Parcelle professionali non convenzionate, competente il foro del domicilio del cliente

Redazione 14/10/11
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di Lilla Laperuta

Il credito per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito ma rimesso alle tariffe professionali, che prevedono un minimo ed un massimo, è un debito pecuniario illiquido. Non è applicabile, pertanto, il comma 3 dell’art. 1182 c.c., che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell’obbligazione, bensì il successivo comma 4 secondo cui il luogo di adempimento è quello del domicilio del debitore. Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21000 depositata il 12 ottobre.

I giudici di legittimità ritengono infatti che, poiché l’ammontare e la scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti successivamente alla stregua dell’attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce debito pecuniario liquido ed esigibile. Ne deriva, nella specie, che ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo è territorialmente competente il Tribunale del luogo ove rientra il domicilio del cliente.

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