Per la revoca dell’amministratore non è valida la clausola compromissoria

Redazione 15/09/11
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Con la sentenza n. 18600 del 12 settembre 2011 la Corte di cassazione ha stabilito che l’azione di revoca dell’amministratore di una società semplice per irregolarità del bilancio non può essere decisa davanti ad un arbitro.

A prevedere la possibilità di ricorrere all’arbitro era lo statuto stesso della società attraverso l’inserimento di una clausola compromissoria; per questo l’amministratore revocato aveva fatto ricorso opponendosi alla revoca del suo mandato ottenuta da una socia mediante un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

L’amministratore revocato, tramite i suoi legali, assumeva l’invalidità del provvedimento d’urgenza richiamando la clausola compromissoria inserita nello statuto dell’azienda che affidava la soluzione delle controversie ad un arbitrato irrituale.

I giudici di legittimità hanno però precisato che quando la controversia riguardi irregolarità del bilancio la clausola compromissoria è invalida.

A riguardo la Suprema Corte ha precisato che «le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norma poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o de terzi».

Tali interessi, in quanto protetti da norme inderogabili, sono sottratti alla disponibilità delle parti; nella fattispecie rientrano le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. Pertanto quanto la revoca di un amministratore sia giustificata dalla violazione di tali regole la controversia che può scaturirne non è deferibile al giudizio degli arbitri.

Redazione

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