Parametri forensi: il giudice non deve tener conto del tetto massimo

Redazione 24/10/13
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Lucia Nacciarone

Ad avviso della Cassazione (sent. n. 43143 del 22 ottobre 2013) nel liquidare i compensi all’esito delle controversie è sufficiente, per il professionista che ha assistito la causa, documentare gli esborsi.

E tutto ciò perché, avvisano i giudici, manca, a tutt’oggi, il decreto ministeriale cui rinvia l’articolo 6 della legge n. 247 del 2012, che dovrebbe determinare in misura massima il rimborso delle spese forfettarie non è ancora stato emanato.

In assenza di un decreto ministeriale, la disciplina dei nuovi parametri forensi è ancora a metà ed il rimborso delle spese forfettarie all’avvocato è ancora libero, ed il giudice non deve tener conto del tetto massimo: per il professionista è sufficiente documentare gli esborsi.

«la norma di cui al comma 10 dell’articolo 13 della L. n. 247 del 2012, che reintroduce il rimborso delle spese delle predette spese, deve ritenersi in concreto non operante» avvisano i giudici, che nel caso di specie hanno sancito che le spese sostenute dalla parte civile costituita non andavano liquidate in difetto della documentazione di esborsi rimborsabili.

Accanto al suddetto principio di diritto, continua ancora la Corte suprema di legittimità, ne è stato ribadito anche un altro, ai sensi del quale «in tema di spese processuali agli effetti dell’art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di ‘compenso’ la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata».

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