Partite IVA fino a 170mila euro: slitta II° acconto Irpef

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Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a concorrenza di 170mila euro è stato posticipato, dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, il termine per corrispondere la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. L’importo può essere corrisposto in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024. Lo ha stabilito il cd. Decreto Anticipi.

Indice

1. Normativa


Tramite la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle novità riportate nel decreto collegato alla manovra 2024, ovvero il d.l. n. 145/2023, noto come “decreto Anticipi”. La circolare rammenta che il collegato alla manovra ha introdotto, solamente per il periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto sulla base della dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
  • la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di identico importo, a decorrere da gennaio 2024, con scadenza il giorno 16 di ogni mese, con la precisazione che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine già previsto del 30 novembre 2023.

2. Beneficiari


Nel circoscrivere l’ambito di operatività della misura, l’Agenzia precisa che possono avvalersi della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Sulla base del dettato normativo, risultano esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva che i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche quali, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La circolare dell’Agenzia chiarisce inoltre che possono beneficiare del rinvio pure le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.

3. Riscontro sui ricavi


Nella finalità di verificare il rispetto del limite, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per l’anno 2022. Ove il contribuente eserciti plurime attività con differenti codici Ateco, è necessario sommare i relativi ricavi e compensi. Nel medesimo modo nell’ipotesi della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo che un’attività d’impresa, è necessario sommare ricavi e compensi relativi ad ambedue. La circolare del 9 novembre chiarisce, infine, che i contribuenti, i quali non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva, devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato dell’anno 2022, quindi fatture e corrispettivi telematici.

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Avv. Biarella Laura

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