Pene sostitutive: arriva un vademecum da organi milanesi

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Con un documento diramato il 13 febbraio 2023, la Corte d’appello di Milano, unitamente al Tribunale di sorveglianza, al Tribunale ordinario, all’Ordine degli avvocati, alla Camera penale, all’Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna, ha predisposto uno schema operativo per l’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, con allegati dei modelli. Lo scopo è quello di instaurare delle “buone prassi” condivise tra le categorie interessate.

Schema operativo per l’applicazione delle pene sostitutive e allegato

ALLEGATI-SCHEMA-OPERATIVO.pdf 7 MB
SCHEMA-OPERATIVO-PER-APPL-PENE-SOSTITUTIVE_signed-1.pdf 3 MB

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Indice

1. Le novità della riforma penale in ambito pene sostitutive delle pene detentive brevi

Il decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma penale Cartabia) ha reso applicabili dal giudice ordinario, nella fase della cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite nel novero delle risposte sanzionatorie dell’ordinamento alle violazioni della legge penale, ex articolo 20 bis c.p. e legge n. 689/1981. Le innovazioni intendono apprestare una risposta sanzionatoria maggiormente individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena, e al contempo più efficace ed esecutiva e, per contro, promettono una deflazione dell’appello e della sorveglianza, ma pure attenuazione del quasi inevitabile sovraffollamento carcerario per un sistema che, a oggi, viene definito, dal medesimo documento, “carcerocentrico”. Lo spiegato scopo, secondo il documento in parola, non risulta privo di costi e di potenziali ricadute negative sul sistema di esecuzione penale esterna, inoltre viene evidenziato che, analogamente, taluni criteri di delega hanno dettato al legislatore delegato soluzioni nuove che possono comportare un rallentamento ulteriore del processo di cognizione.

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2. L’obiettivo delle “buone prassi”

Per l’effetto, si è reso necessario instaurare delle “buone prassi” condivise tra tutti i soggetti interessati, le quali possano agevolare l’utilizzo razionale delle risorse e ottimizzare le energie degli operatori istituzionali e professionali. La natura concordata della pena sostitutiva, che origina già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente mediante produzioni documentali complete, le quali rendano superflua, o quantomeno più agevole, l’istruttoria preliminare. Per l’effetto, con il contributo di tutti gli enti interessati, è stato approvato e redatto lo schema operativo in parola al fine di agevolare l’interpretazione e la ragionevole applicazione della legge. Allo schema risultano allegati i modelli dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive con le prescrizioni standard, che contengono indicazioni pratiche e operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e includono le prescrizioni obbligatorie di cui all’articolo 56 ter della legge n. 689/1981. Vengono inserite pure talune prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna. Vengono altresì elencate delle liste ragionate dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze alle pene sostitutive.

3. I singoli vademecum

Nel documento vengono dettagliati gli adempimenti per ciascuna categoria di operatore istituzionale e professionale interessata, così delineando dei singoli vademecum:

  • adempimenti e funzioni del difensore;
  • adempimenti e funzioni del giudice (gip, gup, Tribunale monocratico o collegiale, Corte di Appello);
  • adempimenti delle cancellerie;
  • funzioni e compiti dell’UEPE.

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Avv. Biarella Laura

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