Patente sospesa all’automobilista che fugge dopo aver causato il sinistro

Redazione 06/09/13
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Lucia Nacciarone

Nessuna possibilità, per l’imputato, di evitare la sanzione amministrativa accessoria, nonostante la pena patteggiata.

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 36386 del 5 settembre 2013, che ha ribaltato la decisione dei giudici di merito, con cui era stata applicata all’automobilista la pena di dieci mesi di reclusione per il reato di omissione dell’obbligo di fermarsi a seguito di incidente ma non la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Ad avviso degli ermellini, con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che conseguono di diritto alla commissione dell’illecito accertato, come la sospensione della patente, atteso che il divieto di applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 445 del codice di procedura penale non può essere estensivamente riferito alle sanzioni amministrative.

Precisano, infatti, i giudici: «il divieto previsto dall’articolo 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. La sospensione della patente di guida, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra quindi tra le pene accessorie espressamente escluse dall’art. 445, con la conseguenza che essa deve essere disposta anche in presenza di sentenza di applicazione della pena, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia».

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