 maggio 2016.

Il caso. 

Il Tribunale di Bari si è pronunciato su un’istanza di sospensione dell’esecuzione mobiliare e, nell’analizzare le eccezioni presentate dal debitore opponente, si è soffermato in particolare sull’eccezione di inefficacia del pignoramento a causa del mancato inserimento dell’attestazione di conformità nel verbale depositato telematicamente.

La decisione.

Il giudice ha rilevato che l’art. 543, comma 4, III periodo, c.p.c. distingue la problematica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti depositati telematicamente da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse.

La tardività o inefficacia può essere ricollegata solo al mancato deposito nella nota di iscrizione e delle copie autentiche di citazione, titolo esecutivo e precetto, non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità.

Ne consegue che il loro eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante.

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