Partecipazione alle procedure di evenienza pubblica durante l’emergenza

Nelle ipotesi previste dai decreti sisma e liquidità, l’accertamento dell’idoneità economico-finanziaria degli esecutori di lavori pubblici può temporaneamente prescindere dalla disponibilità di un patrimonio netto di valore positivo solo con riferimento alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione I, 5 maggio 2022, n. 804.

Le deroghe emergenziali

Per la I Sezione del Consiglio di Stato è consentito il rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese che, in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e dell’emergenza pandemica, presentino un patrimonio netto di valore negativo. E’ stato infatti osservato che:

  • la disciplina emergenziale del 2016 e del 2020 ha lo scopo di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà (non per motivi di tipo “strutturale”) per ragioni eccezionali e imprevedibili, come il sisma o la pandemia, di proseguire l’attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile. Pertanto, tra le due possibili soluzioni ermeneutiche deve scegliersi quella più coerente con la ratio legis e, quindi, quella che favorisce maggiormente la prosecuzione dell’attività dell’impresa;
  • in forza della disciplina derogatoria introdotta dagli articoli 46 del d.l. n. 189/2016 e 6 del d.l. n. 23/2020, ove la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle norme, lo scioglimento automatico della società è in ogni caso precluso, senza che sia a tal fine necessario approvare in sede assembleare la reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema societario.

La partecipazione alle procedure di evidenza pubblica nel periodo emergenziale

Discende che, se il legislatore ha previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre le attività che ordinariamente sono stabilite dal codice civile, non v’è ragione di escludere che le stesse società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica.

Il richiamo alla disciplina sul concordato preventivo

Al pari dell’ammissione al procedimento di concordato preventivo, ex artt. 160 e segg. L.F., anche gli effetti economico-sociali del sisma del 2016 e dell’emergenza sanitaria connotano in termini di specialità l’esercizio dell’attività imprenditoriale e giustificano, come previsto dall’art. 182 sexies L.F., la sospensione del meccanismo di adeguamento contabile delle risultanze di bilancio e la derogabilità delle norme generali in materia di qualificazione previste dal d.P.R. n. 207/2010. La Sezione ha inoltre osservato che, diversamente dal concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ad opera delle imprese di cui agli articoli 46 del d.l. n. 189 del 2016 e 6 del d.l. n. 23 del 2020 non si inserisce nell’ambito di uno specifico piano di risanamento della crisi di liquidità.

Il principio

La disciplina derogatoria ex artt. 46 del d.l. n. 189/206 e 6 del d.l. n. 23/2020 stabilisce che, ove la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari considerati da tali norme citate, lo scioglimento automatico della società è precluso, senza che sia a tal fine necessario approvare in sede assembleare la reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema societario. Pertanto, se il legislatore dell’emergenza ha previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre le attività ordinariamente stabilite dal codice civile, non v’è ragione di escludere che tali società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica.

 

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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