Per la custodia cautelare non è sufficiente la prova dell’appartenenza all’associazione mafiosa

Redazione 10/11/11
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A deciderlo è stata una recente sentenza della Cassazione (n. 40520 depositata l’8 novembre 2011), con cui i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di un indagato contro cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere in base ad alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo identificavano come «appartenente» ad una famiglia mafiosa.

Dall’ordinanza del Tribunale del Riesame, che invece aveva confermato la misura ordinata dal GIP, emergeva che il collegio avesse dato rilievo alla circostanza secondo cui l’indagato veniva individuato come un affiliato del clan mafioso, un uomo d’onore, che di fatto apparteneva all’associazione, pur essendosi negli ultimi tempi un po’ defilato.

Ad avviso del Tribunale questo bastava a far scattare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 del codice di procedura penale necessari per l’applicazione della misura cautelare.

Di diverso avviso invece sono i giudici di legittimità, secondo i quali, pur dovendosi ritenere credibili le affermazioni dei collaboratori di giustizia, e quindi dando per scontata l’appartenenza dell’indagato al clan mafioso, queste non sarebbero dati sufficienti a far scattare la custodia cautelare.

Invero, il fatto che vi siano più dichiarazioni fornite da diversi pentiti conferma sì l’esistenza di un quadro indiziario serio, ma non può comportare di per sé presupposto per l’applicazione della misura: non risultano, infatti, a carico dell’indagato, dichiarazioni che facciano riferimento ad un suo coinvolgimento in azioni che costituiscano attuazione del programma criminoso.

Dal quadro indiziario non emerge una condotta dell’indagato che, sebbene priva di autonoma rilevanza penale, tuttavia dimostri un consapevole intento di contribuire al perseguimento degli interessi del sodalizio criminoso.

Precisa infatti la Corte che in assenza di una indicazione relativa ad una condotta specifica o ad un fatto, ad un comportamento, ad un evento, ad un dialogo o ad una conversazione concreti e inseribili in un contesto di coinvolgimento nella gestione o adesione o partecipazione ad una specifica attività o interesse riconducibile alla vita ed all’evoluzione del sodalizio mafioso, non ricorrono per l’indagato i presupposti per la custodia cautelare in carcere. (Lucia Nacciarone)

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