Perdita del rapporto parentale: risarcimento ridotto per condizioni già precarie

Perdita del rapporto parentale: ridotto il risarcimento se le condizioni di salute del congiunto deceduto erano già precarie.

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Perdita del rapporto parentale: ridotto il risarcimento se le condizioni di salute del congiunto deceduto erano già precarie. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Catania -sez. V civ.- sentenza n. 1215 del 24-02-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_CATANIA_N._1215_2025_-_N._R.G._00010513_2020_DEL_21_02_2025_PUBBLICATA_IL_24_02_2025.pdf 194 KB

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Indice

1. I fatti: la perdita del rapporto parentale


La moglie e i figli di un anziano signore deceduto a seguito di una caduta presso un poliambulatorio locale, adivano il Tribunale di Acireale per chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale e iure ereditario per il danno morale terminale subito dal loro congiunto.
In particolare, gli attori riferivano che il proprio congiunto si era recato presso la struttura sanitaria per eseguire un esame radiografico e in tale occasione i medici della struttura non prestavano la dovuta assistenza al paziente, il quale cadeva dal lettino e subiva un politrauma fratturativo. Secondo gli attori, a causa delle predette fratture, il paziente era poi deceduto.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

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2. Le valutazioni del Tribunale


Per quanto concerne il danno per la perdita del rapporto parentale, il giudice ha ricordato che con l’esercizio del relativo diritto al risarcimento, l’attore fa valere l’interesse alla intangibilità della sfera
degli affetti, della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia.
Tale tipologia di danno, in quanto consistente nella sofferenza morale patita dal congiunto della persona lesa dal fatto illecito altrui, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva.
Inoltre, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito. Ciò significa che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Per quanto concerne, infine, la sua liquidazione, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto con il congiunto. Nel compiere tale liquidazione, quindi, il giudice dovrà applicare il sistema previsto dalle predette Tabelle del Tribunale di Milano, valutando l’effettiva gravità ed entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto danneggiato dall’evento di malpractice medica, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l’età delle parti e ogni altra circostanza del caso concreto.

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3. La decisione del Tribunale: il risarcimento ridotto


Il Tribunale siciliano ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari della convenuta e la morte del paziente.
In particolare, dalla CTU svolta in giudizio è emerso che i sanitari non abbiano osservato i protocolli e le procedure previste per la vigilanza del paziente durante la sua permanenza presso la struttura medica. Tale condotta omissiva ha quindi determinato la caduta del paziente dal lattino e le conseguenti fratture plurime.
Inoltre, i periti del tribunale hanno altresì ritenuto che, secondo il principio del “più probabile che non”, le fratture subite hanno determinato uno sconvolgimento del precario equilibrio in cui versava il paziente (che era portatore di plurime comorbidità), fino a causarne il decesso.
In ragione di quanto emerso dalla predetta CTU, il giudice ha ritenuto provati sia la condotta colposa dei sanitari che il nesso di causalità tra detta condotta e l’evento mortale subito dal paziente, attribuendo però a detta condotta un’incidenza del 60% (con conseguente limitazione del danno risarcibile).
Per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale invocato dagli attori, il giudice ha ritenuto che non è stata contestata in giudizio la convivenza con il de cuius della moglie e della figlia. Per tale ragione, nella quantificazione di detto danno, il giudice ha riconosciuto loro il punteggio previsto a tal riguardo dalle tabelle milanesi.
Invece, per quanto riguarda la qualità e l’intensità del rapporto affettivo con il de cuius, gli attori non hanno dedotto e documentato niente di specifico, ma si sono limitati solo a delle deduzioni generiche. Ragione per cui, il giudice non ha loro riconosciuto alcun punteggio previsto al riguardo dalle predette tabelle.
Infine, nella liquidazione del danno, il giudice ha ridotto al 50% l’importo risultante dai punteggi complessivi che ognuno degli attori ha ottenuto applicando le tabelle milanesi.
Secondo il giudice, infatti, la condizione psicofisica del congiunto deceduto non era equiparabile a quella dell’idealtipo previsto dalle citate tabelle. Infatti, durante la CTU sono emerse delle gravi e concomitanti patologie di cui era affetto il paziente e che ne pregiudicavano la condizione generale di salute. Pertanto, in ragione di tale situazione di salute del congiunto e dei suoi deficit fisici, il rapporto parentale con gli attori, sotto il profilo della dinamica relazione e sociale, era da ritenersi già parzialmente compromesso. Inoltre, anche qualora il congiunto fosse guarito, le sue aspettative di vita e la stessa qualità della vita sarebbero state comunque significativamente pregiudicate dalle plurime patologie che aveva.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta degli attori di risarcimento del danno morale terminale subito dal proprio congiunto e trasmesso loro per via ereditaria, il tribunale ha ritenuto di rigettarla.
Infatti, secondo il giudice, non è stata raggiunta la prova che il paziente deceduto abbia effettivamente avuto la lucida percezione della propria fine, né che l’abbia percepita come causata dalla caduta dal lettino e dalle conseguenti fratture subite.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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