Part time: convertito a tempo pieno se l’orario di lavoro è di fatto prolungato

Redazione 01/06/11
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È quanto afferma la Corte di cassazione nella sentenza del 30 maggio 2011, n. 11905, ribadendo quanto sostenuto in precedenza dalla Corte di appello di Genova: il rapporto part time che si protrae per l’intero orario di lavoro va convertito in contratto a tempo pieno.

La ratio della decisione trova il suo fondamento nel fatto che, secondo la Suprema Corte, il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione cioè alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale, o addirittura con orario superiore.

I giudici di Piazza Cavour hanno a tal proposito chiarito che deve qualificarsi “concludente”, quel comportamento che modifica sistematicamente, cioè stabilmente l’orario di lavoro. E, deve essere “conseguente all’accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata – resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale – non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite”.

Infine, ininfluente risulta, a tal fine, la libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time: infatti, il compimento concreto e continuo delle prestazioni richieste, così come risultanti dalle buste paga, determinano l’accettazione della nuova regolamentazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, dunque, una modifica tutt’altro che accessoria, dei contenuti del “sinallagma negoziale, con ogni conseguente effetto obbligatorio”. (Biancamaria Consales)

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