Sospensione patente e confisca veicolo: permanenza post estinzione reato

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L’estinzione del reato, per esito positivo della messa alla prova, non pregiudica di norma l’applicazione della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
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Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 25828 del 23-05-2023

Indice

1. La questione

 
Il Tribunale di Firenze, dichiarando l’estinzione del reato di cui all’art. 186 comma 2 e 2 sexies CdS contestato all’imputato per esito positivo della prova, gli applicava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, sostenendosi che, in caso di esito positivo della messa alla prova, competente a irrogare la sanzione accessoria della patente di guida è esclusivamente il Prefetto, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto fondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere affermato che l’art. 168 ter cod pen prevede espressamente che l’estinzione del reato, conseguente all’esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, facevano presente come, nel caso in esame, la legge stabilisca espressamente che segue all’accertamento del reato l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 186, secondo comma, lett. c) CdS).
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla stregua di quanto appena esposto, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui era stata disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e non era stata ordinata la trasmissione degli atti al Prefetto.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato che l’estinzione del reato, per esito positivo della messa alla prova, non pregiudica di norma l’applicazione della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
Si afferma difatti in tale pronuncia che l’estinzione del reato, conseguente all’esito positivo della messa alla prova, non pregiudicando l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, stante quanto preveduto dall’art. 168-ter cod. pen., fa si quindi che lo stesso discorso vale anche quando, all’accertamento del reato, segua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, visto quanto disposto dall’art. 186, secondo comma, lett. c) CdS.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, sostenere per contro l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, qual è quella della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, ove il reato sia stato estinto per esito positivo della prova.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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