Ordinanza ex art 625.1 CPC del Tribunale di Napoli depositata il 06/12/12

Redazione 12/12/12
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La massima:

il precettato, nelle more tra l’abrogazione delle previgenti tariffe professionali e l’adozione ministeriale dei nuovi parametri, non poteva ritenersi esonerato dal rimborso di tutte le spese legali sostenute dalla controparte dopo la formazione del titolo esecutivo e, quindi, in base alla generale regola di correttezza a carico dei soggetti del rapporto obbligatorio (art. 1175 CC), avrebbe comunque dovuto offrire al precettante, se ritenuto inadeguato quanto a tal fine richiestogli, una congrua somma atta a soddisfarle.

 

Tribunale di Napoli

ufficio esecuzioni mobiliari

r.g.e. n. 8482/12

Il Giudice dell’Esecuzione

 

letti gli atti ed in particolare il ricorso in opposizione all’esecuzione (art. 615.2 C.P.C.), con contestuale richiesta di sospensione del processo esecutivo (art. 624 C.P.C.), depositato nell’interesse dell’esecutato, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento istruttorio, da svolgersi nell’eventuale successiva fase di merito, così scioglie la riserva:

considerato che presupposti per il provvedimento di sospensione per opposizione all’esecuzione sono la domanda di parte e la ricorrenza di gravi motivi, essenzialmente riconducibili al possibile fondamento dell’opposizione;

ritenuta l’insussistenza dei gravi motivi per disporre la sospensione della procedura, atteso che l’esecutato, nell’adempimento del proprio debito, non si è comportato secondo le regole della correttezza, o buona fede in senso oggettivo, espressione del principio costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.), che il Codice Civile sancisce nella disciplina del contratto (artt. 1337, 1358, 1366, 1375, 1460.2) e, più in generale, in materia di obbligazioni (art. 1175), qualunque ne sia la fonte, negoziale o meno, e che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha valorizzato anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento (cfr. ad es., Cass. S.U., n. 23726/2007);

la generale regola di correttezza a carico dei soggetti del rapporto obbligatorio, infatti, impone ad essi di comportarsi con lealtà ed onestà, secondo i valori medi dell’apprezzamento comune, da una parte evitando di rendere l’adempimento sproporzionatamente oneroso per il debitore e dall’altra evitando di approfittare di circostanze che permetterebbero di sottrarsi ingiustamente all’adempimento e adoperandosi perché questo conservi utilità per il creditore, sì che potrebbero configurarsi, ad esempio, obblighi di eseguire prestazioni non previste, di tollerare modifiche della controprestazione, di dare avvisi, etc.;

ritenuto in particolare che l’esecutato, nelle more tra l’abrogazione delle previgenti tariffe professionali e l’adozione ministeriale dei nuovi parametri, non poteva ritenersi esonerato dal rimborso di tutte le spese legali sostenute dalla controparte dopo la formazione del titolo esecutivo e, quindi, in base al succitato principio di correttezza, avrebbe comunque dovuto offrire al precettante, se ritenuto inadeguato quanto a tal fine richiestogli, una congrua somma atta a soddisfarle, cosa che invece nella fattispecie non è avvenuta, essendosi il precettato limitato al pagamento solo del credito accertato nel titolo e di un’irrisoria cifra equivalente alle spese vive giustificate, sull’erroneo presupposto che l’abrogazione delle tariffe avesse cancellato anche il diritto al compenso ed al rimborso per le prestazioni professionali espletate e di cui si è usufruito, tesi evidentemente incompatibile con la riserva di determinazione dei parametri, con la temporanea ultrattività delle tariffe -limitatamente alle sole liquidazioni, da parte di un organo giurisdizionale, delle spese giudiziali – e con la previsione di un compenso pattuito tra professionista e cliente (cfr. art. 9 D.L. n. 1/2012, conv. con mod. dalla L. n. 27/2012);

P.Q.M.

visti gli artt. 624, 616 e 553 C.P.C.:

1) rigetta l’istanza di sospensione della procedura esecutiva;

2) concede il termine perentorio di giorni centoventi per l’introduzione del giudizio di merito, dinanzi al giudice competente ratione valoris;

3) assegna i crediti pignorati come da separata ordinanza;

Si comunichi.

Napoli, 04/12/12

Il Giudice dell’Esecuzione

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Redazione

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