Patto marciano nel mutuo ai consumatori ex art. 120 quinquiesdecies TUB

Redazione 03/12/18
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Rimandando, per la parte generale, a quanto già sopra esposto, entreremo più nel vivo della novella portata dal decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 di attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché modifiche e integrazioni del titolo VI bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, enucleandone in sintesi le caratteristiche salienti:

I. pur richiamando e confermando il precetto (ampiamente contestato) dell’art. 2744 c.c., si prevede la possibilità di pattuire il trasferimento dal debitore (consumatore) alla banca della proprietà di un immobile gravato da ipoteca, o dei proventi della sua vendita, sospensivamente condizionata all’inadempimento del debitore;

II. in applicazione di quel “patto marciano” che già la Giurisprudenza aveva abbondantemente avallato, si impone la redazione di una stima del bene da eseguirsi dopo l’inadempimento e con modalità che garantiscano l’imparzialità del perito e l’attendibilità della stessa;

III. allo stesso titolo si impone alla banca di versare al debitore l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto al debito garantito;

IV. a differenza di quanto previsto all’art. 48 bis TUB si esplicita il c.d. effetto “esdebitativo”;

V. si indica e quantifica l’inadempimento minimo perché possa attuarsi il trasferimento del bene (18 rate mensili o ammontare equivalente). Vediamo come la bozza di d.m sia intervenuta a dettagliare il percorso normativo indicato dal legislatore: in ordine ad esempio al dovere di consulenza, all’art. 3 la bozza impone alla banca di dare sempre l’alternativa al consumatore: contratti con/senza clausola e relativi PIES (ferma la possibilità di stabilire condizioni diverse); se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza; a tal riguardo l’articolo 4 della bozza d.m. prevede che tale consulenza possa essere svolta, oltre che da un consulente indipendente professionale, anche dallo stesso notaio che roga il contratto di credito; l’articolo 5 della bozza d.m. prevede che costituisce inadempimento rilevante il mancato pagamento di una somma complessiva equivalente all’ammontare di 18 rate mensili; a tal fine le rate si considerano non pagate una volta decorsa la scadenza prevista dal piano di ammortamento.

Il mancato pagamento

Rilevano anche: il mancato pagamento di rate non consecutive; le rate parzialmente impagate (limitatamente alla sola parte di rata non pagata); in genere tutte le somme scadute alla data di attivazione del patto, eccezion fatta per gli interessi di mora. L’aspetto su cui vale la pena soffermarsi brevemente è l’esecuzione della vendita ex art. 12 d.m.: vendita che deve avvenire al miglior prezzo di realizzo ed in forza di apposito mandato irrevocabile contenuto nel contratto di credito. Si ritiene accoglibile la proposta dell’aBI in ordine alla specificazione che trattasi di mandato con rappresentanza. Vero è che il mandato può essere conferito alla stessa banca o al notaio (anche quello che stipula il contratto di credito), avvocato o commercialista che abbiano fatto specifica formazione in tema di procedure esecutive. I professionisti incaricati devono operare con procedure competitive ed adeguate forme di pubblicità; possono anche essere previsti progressivi ribassi (massimo 15% ogni 12 mesi, come nel prestito vitalizio ipotecario).

L’inadempimento

È anche prevista la possibilità che sia lo stesso debitore-consumatore a curare la vendita o a reperire un acquirente. Si dispone che la relazione di stima successiva all’inadempimento sia necessaria anche in caso di vendita a terzi (argomento ex art. 9 bozza d.m.). Il problema vero del mandato a vendere è quello della sua permanenza anche in caso di successiva alienazione dell’immobile. non è di aiuto il mero quadro “D” della nota di iscrizione (pubblicità-notizia e non dichiarativa). non è di aiuto l’art. 1723 c.c. (che prevede la sopravvivenza alla revoca, alla morte, alla sopravvenuta incapacità del mandante, ma non all’alienazione del bene). non è di aiuto “diretto” neanche la bozza d.m. Un aiuto indiretto forse proviene dall’art. 9 della bozza d.m., il quale consente la vendita (ad opera della banca) anche in presenza di titolari di diritti trascritti ai quali sia “opponibile” la vendita: l’opponibilità può aversi solo ove si ritenga che la successiva alienazione non estingua il mandato. Per l’ipotesi di cui sopra la bozza d.m. consente anche un incarico alla banca per la distribuzione dell’eventuale eccedenza tra i titolari di tali diritti, sulla base delle osservazioni pervenutele e dell’accordo tra gli stessi. Si prevede addirittura la possibilità per la banca (con efficacia liberatoria) di consegnare l’eccedenza al notaio che riceve l’atto di avveramento della condizione o di vendita, che la verserà sul suo conto dedicato (legge 124/2017) in attesa che si individui l’avente diritto con accordo di tutti o sentenza definitiva.

Il presente elaborato è tratto

Le alienazioni in garanzia

Aggiornato al D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72 che ha introdotto il nuovo art. 120-quinquiesdecies nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), rubricato “Inadempimento del consumatore”, nonché al D.L. 3 maggio 2016 n. 59 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, convertito con Legge 30 giugno 2016 n. 119 che ha introdotto il pegno non possessorio e l’art. 48-bis al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” e alla bozza di D.M. ex art. 120-quinquiesdecies comma 5 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) proposto dal MEF, il presente volume ha lo scopo di semplificare la comprensione e l’approccio alle nuove tecniche di concessione e di recupero del credito, partendo da un’attenta analisi della normativa vigente, con particolare attenzione all’istituto del patto commissorio.Occorre considerare che la crisi economica e finanziaria dell’ultimo decennio e la crisi del mercato creditizio, unite all’eccessiva durata del processo esecutivo e alle difficoltà di recupero dei crediti da parte degli istituti finanziari, comportano delle conseguenze pratiche di non poco momento in ordine alla concessione del credito e alla soddisfazione delle pretese creditorie in genere e in particolare degli Istituti di Credito, tanto da condurre lo stesso Legislatore europeo e italiano ad introdurre normative di favore, tese a velocizzare (quando non sostituire) le esecuzioni forzate “ordinarie” e ad introdurre forme di garanzia prima non tipizzate né conosciute.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Saverio Sabatini, avvocato civilista fondatore dello Studio Legale “Sabatini e Associati” di Ancona che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società ed esperto in materia bancaria, fiscale e fallimentare, è autore di numerose pubblicazioni in ambito di diritto commerciale, nonché relatore in convegni e seminari.

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