PCT: la terza ricevuta può essere valutata come causa di deposito non tempestivo

Redazione 06/05/16
Scarica PDF Stampa

Il Tribunale di Milano ha chiarito il proprio orientamento in materia di tempestività del deposito telematico specificando che soltanto la terza ricevuta relativa all’esito dei controlli automatici può essere valutata come causa di deposito non tempestivo.

È quanto affermato dal Tribunale di Milano, sez. IV Civile, con l’ordinanza depositata in data 23 aprile 2016.

Il caso

A seguito dell’interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c., il procuratore della parte ricorrente depositava telematicamente il ricorso in riassunzione, ricevendo oltre alle ricevute di accettazione e consegna anche la terza ricevuta di esito positivo dei controlli automatici. A distanza di 40 giorni da quest’ultima, la Cancelleria rifiutava l’atto, contestando la mancata indicazione del numero di rg.

Il procuratore, quindi, ridepositava il ricorso «astrattamente in ritardo» e, di conseguenza, parte convenuta ha richiesto l’estinzione del giudizio.

La decisione

Un primo orientamento considera tempestivo il deposito nel momento in cui la parte riceve le prime due notifiche PEC (RAC e RdAC).

Altro orientamento, invece, sostiene che «la tempestività e la ritualità del deposito telematico è sospensivamente condizionata dall’esito positivo dell’intera procedura».

Il Tribunale di Milano si era in precedenza pronunciato in tal senso: «può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato o perché ad esempio affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo (…) ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti».

Il Giudice ha affermato che pur essendo corretto l’orientamento giurisprudenziale che sostiene la necessità di ottenere tutte e quattro le ricevute ai fini della tempestività del deposito, soltanto la terza ricevuta relativa agli esiti dei controlli automatici può essere valutata come causa di deposito tardivo. Qualora l’esito di tali controlli, invece, risulti positivo, la Cancelleria non potrà più rifiutare l’atto se non nei casi più gravi di errori FATAL.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento