Per pacifico orientamento giurisprudenziale, in materia d’appalto di opere pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure d’affidamento dei lavori, mentre per quelle che tragg

Lazzini Sonia 21/09/06
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Il Tar Abruzzo, Sezione de L’Aquila, con la sentenza numero 67 del 20 febbraio 2006 sottolinea che:
 
<involgendo il provvedimento impugnato al rifacimento dei lavori non correttamente eseguiti dal soggetto aggiudicatario della gara con spese a suo carico ed all’incameramento della cauzione da quest’ultimo prestata, inerisce ad una fase procedimentale di certo successiva alla aggiudicazione della procedura selettiva pubblica de qua, con conseguente devoluzione della cognizione della controversia a favore del giudice ordinario>
 
 
a cura di *************
 
  
REPUBBLICA    ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila 
ha pronunciato la seguente
     SENTENZA
 
sul ricorso (n. 996/1996) proposto da ************** ***, rappresentato e difeso dall’avvocato ************ ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato ********* in L’Aquila, Via XX Settembre, n. 19
 
     contro
 
– il Comune di Montazzoli in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
 
            per l’annullamento, previa sospensiva,
 
– della deliberazione del Consiglio comunale di Montazzoli del 21 giugno 1996, n. 20;
 
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 
Visto il ricorso ed i relativi allegati.
 
Visti tutti gli atti della causa.
 
Relatore alla Camera di consiglio del 29 giugno 2005 il dott. ************.
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
– che con atto di ricorso (n. 996/1996) notificato in data 6 novembre 1996 il sig. *** ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Montazzoli, in epigrafe indicata, con la quale si è preso atto che i lavori di risanamento infrastrutture primarie in Corso Umberto I realizzati dalla ditta *** non sono stati eseguiti a regola d’arte, nonché disposto di provvedere ad eseguire detti lavori d’ufficio e di porre a caricio della parte odierna ricorrente tutte le spese inerenti la nuova esecuzione degli stessi;
 
– che il ricorrente, titolare dell’omonima ditta, afferma di essere risultato aggiudicatario della gara per l’affidamento dei lavori di risanamento delle infrastrutture primarie interessanti l’abitato comunale in Corso Umberto I, e di aver eseguito le relative opere previa stipulazione di atto contrattuale n. 91 del 24.6.1994;
 
– che tali opere sono state ultimate in data 2 agosto 1995 e che con la deliberazione consiliare, in epigrafe indicata, l’Amministrazione comunale ha deliberato di eseguire nuovamente d’ufficio i lavori oggetto della anzidetta procedura selettiva pubblica poiché non realizzati a regola d’arte, nonché di porre i nuovi relativi costi a carico della ditta aggiudicataria originaria;
 
– che avverso detta deliberazione del Consiglio comunale il sig. ************** *** ha adito questo Tribunale deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
 
a) Violazione di legge ed eccesso di potere avendo l’Amministrazione disposto di eseguire nuovamente i lavori con spese e carico dell’Amministrazione comunale con conseguente incameramento della cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria;
 
– che il Collegio ritiene dover preliminarmente affrontare la questione inerente la giurisdizione del giudice adito, tenuto conto della materia del contendere;
 
– che, a tale riguardo, il Tribunale non può che dichiarare inammissibile il ricorso, nell’epigrafe indicato, per manifesto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che la pretesa attorea, involgendo il provvedimento impugnato al rifacimento dei lavori non correttamente eseguiti dal soggetto aggiudicatario della gara con spese a suo carico ed all’incameramento della cauzione da quest’ultimo prestata, inerisce ad una fase procedimentale di certo successiva alla aggiudicazione della procedura selettiva pubblica de qua, con conseguente devoluzione della cognizione della controversia a favore del giudice ordinario;
 
– che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, in materia d’appalto di opere pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure d’affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono, come nel caso di specie, origine dall’esecuzione del contratto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
 
– che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
 
– che il Collegio ritiene di disporre alcunché in ordine alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
 
                        P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la l’Abruzzo sede di L’Aquila
 
Pubblicato il 20/02/06
 

Lazzini Sonia

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