Patrocinio a spese dello Stato garantito a tutte le vittime del terrorismo

Redazione 04/07/13
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Anna Costagliola

La vittima del terrorismo (nello specifico si tratta di una delle vittime della strage di Piazza della Loggia) ha diritto di usufruire del patrocinio a spese dello Stato. E’ quanto stabilito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 28440 del 1° luglio scorso, annullando il provvedimento con cui la Corte di appello aveva respinto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio da parte di un uomo che aveva subito lesioni personali e si era costituito parte civile nel relativo processo. Alla base della decisione del giudice del merito era la convinzione che l’art. 10 L. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) non contemplasse, in virtù della clausola di esclusione di cui all’art. 2 dello stesso provvedimento normativo, l’accesso al beneficio da parte di coloro che, pur rimasti feriti in seguito all’atto terroristico, tuttavia non avessero riportato postumi permanenti.

Pur riconoscendo una certa disorganicità normativa, che ha portato alla plurima sovrapposizione di norme con l’emersione di spazi ambigui o controvertibili, tuttavia la Suprema Corte riconosce come il complessivo disegno normativo sia teso a distinguere la platea di coloro che, in quanto vittime con esiti di invalidità permanente di stragi e di atti di criminalità organizzata, hanno diritto di accedere ad elargizioni economiche e agevolazioni varie, da coloro che, parimenti vittime, ma senza residuati invalidanti, hanno il diritto di fruire del patrocinio a spese dello Stato nei pertinenti procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili.

L’art. 10 della L. 206/2004 assicura, infatti, la gratuità del patrocinio nei confronti di «tutte le vittime» di atti di terrorismo e delle stragi, senza che sia dato distinguere il grado delle conseguenze fisiche derivate dall’evento criminale, mentre la limitazione posta dall’art. 2 della stessa legge trova specifica ragion d’essere nella finalità di assistenza economica che la contraddistingue. Né, proprio perché l’evento di danno ha natura diretta e personale, appare ragionevole importare le categorie utili ad affermare il diritto alla fruizione dei vari sussidi aventi natura economica, contributiva e sanitaria, il quale è appunto correlato all’esistenza di residuati invalidanti.

Peraltro, esiste una palese diversità di ratio tra le due situazioni. L’accesso al beneficio economico o al vantaggio sanitario, previdenziale o lavorativo viene, infatti, logicamente fatto dipendere da una situazione di invalidità, procurata dal gesto criminale, la quale preclude o rende comunque più difficoltoso lo svolgimento di una proficua attività lavorativa, impone la sottoposizione a cure mediche prolungate nel tempo, se non addirittura permanenti, e, spesso, importa la necessità di dover usufruire di presidi e dispositivi medici costosi e soggetti a logoramento. Sarebbe invece contrario ai principi cardine di uguaglianza e ragionevolezza riconoscere la dipendenza della possibilità di godere del patrocinio a spese dello Stato dalla circostanza casuale che la vittima della strage sia riuscita o meno a guarire dalle lesioni patite senza postumi. La presenza e l’entità di questi ultimi assume, invece, secondo i Supremi giudici, a ragione, rilievo dirimente quando si tratti di assegnare, con finalità compensativa, aiuti e contributi di vario genere.  

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