Pignoramento della pensione: come funziona?

Redazione 10/01/17
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Una delle conseguenze più temute nelle quali i debitori possono incorrere quando non riescono a pagare una determinata somma è il pignoramento della pensione. Il creditore può infatti per legge prelevare mensilmente una determinata somma dalla pensione del debitore, sia prima che dopo che questa sia stata effettivamente accreditata sul conto corrente.

Ma qual è l’importo massimo della pensione che può essere pignorato, e come funziona il procedimento? Vediamolo insieme.

 

La pensione sociale: come ci si difende dal pignoramento

Anche in caso di debiti non pagati, la pensione non è mai pignorabile nella sua interezza. L’importo della pensione che non può essere pignorato dal creditore dipende innanzitutto dalla pensione sociale, ovvero dall’assegno pagato dall’Inps ai cittadini che hanno più di 65 anni e versano in precarie condizioni economiche.

L’importo della pensione sociale viene rivalutato ogni anno: per il 2016 la misura massima dell’assegno era pari a 448,07 euro per 13 mensilità. Tale importo resterà valido fino all’imminente nuova circolare dell’Inps che fisserà la nuova soglia per il 2017.

Ebbene, lo Stato considera il minimo vitale per un’esistenza dignitosa, e quindi assolutamente impignorabile, l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà. Per il 2016, appunto, essendo 448,07 euro l’assegno sociale, il minimo vitale è di circa 672 euro.

 

Il pignoramento della pensione non ancora accreditata

Se il creditore decide di pignorare la pensione prima che questa sia accreditata al debitore, e quindi direttamente presso l’Inps, la somma massima consentita è pari ogni mese a un quinto della pensione al netto del minimo vitale sopra descritto.

Cerchiamo di capire con un esempio. Un debitore che percepisce una pensione di 1400 euro, dato che lo Stato gli garantisce in ogni caso un minimo vitale impignorabile di 672 euro, potrà vedersi aggredire solo la somma rimanente di 728 euro. Anche questi 728 euro, tuttavia, potranno essere pignorati ogni mese solo nella misura di un quinto: dunque, circa 145 euro.

 

Il pignoramento della pensione sul conto corrente

Cosa succede, invece, se il creditore pignora la pensione già accreditata sul conto corrente del debitore?

In linea generale, per somme depositate sul conto dopo la notifica del pignoramento, il principio che vige è lo stesso: il creditore può aggredire un quinto della pensione al netto del minimo vitale, quindi ad oggi circa 145 euro su una pensione di 1400 euro.

Se il creditore agisce sui crediti alimentari, la misura invece varia e deve essere autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato. Nel caso, infine, della presenza simultanea di più pignoramenti sulla stessa pensione, e fermo restando che il minimo vitale non può essere toccato, la somma rimanente può essere pignorata nel complesso non oltre la metà.

 

Si possono pignorare le somme già accreditate sul conto?

L’ultimo caso riguarda le somme che il debitore ha già sul proprio conto corrente prima della notifica del pignoramento. Tali somme possono essere pignorate, ma anche in questo caso la legge pone delle limitazioni: può essere infatti aggredito solo l’importo che supera il triplo della pensione sociale.

Il pensionato che ha una certa somma depositata sul conto prima della notifica del pignoramento potrà dunque vedersi pignorata solo la parte della somma che eccede i 1344 euro (ovvero la pensione sociale di 448,07 euro moltiplicata per tre). Nel caso tale somma ammonti a 2500 euro, quindi, la parte pignorabile sarà solo di circa 1156 euro.

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