Patto di quota lite, precisazioni della Cassazione

Redazione 30/04/12
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Lilla Laperuta

Il patto quota lite è un accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l’onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma. L’art. 2233, terzo comma, c.c., nella dizione ante L. 248/2006, stabiliva che “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni…”. Oggi, a seguito della riforma, la formulazione prevede che sono nulli se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. In altre parole, l’eliminazione espressa del divieto del patto di quota lite, collegata alla più generale abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, comporta la validità del patto di quota lite, fatto salvo l’obbligo di dare all’accordo la forma scritta.

In materia. la seconda sezione civile della Cassazione, sent, 26-4-2012, n. 6519, ha avuto modo di precisare, che, sul piano generale, non sussiste il patto di quota lite, non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all’onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario) o di compenso straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale da accertare in concreto sulla scorta di idonei riscontri probatori), ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente – anche se implicitamente – collegata all’importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia (presupposti questi, anch’essi, da verificare in concreto) e non in modo totale o prevalente all’esito della lite.

 

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