Pagamento in solido per le spese comuni anche se il bene è stato acquistato con atti diversi

Redazione 26/10/11
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Non può rifiutarsi al pagamento in solido delle spese condominiali il comproprietario di un immobile che, non avendo la piena titolarità del bene, chiede di pagare solo l’importo relativo alla sua quota di proprietà, con la motivazione che l’obbligazione è da ritenersi parziale, dal momento che le quote dell’unità immobiliare sono pervenute ai comproprietari in base a titoli diversi. Lo ha stabilito la II sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza n. 21934 depositata il 21 ottobre. L’obbligazione relativa alle spese condominiali incombente sui proprietari pro indiviso di un appartamento, puntualizzano gli ermellini, ha carattere solidale sia perché l’obbligazione stessa viene determinata in funzione della porzione reale dell’immobile, sia perché i comunisti pro indiviso di una porzione non possono essere considerati direttamente condomini singoli, ma nel loro insieme. Ne consegue che, non essendo consentita un’ulteriore divisione, tutti sono unitariamente e in modo indivisibile obbligati al pagamento delle spese condominiali (Lilla Laperuta).

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