Parcella avvocati: non è vincolante fin quando non è accettata dal cliente…legittima una seconda nota spese anche se di importo molto più elevato

Redazione 23/01/13
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Biancamaria Consales

È quanto deciso dalla seconda sezione della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 1284 del 18 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto, cui il proprio legale, per l’attività professionale svolta, aveva inviato in un successivo momento una nota spese di importo molto più elevato rispetto alla prima.

Questi i fatti. Il cliente aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo, con cui il legale chiedeva il pagamento della somma di lire 311.783.680, da corrispondere a titolo di compenso per l’attività professionale da lui svolta ai fini di una divisione ereditaria. L’opponente, in particolare, deduceva di non dovere quanto richiesto stante la vincolatività per il professionista di una precedente nota spese con la quale aveva quantificato la propria parcella in una minor somma.

Avendo subìto il rigetto della propria domanda, sia in primo che in secondo grado, il cliente ha adito la Cassazione, in particolare lamentando che la mancata esposizione delle ragioni, da parte della Corte di appello, che avrebbero legittimato il professionista alla presentazione, per la stessa attività professionale, di una seconda parcella di importo molto superiore alla prima, limitandosi a considerare valide le giustificazioni addotte, ma senza una motivazione chiara, specifica e dettagliata.

I giudici di Piazza Cavour hanno rigettato, tuttavia, il ricorso, ribadendo la non vincolatività della prima richiesta di parcella sulla base del rilievo che essa, che equivaleva ad una proposta ex art. 1344 c.c., non essendo mai stata accettata dal cliente, poteva essere validamente revocata dal legale. Inoltre, quest’ultimo aveva validamente giustificato l’invio della seconda richiesta per essere stata la prima erroneamente calcolata al di sotto dei parametri tabellari, avendo applicato lo scaglione della tariffa professionale corrispondente al valore della quota del cliente invece che a quello dell’asse ereditario, errore che la Corte ha considerato effettivamente esistente, dal momento che il legale si era occupato direttamente della stessa individuazione della massa ereditaria.

Dunque, è consentito al professionista la possibilità di formulare una seconda di richiesta di compenso.

Redazione

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