PCT: il reclamo sul cautelare va depositato solo telematicamente

Redazione 22/04/16
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Il deposito in modalità cartacea anziché telematica del ricorso per reclamo cautelare innanzi al tribunale collegiale rende l’atto inesistente.

È quanto affermato dal Trib. Vasto, con l’ordinanza del 15.04.2016

Invero, l’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12 prevede che, dal 30 giugno 2014, “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Da detta disposizione normativa si ricava che nei procedimenti di nuova instaurazione (come il presente) – fatta eccezione per gli atti processuali con i quali le parti si costituiscono in giudizio (vale a dire, i cd. atti introduttivi) – il legislatore ha imposto l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti prodotti successivamente alla costituzione.

Ebbene, il “ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce – a sua volta – una fase meramente eventuale (tanto che va proposto innanzi al giudice di pari grado rispetto a quello che ha emesso il provvedimento contestato), finalizzata al riesame della domanda cautelare e destinata a concludersi con un provvedimento che, in caso di riforma, si sostituisce a quello reso dal giudice di prime cure e produce effetti sino all’esito del giudizio di cognizione, salva la revoca o la modifica per motivi sopravvenuti”.

Pertanto, il Tribunale ha concluso nel senso che per l’atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della richiamata disposizione dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12.

Il tribunale passa poi a valutare le conseguenze dell’eventuale deposito in via cartacea del reclamo. Consapevole dell’esistenza di una giurisprudenza che ritiene il deposito nullo, tuttavia sanabile ogni volta che l’atto raggiunge il suo scopo (Trib. Asti, sent. del 23.03.2015; Trib. Ancona, sent. del 28.05.2015), il giudice ha aderito invece alla soluzione più rigorosa: l’atto, più che nullo, è inesistente e pertanto il reclamo inammissibile.

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